Graduatoria concorsi: per il TAR non è una "lista di collocamento"
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Graduatoria di concorso pubblico e scorrimento: il TAR Lazio chiarisce che la graduatoria non è una lista di collocamento per chi ha già un lavoro a tempo indeterminato.
Hai superato un concorso pubblico bandito da un Comune – che per maggiore chiarezza chiameremo Comune A – sei entrato nella graduatoria degli idonei, ma, dopo qualche mese, ricevi una comunicazione inaspettata: un altro Comune – che chiameremo Comune B – che ha stipulato una convenzione con il primo, intende assumere personale attingendo alla stessa graduatoria tramite scorrimento. Accetti l’offerta a tempo indeterminato del Comune B, sebbene con un orario ridotto rispetto a quello del concorso indetto dal Comune A e inizi a lavorare.
Fin qui, nessun problema. La questione si complica quando, una volta assunto dal Comune B, vorresti restare anche nella graduatoria del Comune A, nella speranza che arrivi una nuova chiamata con un contratto più conveniente. È proprio questa pretesa che il TAR Lazio ha bocciato nella sentenza 604/2026.
La pronuncia chiarisce fino a che punto la collocazione in una graduatoria concorsuale può essere invocata come diritto acquisito e, soprattutto, se chi è già stato assunto a tempo indeterminato può continuare a rimanere nella lista degli idonei in attesa di un contratto più favorevole.
Agenti di Polizia Locale: tra graduatorie, convenzioni comunali e aspirazioni di carriera
La vicenda ha inizio nel marzo 2023, quando un Comune del Lazio indice una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo indeterminato con profilo di Agente di Polizia Locale, categoria C, per 30 ore settimanali, con riserva di posto in favore dei volontari delle Forze Armate. All’esito delle prove concorsuali, nel giugno 2023 risulta approvata la graduatoria finale e tra gli idonei non vincitori rientrano i due ricorrenti, collocati in posizioni utili.
Tuttavia, grazie a uno scorrimento della graduatoria richiesto da un altro Comune, i due candidati idonei vengono assunti come Agenti di Polizia Locale, sempre a tempo indeterminato, ma con un orario di 18 ore settimanali, sensibilmente inferiore alle 30 previste dal bando originario.
Il caso che ha scatenato la controversia
Tuttavia, nel settembre 2025, il Comune A che aveva indetto il concorso aggiorna la graduatoria, escludendo dalla stessa tutti coloro che, tramite lo scorrimento, risultavano già stati assunti con contratto a tempo indeterminato da altri enti. I due ricorrenti finiscono quindi eliminati dalla lista. Il 18 settembre 2025 presentano istanza di annullamento in autotutela, sostenendo di avere un legittimo diritto a restare in graduatoria, poiché il contratto nel frattempo sottoscritto non sarebbe “omogeneo” rispetto a quello oggetto del concorso, essendo per 18 ore anziché per 30. Il Comune non risponde all’istanza, e i ricorrenti si rivolgono al TAR.
Il quadro si complica ulteriormente per la presenza di terzi soggetti, anch’essi utilmente collocati nella graduatoria, che intervengono nel giudizio in veste di controinteressati. Questi ultimi vorrebbero che dalla graduatoria siano esclusi i ricorrenti, per poter avanzare nelle posizioni utili e accedere all’assunzione presso un ulteriore Comune che, nelle more, aveva chiesto di avvalersi della stessa lista per assumere 8 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato. Il ricorso pendente, tuttavia, blocca di fatto questa possibilità, inducendo quell’ente ad avviare una nuova procedura concorsuale. Da qui una richiesta di risarcimento danni nei confronti dei ricorrenti.
La graduatoria è uno strumento dell’amministrazione, non un’ancora di salvezza per il lavoratore già assunto
I ricorrenti sostenevano che la loro esclusione dalla graduatoria fosse illegittima poiché il contratto da loro stipulato con il Comune B non sarebbe omogeneo rispetto a quello oggetto della selezione, poiché ha ad oggetto 18 ore settimanali contro le 30 del bando. Proprio questa differenza farebbe sussistere un interesse legittimo tutelabile alla permanenza in graduatoria, ancorato al principio del legittimo affidamento sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Il TAR respinge questa tesi partendo da una riflessione sulla natura e sulla funzione della graduatoria concorsuale. Il Collegio chiarisce che essa, da un lato, consente all’amministrazione di coprire rapidamente i posti vacanti senza dover bandire una nuova selezione, attingendo a un bacino di candidati già valutati idonei, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa richiamati dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della legge 241 del 1990; dall’altro, la permanenza in graduatoria degli idonei costituisce la manifestazione della loro disponibilità ad essere assunti. Quando però il candidato ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato tramite lo scorrimento della stessa graduatoria, la sua presenza nella lista perde ogni giustificazione.
Graduatoria concorsi: per il TAR non è una “lista di collocamento”
Secondo il TAR, la permanenza in graduatoria non può trasformarsi in uno strumento di miglioramento progressivo della propria posizione lavorativa per chi ha già un impiego stabile. Una simile interpretazione snaturerebbe la funzione dell’istituto, facendo della graduatoria una “lista di collocamento”. Non è questo il ruolo che l’ordinamento assegna alle graduatorie concorsuali: esse sono al servizio delle amministrazioni, non dei lavoratori che aspirano a condizioni contrattuali più favorevoli.
Pertanto, il TAR esclude che i ricorrenti potessero riporre un affidamento legittimo nella conservazione del loro posto in graduatoria dopo aver liberamente accettato l’assunzione offerta dal Comune B. La differenza oraria tra il contratto stipulato (18 ore) e quello oggetto del concorso (30 ore) non è sufficiente a configurare un’eterogeneità tale da giustificare la permanenza in graduatoria, trattandosi in entrambi i casi di contratti a tempo parziale e indeterminato.
Il testo della sentenza
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