Diploma falso e danno erariale: la Corte dei Conti assolve il dipendente se la prestazione è stata utile
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Una recente sentenza della Corte dei Conti assolve un dipendente dall’accusa di danno erariale per aver lavorato con un diploma falso: ma la condizione “da rispettare” è che la prestazione deve risultare “utile”. Scopriamo più nello specifico di cosa si tratta.
Tizio è un dipendente pubblico esemplare: per anni ha svolto le sue mansioni senza mai ricevere un richiamo, una nota disciplinare o una contestazione. Tuttavia, a seguito di un controllo, emerge che il titolo di studio presentato all’atto dell’assunzione era falso, acquistato da un’organizzazione criminale. In questi casi, l’Erario subisce davvero un danno economico?
A questa domanda ha risposto la Corte dei Conti che ha fornito un principio fondamentale, secondo cui il danno erariale non si presume, si prova.
Con la sentenza n. 63 del 1° aprile 2026, la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha confermato l’innocenza di un lavoratore scolastico accusato di aver percepito indebitamente oltre 9.000 euro di retribuzioni, rigettando l’appello proposto dalla Procura regionale lombarda avverso la sentenza di primo grado n. 124/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia.
Diplomi falsi, graduatorie e supplenze scolastiche
La storia trae origine da una complessa indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, comunicata nel 2020 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L’inchiesta aveva fatto luce su un’organizzazione criminale che, dietro pagamento, rilasciava falsi diplomi con voti elevati, al fine di scalare le graduatorie d’istituto e ottenere incarichi di supplenza nelle scuole statali. Tra i destinatari di questi titoli contraffatti figurava il protagonista della vicenda oggetto della pronuncia del giudice contabile, il quale aveva utilizzato il documento falso per inserirsi nelle graduatorie provinciali come collaboratore amministrativo, ottenendo così diversi incarichi di supplenza.
A seguito delle indagini, il lavoratore veniva dichiarato decaduto da tutte le graduatorie in cui risultava iscritto e rinviato a giudizio per i reati di falso e truffa aggravata ai danni dell’amministrazione scolastica. In sede penale, l’imputato sceglieva di patteggiare, subendo una condanna a 10 mesi di reclusione. Nel frattempo, la Procura contabile lombarda lo citava in giudizio davanti alla Corte dei Conti per il recupero delle retribuzioni percepite durante le supplenze, quantificate in 9.003,34 euro, ritenute indebitamente erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda della Procura, escludendo che l’amministrazione avesse subito un effettivo danno patrimoniale. La Procura aveva impugnato quella sentenza, portando la questione dinanzi alla Sezione d’Appello.
Nessun danno senza perdita reale
Secondo la Corte, la responsabilità erariale non è una sanzione per condotte illecite in sé considerate, bensì uno strumento di riparazione del pregiudizio patrimoniale effettivamente subito dall’erario. Se quel pregiudizio non esiste, o non è stato dimostrato, la condanna non può scattare.
La Procura appellante aveva articolato diversi motivi di appello. In primo luogo, aveva contestato la valutazione del titolo di studio alternativo: il soggetto, infatti, possedeva anche un regolare diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso altro istituto con una votazione di 36/60, che la difesa aveva prodotto in giudizio in copia fotostatica e che la Procura non aveva formalmente disconosciuto. La Corte d’Appello ha confermato che il mancato disconoscimento, unito alla produzione documentale, rendeva quel titolo sufficientemente provato e che esso sarebbe stato in astratto idoneo a supportare lo svolgimento delle mansioni di collaboratore amministrativo.
In secondo luogo, la Procura aveva sostenuto che il contratto di lavoro fosse nullo per illiceità della causa, richiamando l’art. 97 della Costituzione, il d.lgs. n. 165/2001 e il D.M. n. 640/2017, norme che prevedono i principi di trasparenza e imparzialità nell’accesso al pubblico impiego. La Sezione d’Appello ha respinto anche questa tesi, richiamando la distinzione tra illiceità “in senso forte” e illiceità “in senso debole”. Solo la prima, quella che pone l’oggetto stesso del rapporto in contrasto con principi basilari e inderogabili dell’ordinamento, preclude qualsiasi effetto giuridico al lavoro prestato ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Nel caso di specie, le mansioni svolte – accoglienza degli alunni, vigilanza generica, pulizia dei locali – non richiedevano competenze professionali altamente specifiche né erano regolate da norme di ordine pubblico, in quanto trattavasi di attività esecutive.
Il passaggio più delicato riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, che impone al giudice contabile di tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla Pubblica Amministrazione. La Procura aveva sostenuto che questo meccanismo compensativo non potesse operare quando le utilità erano state acquisite in violazione della legge e che in ogni caso l’amministrazione avrebbe avuto diritto alla miglior prestazione possibile da parte di un candidato in regola.
Le conclusioni dei giudici
La Corte ha respinto entrambe le obiezioni. L’espressione “comunque conseguiti” rivela la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo derivante dalla condotta, indipendentemente dalla regolarità formale del rapporto. Quanto al danno da “miglior prestazione non ottenuta”, il Collegio lo ha definito meramente ipotetico, astratto e non provato, trattandosi di un pregiudizio che nessuno ha mai quantificato concretamente, né la Procura aveva allegato con sufficiente precisione.
Infine, è risultata decisiva la circostanza che il lavoratore avesse svolto le proprie mansioni senza mai ricevere contestazioni e che le attività affidategli fossero di natura generica ed esecutiva, per le quali il possesso di uno specifico titolo di studio non determina di per sé una differenza qualitativa apprezzabile nella prestazione resa.
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