Il non tanto discutibile confine del dono
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La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 220 (con ben ottanta pagine), delinea la responsabilità erariale afferente alla consegna di “doni”, in occasioni ufficiali, ove l’importo esorbita i limiti ordinari (comprensibili, ossia leciti) delle “spese di rappresentanza”[1], entrando nel merito della procedura non rispettosa delle regole interne e dei criteri generali (anche elementari di ragionevolezza), soffermandosi sull’elemento soggettivo del “dolo eventuale” (vengono indicati precisi criteri), rilevando (riaffermando) il confine di un “presente”, non potendo “sanare” il danno con un ristoro spontaneo, quando la spesa è fuoriuscita dalle casse comunali: un effettivo depauperamento finanziario.
Una “sentenza decalogo” che analizza compiutamente il quadro normativo e l’esegesi giurisprudenziale, con una analisi intrinseca del significato del “dono”, quale manifestazione di riconoscimento esterno dell’immagine della PA, dove l’abnorme esborso economico tradisce le ragioni del riconoscimento.
Le fuggevoli spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza[2] dovrebbero essere individuate all’interno di un regolamento dell’Ente (una facoltà)[3], in quanto non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’Ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino, oltre, ovviamente, qualificare ed escludere la natura della singola destinazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge (il quantum, ex comma 8, dell’art. 6, Riduzione dei costi degli apparati amministrativi, del DL n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010)[4].
Para giusto chiarire che, se anche le spese sono incluse in un regolamento, non è sufficiente a legittimarle, occorrendo che esse siano inerenti ai fini istituzionali dell’Ente comunale[5].
L’art. 92, Spese di rappresentanza, del dPR n. 97/2003, individua i caratteri fondamentali di tale categoria: «Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell’ente, all’intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività»: l’attività di rappresentanza risulta circoscritta ai rapporti fra soggetti istituzionalmente qualificati a rappresentare l’organizzazione cui appartengono[6].
Invero, siamo in assenza di una specifica definizione legislativa delle spese di rappresentanza, dovendo ricorrere (caso per caso) alle molteplici catalogazioni della giurisprudenza della Corte dei conti (anche in funzione di controllo) che ne ha delineato i tratti distintivi, escludendo quelle che esulano dall’attività di rappresentanza, poiché non strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno o l’interno (quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori), nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e dei principi d’imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: debbono, pertanto, rivestire i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità[7].
Vengono escluse, ad esempio, quelle riferite agli atti di mera liberalità; di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni degli organi dell’ente; gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti; ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.); addobbi realizzati nella sala consiliare in occasione della celebrazione di matrimoni[8]; esborsi per rimborsi delle spese di viaggi istituzionali sostenute da assessori; l’acquisto di composizioni floreali per condoglianze; generi alimentari per Carnevale o attività ludiche[9]; derrate alimentari (pasta, hamburger, salsiccia luganega, tè freddo, coca – cola, birre, carta igienica, latte, piselli, würstel, confettura, fesa di tacchino, sgrassatore, succo, cubetti)[10] e, in generale, le spese non finalizzate a promuovere l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza[11].
Anticipando le conclusioni, il fine istituzionale (da acclarare nei meandri nell’esegesi) costituisce il discrimine tra lecito e illecito, con una valutazione concreta, al di là dell’inclusione nel regolamento delle spese (economali), con la conseguenza non possono essere liquidate quelle che non rispecchino i presupposti (requisiti o confini), avendo cura di:
- giustificare la spesa, indicando analiticamente le finalità istituzionali perseguite e il rapporto di pertinenza tra l’attività dell’ente e la spesa (sono esclusi ad es. i rinfreschi, le colazioni di lavoro, le cene offerte ai volontari trattandosi di un atto di liberalità, ovvero, a terzi)[12];
- documentare in modo rigoroso, associando una valutazione sulla loro congruità e ragionevolezza[13];
- la qualificazione e la natura del destinatario[14].
Nella sua cangiante fluttuazione “casistica”, si dovrà procedere con un necessario inquadramento della spesa di rappresentanza, evitando l’assunzione di responsabilità erariali per assecondare indicazioni (pressioni) politiche, dovendo, invece, operare con prudenza e nel pieno rispetto della procedimentalizzazione delle esigenze dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali[15], dando nell’atto di liquidazione (nella doverosa istruttoria) la prova dell’inerenza delle spesa con il cit. fine pubblico, onere che grava sull’agente contabile o di chi è preposto: una responsabilità propria non trasferibile (l’esimente politica è stata rafforzata dalla legge n. 1/2026).
Fatto
Nella loro essenzialità, la procura erariale contestava al Sindaco (in seguito deceduto, con estinzione del processo), al dirigente e al Segretario comunale di un Ente locale, degli acquisti di doni (chiavi e rosario d’oro, orologio automatico con vetro zaffiro), in occasione di diversi eventi, rivolti ad “onorare/celebrare” eminenti Autorità pubbliche (Ministri) e civili (un professore e un Vescovo), il tutto su segnalazione di un Consigliere regionale, con allegazione probatorie di un quotidiano («Chiavi di …, oro o patacca? Gli orafi “grandi elettori” del Sindaco»), dove si indicava anche la cifra per unità («costate all’amministrazione quindicimila euro ciascuno») e un’ulteriore spesa, qualche anno prima per «più di sessantamila euro per il gala, per offrire la cittadinanza onoraria a …, allora direttore del parco».
Gli acquisti ed onorificenze preceduti non sempre da apposite deliberazioni giuntali (a volte a “sanatoria”), ma da determinazioni dirigenziali, mentre la cittadinanza onoraria veniva approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.
Il danno per le spese sostenute ritenute non rientranti tra quelle di rappresentanza, e dunque inammissibili (illecite) viene quantificato in euro 44.603,20, così ripartito:
- euro 24.400,00, per l’organizzazione dell’evento relativo alla consegna delle c.d. Chiavi d’oro della Città, nonché dell’orologio donato (l’intero costo per l’organizzazione dovesse essere considerato quale evento dannoso e non solo la spesa effettuata per i due doni);
- euro 5.380,20, per l’acquisto di un rosario d’oro;
- euro 14.823,00, per l’acquisto delle c.d. Chiavi d’oro della Città.
Il requirente, soffermandosi sull’antigiuridicità ed illiceità della spesa, menziona le fonti normative di riferimento[16], precisando che, in assenza di una definizione circostanziata, né individuando la disciplina primaria le singole categorie di spesa, è stata la giurisprudenza a precisare i criteri ed i principi necessari per delimitare l’ammissibilità e la liceità delle citate spese, da effettuarsi con rigorosa motivazione e necessaria analitica rendicontazione[17].
Inoltre, si evidenziava la violazione delle procedure regolamentari interne e di scelta del contraente, che peraltro non prevedevano tali modalità di doni e/o riconoscimenti, ben al di là della “mera” consistenza economica (“modico valore”) e di pubblicizzazione, nonché comparando le spese con quelle effettuate dai Comuni del territorio (molto inferiori), in palese assenza di ragionevolezza, sobrietà e congruità, difettando il carattere della eccezionalità e del fine istituzionale, mancando il nesso teleologico di necessaria rappresentanza con il Comune e di promozione dello stesso.
Gli atti avevano il parere favorevole di regolarità contabile e finanziario, che comprende, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta, nonché di regolarità tecnica, rilevando, così facendo, il ruolo “attivo” dei dirigenti nelle determinazioni finali, con effetti di esimente politica, ex art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/94, piuttosto di riscontrare negativamente la spesa od opporsi alla stessa[18].
Sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, la Procura erariale addebita ai convenuti la piena consapevolezza e coscienza non solo della condotta posta in essere, ma anche della causazione del danno, quanto meno in termini di “dolo eventuale” (sia con condotte attive che omissive)[19], cioè di rappresentazione dell’illegittimità ed illiceità della spesa, nonché della cosciente accettazione del consequenziale rischio di indebito esborso.
Tra i convenuti (tra le diverse difese):
- il Sindaco, rilevava l’assenza del danno erariale in quanto una chiave d’oro veniva consegnata al Ministero mentre l’altra, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 2, del DPCM del 20 dicembre 2007, veniva ristorata, versando il differenziale al Ministero, e in ogni caso era stata fatta richiesta di restituzione dei doni (richiesta priva di riscontro);
- i dirigenti evidenziavano che tutte le iniziative censurate erano state assunte su disposizioni del Sindaco, o degli organi elettivi a cui spettava, nella propria autonomia, valutare l’eccezionalità della spesa ai fini dell’accrescimento del prestigio dell’Ente, sia valutare la ragionevolezza e la congruità della spesa in funzione dei fini perseguiti politicamente, ed in ogni caso, avrebbero solamente dato attuazione non ad un semplice atto di indirizzo, ma ad una specifica, e dettagliata volontà degli Organi politici (Sindaco e Giunta).
La fondatezza della richiesta erariale
La richiesta della procura erariale viene ritenuta fondata, avendo accertato la realizzazione, sia della condotta che l’evento dannoso, in quanto posto in essere da amministratori e funzionari comunali, con la consegna dei doni e la liquidazione della spesa ai fornitori (risorse economiche uscite dal bilancio), essendo del tutto irrilevante i destinatari degli stessi o l’aver agito su input politici.
L’inquadramento delle spese di rappresentanza
La Corte, dopo avere esaminato le fonti normative delle spese di rappresentanza, formula una loro definizione secondo la quale sono le spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione (attività) dell’ente pubblico, mediante attività rivolte all’esterno, strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo [20], avendo cura di rammentare che il legislatore se ne è occupato soprattutto nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, ai fini del contenimento della spesa[21], essendo, altresì, soggette a un doppio controllo: da parte, in primo luogo, dell’Organo di revisione (che deve sottoscrivere il prospetto) e, in secondo momento, della Corte dei conti (anche quelle di importo inferiore ai 5.000,00 euro).
Ne discende che l’erogazione presuppone un onere motivazionale – caso per caso – rafforzato che dia:
- piena estensione (dimostrazione) del fine istituzionale perseguito (ex 3 della legge n. 241/1990)[22], ed in questo senso, la presenza di un regolamento, renderebbe utile la loro collocazione, sia per la sostenibilità che per l’opportunità (nell’ente erano presenti appositi regolamenti sulle spese di rappresentanza e il conferimento della cittadinanza onoraria, ricompresa tra le spese di rappresentanza; rinvenibile nel contenuto della sentenza);
- rispetto dei vincoli di bilancio, oltre al limite degli stanziamenti di spesa[23];
- rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa[24];
- puntuale rendicontazione documentale: natura, circostanze che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni[25].
Il valore del dono
Ciò posto, il Collegio annota che gli eventi, in linea di principio, possano sicuramente dare seguito al sostentamento di spese di rappresentanza (essendo censurabili solamente quelle motivazioni dirette a giustificare iniziative di spesa che si rivelassero non aderenti alla realtà dei fatti o persino pretestuose); tuttavia, le modalità di impegno e liquidazione di somme elevanti non sono rispettose dei canoni regolamentari e di legge.
In termini diversi, la liceità della spesa di rappresentanza non esime da valutare la compatibilità con i principi di contenimento e di congruità delle spese, sia per i doni che per l’organizzazione degli eventi/incontri, come declinate dalle norme interne regolamentari, dove si precisa che «gli omaggi o i doni devono avere valore economico irrisorio o comunque trascurabile… individua una tipologia insistente su un valore economico sicuramente assai modesto, od addirittura ‘simbolico’»: il dono o l’omaggio, le benemerenze devono costituire il segno della manifestazione di apprezzamento da parte dell’ente pubblico non un “corrispettivo” di una funzione svolta (o uno scambio di “favori”).
A rafforzamento dell’assunto, viene richiamata la disciplina:
- del dPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che vieta l’accettazione «per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali» (individuato nella somma di euro 150,00, anche sotto forma di sconto);
- il DPCM 20 dicembre 2007, Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo, dove l’art. 2, comma 1, si stabilisce che i Ministri «accettano e trattengono personalmente i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro non sia superiore a 300,00 euro».
Un dono di valore superiore non potrebbe essere trattenuto dal destinatario ma consegnato all’Amministrazione di appartenenza, perdendo l’eventuale significato simbolico, l’effetto evocativo, dato dal possesso del dono, dimostrando indirettamente la illogicità di una donazione di beni di alto valore.
La procedimentalizzazione delle spese
Se dunque il dono deve avere un valore minimo, le procedure per la corretta allocazione della spesa devono seguire le regole imposte dai singoli regolamenti adottati (come nel caso di specie), ove si scandiscono le fasi e i poteri degli organi elettivi e gestionali: seguendo l’iter viene appurato il mancato rispetto della procedimentalizzazione, e, dunque la violazione del procedimento di impegno e spesa, sia nella fase programmatoria di bilancio che in quella riferita al mandato (obiettivi dell’attività politica).
Infatti, correttamente, il potere di iniziativa spetta al Sindaco ma la decisione compete alla Giunta comunale, non potendo disporre l’esecuzione anticipata prima del deliberato, trattandosi, comunque, di competenza propria degli organi politici di vertice, con esclusione dell’applicazione la ‘esimente politica’ (la Giunta comunale non era stata evocata in giudizio)[26].
Chiarita la competenza della Giunta comunale, la responsabilità dei dirigenti non viene elisa, da una parte nel segnalare immediatamente al Sindaco la necessità di munirsi di una specifica delibera giuntale che esaminasse l’importo eccessivo della spesa, dall’altra, l’avere formulato i pareri, ex art. 49 TUEL, di regolarità tecnica e di regolarità contabile.
In modo più preciso, le deliberazioni iniziali si limitavano all’acquisto dei doni senza indicarne il valore, e i pareri espressi riportavano la seguente dicitura «estraneità al parere contabile in quanto l’atto non comportava riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria, o sul patrimonio dell’Ente», fondando il parere sul fatto che il valore fosse “modico/trascurabile”: aspetto del tutto sconfessato dalle conseguenti determinazioni di impego di somme di valore ben superiore.
Le scelte concrete dei doni, si legge nella sentenza, sono il frutto di una decisione arbitraria ed illegittima del Sindaco ed avvallata ed eseguita dai dirigenti, i quali non hanno opposto alcun rilievo o rifiuto («la palese illegittimità di tali iniziative, l’evidente e gravoso impegno economico che comportava, non potevano non emergere già immediatamente agli occhi di un dirigente, esperto e necessariamente pienamente consapevole della regolamentazione del suo stesso Ente»).
La responsabilità dei vertici amministrativi
I convenuti, essendo apicali della struttura organizzativa, assume maggior pregnanza in materia di responsabilità; responsabilità direttamente proporzionale al più elevato livello, attestandosi al massimo laddove questo sia esigibile da chi riveste un ruolo dirigenziale, o da chi esprima pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, inseriti come momenti indefettibili del procedimento, con una responsabilità personale di chi li formula: il comma 3, dell’art. 49 del TUEL afferma chiaramente che i «soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».
Gli addebiti vengono radicati nel fatto di non aver da subito sottratto le decisioni sul valore dei doni e successivamente di averne dato corso con l’acquisto e la liquidazione, senza alcun rispetto delle procedure e dei limiti regolamentari, con pareri «del tutto decampanti dalla realtà dei fatti e solo strumentali, nei fatti, a far proseguire oltre il procedimento… il ruolo dei due dirigenti, e quindi proprio il loro status dirigenziale, e la connessa ampia autonomia decisionale di cui godevano, non consentono certo di declassare il loro concorso a quello di meri esecutori della volontà sindacale».
La condotta
La condotta dei dirigenti viene declinata nel “dolo eventuale” della previsione della produzione del danno a carico del Comune e della accettazione del rischio della sua verificazione a causa delle loro condotte: piena consapevolezza che tutti quegli acquisti di doni di ingente valore non erano consentiti dalla disciplina vigente e, ancor più specificamente, che essi contravvenivano alla regolamentazione che si era data lo stesso Comune, oltre a partecipare attivamente nella scelta dei preziosi doni («la rappresentazione della illegittimità degli acquisti, la perseveranza mostrata nella loro esecuzione, dalla ricerca e scelta dei beni sino alla liquidazione delle spese»).
Sotto questo ultimo profilo, viene evidenziato che proprio per il ruolo ricoperto dai dirigenti, la conoscenza dei regolamenti non poteva essere ignota, tanto più che lo stesso Regolamento era richiamato, per estremi, negli stessi “elenchi periodici” che l’ente inviava alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a mente dell’articolo 16, comma 26, del DL 13 agosto 2011, n.138 (elenchi firmati anche dal Segretario dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario): viene dimostrata l’antigiuridicità della condotta e l’inevitabile produzione di una rilevante spesa, parimenti illegittima ed inutile, per il Comune.
Le condotte dei due dirigenti vengono valutate alla luce dei criteri dettati dalla nota sentenza “Thyssenkrupp”[27], riscontrando tutti i cc.dd. “indizi” del “dolo eventuale”, quali “indicatori” dell’agire contra ius:
- LE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA VIOLAZIONE, QUALI LA DEVIAZIONE DA CONDOTTE STANDARD, O ALTRE ANOMALIE PROCEDIMENTALI: dimostrate sia dalla incompetenza del Sindaco e dei dirigenti, dalla grande anomalia dell’elevato valore dei beni, anche stridente con un recente precedente del dono consegnato dal medesimo Comune; dal raffronto con le spese invece assai ridotte, anche in occasione di celebrazioni importanti, effettuate da altri Comuni della stessa Regione; nonché dal contrasto frontale con i regolamenti specifici dell’ente;
- LA DURATA E LA RIPETIZIONE NEL TEMPO DELLA CONDOTTA ILLECITA: dimostrata dalle condotte reiterate in poco tempo da entrambi i dirigenti, acquisto dei beni e pareri regolarità del tutto strumentali e finalizzati a far assumere alle delibere di Giunta una solo apparente regolarità dei procedimenti di spesa;
- LA CONDOTTA SUCCESSIVA AL FATTO, QUALI: adozione di misure in autotutela per riparare alle conseguenze dell’illecito, solo successivamente all’inizio della istruttoria erariale, nonché, ulteriormente, la delibera di Giunta di promuovere ogni azione necessaria per il recupero delle somme versate al Ministero dal ministro, a fronte del rifiuto espresso ricevuto dallo stesso Ministero;
- LA CONCRETA PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI L’EVENTO: acquisti già verificati;
- LA PERSONALITÀ DELL’AGENTE, LA SUA PROFESSIONALITÀ E CULTURA, LE SUE ESPERIENZE PREGRESSE: l’alto livello dei due dirigenti che corrisponde alla piena esperienza e poteri propri di gestione che li rendevano certamente del tutto idonei a contrastare adeguatamente tali improvvide iniziative.
Danno risarcibile
Il danno erariale comunque è configurabile anche se le risorse sono state devolute ad altra PA (non opera la c.d. compensatio lucri cum damno): ciò che rileva è unicamente la fuoriuscita della spesa dall’Ente locale anche se confluita nella provvista di un ente che, ancorché diverso, vanta la comune appartenenza al “settore pubblico allargato”; questa circostanza non compromette in alcun modo la possibilità di considerare quell’esborso come danno erariale: nessuna compensazione può invocarsi a discolpa.
Il danno erariale è insito nel fatto che l’Ente non potrà disporre delle risorse dirottate ad altri scopi, anche se a vantaggio di altra PA, non è essendo affatto preclusa la configurabilità del danno («Ebbene, deve pertanto escludersi che, per effetto di una mera operazione contabilistica, l’acquisizione dei due beni (o del loro corrispondente valore in denaro) al bilancio dello Stato costituisca una circostanza tale da elidere tout court tali poste dal novero del danno risarcibile»).
Il danno deve essere individuato nel costo corrispondente sopportato dal Comune per l’acquisto dei doni, il quale viene ripartito tra i soggetti responsabili (Sindaco e dirigenti nel 20%).
Considerazioni minime
La sentenza, nella chiarezza dei fatti, evidenzia uno spaccato non insolito, dove le responsabilità spesso tendono a compenetrarsi tra organi elettivi e dirigenza (in violazione del principio di separazione), con l’intento di diluire gli effetti avversi, dove non sempre appare possibile il rifiuto, ma, senza richiamare l’art. 98 Cost., al di là di ogni emozione e romanticismo amministrativo, il buon andamento dell’azione amministrativa e degli equilibri di bilancio, ex art. 97 Cost., devono essere presidiati, rifiutando di seguire ordini impropri, o l’alterazione delle regole minime di prudenza, decoro e diligenza, oltre che di legge.
Impensabile per una Istituzione utilizzare il denaro pubblico per donare magnificenza ad altre Autorità pubbliche (autocelebrazione), ed – in ogni caso – escludendo ogni fraintendimento, il dono, in quanto tale, non può tramutarsi in un “prezioso regalo” in oro, verrebbe meno l’essenza stessa del valore, sia quello pubblico che quello materiale: uno sfregio ai bisogni collettivi, alle esigenze generali, uno sperpero etico.
Non comprendere il significato del dono e del suo valore, in questo caso anche economico, non nell’intento compensativo di un “ricambio di prestazioni”, o una falsa rappresentazione (il noto cavallo di ODISSEO), ma quale riconoscimento civico di una benemerenza alla singola persona che si è distinta tra le molte (“per altissimi meriti civili e culturali”), significa rinunciare ai doveri di “garanzia”, all’esercizio della funzione («con disciplina ed onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost.) a tutela degli interessi pubblici, di risorse che non appartengono al singolo ma alla collettività, esponendosi inevitabilmente all’accettazione del rischio di soccombenza.
Le spese di rappresentanza sono ammissibili per qualificare le relazioni dell’Ente con i limiti generali appuntabili per ogni azione amministrativa: la proporzionalità, la ragionevolezza, la continenza: l’equilibrio del buon senso della sana gestione delle risorse pubbliche.
NOTE
[1] Le spese di rappresentanza devono rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali, essere previste nel bilancio preventivo, serve un provvedimento autorizzatorio che espliciti le motivazioni, devono corrispondere a criteri di ragionevolezza, buon senso ed equilibrio, in stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell’Ente, il soggetto beneficiario della spesa deve essere esterno all’Amministrazione e rivestire un ruolo apicale e rappresentativo, dovendo essere finalizzate a promuovere o a incrementare l’immagine dell’ente pubblico all’esterno e non devono corrispondere a finalità o a soddisfazioni personali degli amministratori o dei dipendenti pubblici dell’Ente erogante, Corte conti, sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 16 febbraio 2011, n. 12.
[2] Da includere le spese connesse ad iniziative di gemellaggio tra Enti locali, in quanto finalizzate alla cura di rapporti ufficiali, alla proiezione esterna dell’immagine dell’ente e al rafforzamento del suo ruolo istituzionale, rientrano, in astratto, nel novero delle spese di rappresentanza/relazioni pubbliche di cui all’art. 6, comma 8, DL n. 78/2010, purché caratterizzate da ufficialità, inerenza ai fini istituzionali, sobrietà, congruità e adeguata motivazione, Corte conti, sez. contr. Piemonte, delibera 11 giugno 2026, n. 77.
[3] Il regolamento determina una limitazione alla discrezionalità: l’ente pubblico dovrebbe effettuare spese di rappresentanza non sulla base di contingenti valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell’Amministrazione, Corte conti, sez. contr. Emilia – Romagna, deliberazione n. 271/2013/VSGO; sez. contr. Lombardia, n. 102/2024/PRSE.
[4] Il comma 26, dell’art. 16, Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, del DL n.138/2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 148/2011, dispone che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale».
[5] Cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, 7 giugno 2017, n. 178; sez. giur. Liguria, 14 gennaio 2019, n. 1 e 11 agosto 2021, n. 160;sez. contr. Campania, deliberazione SRCCAM/ 77/2019/VSG.
[6] Si rinvia, LUCCA, Oltre i fini istituzionali e di rappresentanza si può causare danno erariale nell’area a rischio gestione delle entrate e delle spese, Finanza e Tributi locali, 2022, n. 11.
[7] Si devono riferire ad attività ed eventi connotati da eccezionalità e non rappresentino spese sostenute in occasione di normali attività istituzionali, Corte conti, sez. contr. Molise, deliberazione n. 14/2023/VSG, sez. contr. Lombardia, n. 50/2024/PRSE, ovvero rientranti nell’esercizio di funzioni istituzionali tipiche e nelle competenze dell’ente, quale modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati, Corte conti, sez. contr. Lombardia, n. 19/2021/VSG.
[8] Quando il Comune percepisce una tariffa e comunque trattasi di normale attività istituzionale, Corte conti, sez. contr. Trentino, n. 125/2021/PRNO.
[9] Corte conti, sez. giur. Calabria, 11 febbraio 2021, n. 58.
[10] Le spese relative a coffee break nell’ambito di corsi di aggiornamento sono discaricabili, Corte conti, sez. giur. Liguria, 13 dicembre 2018, n. 310 e 12 dicembre 2021, n. 227.
[11] Cfr. Corte conti, sez. giur. Veneto, 14 gennaio 2025, n. 111; sez. contr. Lombardia, 28 aprile 2025, n. 101.
[12] Corte conti, sez. centrale Appello, 27 dicembre 2018, n. 756, è stato ritenuto non rimborsabile e, dunque, fonte di responsabilità erariale, le spese sostenute dagli amministratori per offrire pasti a soggetti terzi.
[13] Corte conti, sez. giur. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181.
[14] Corte conti, sez. giur. Lombardia, 17 settembre 2014, n. 180.
[15] Corte conti, sez. giur. Liguria, 31 dicembre 2018, n. 330.
[16] I richiami vanno all’art. 92 del dpr. 27 febbraio 2003, n. 97; all’art. 1, commi 10 e 12, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); all’art. 61, comma 5, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; all’art. 6, comma 8, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’art. 16, comma 26, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Inoltre, alla circolare dell’8 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui è necessario «che non vengano effettuate spese non indispensabili.
A questo fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, occorrerà – in linea generale – astenersi con estremo rigore dall’effettuare ogni spesa di rappresentanza. Solo in casi del tutto eccezionali, riferibili a rapporti con Autorità estere, si potranno effettuare, comunque previa espressa autorizzazione, spese di modico valore. Inoltre, è necessario evitare l’organizzazione di convegni, celebrazioni, ricorrenze e inaugurazioni, anche quando questi ultimi costituiscano tradizionali impegni della struttura che li indice».
[17] Si rinvia, Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 3 febbraio 2010, n. 116; sez. giur. Toscana, sentenza 5 luglio 2013, n. 246, la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, Corte conti, sez. II Appello, 20 marzo 2007, n. 64, lo scopo promozionale per l’ente, dovendo essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 30 luglio 2012, n. 356; sez. contr. Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466, la spesa deve rispondere a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia con riguardo all’evento eventualmente realizzato sia con riferimento ai valori di mercato, Corte conti, sezione giur. Abruzzo, 30 ottobre 2008, n. 394.
[18] Cfr. Corte conti, sez. II Appello, sentenza 104/1994; sez. giur. Puglia, 1° marzo 2006, n. 207; sez. giur. Toscana, sentenza n. 114/2010; sez. giur. Sicilia, 27 marzo 2014, n. 117; sez. giur. Lazio, sentenza n. 334/2016; Cass., sez. lav., 30 novembre 2018, n. 31086; Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2008, n. 6208.
[19] Inteso come consapevole accettazione del rischio di una elevata probabilità di verificazione dell’evento dannoso, Corte conti, sez. App. Sicilia, 6 maggio 2026, n. 18.
[20] Le attività di rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell’Amministrazione verso la collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae dall’essere conosciuto, Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 30 luglio 2012, n. 356. Vedi, Corte conti, sez. contr. Emilia – Romagna, deliberazione n. 271/2013, Esame delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell’Emilia – Romagna nell’anno 2011.
[21] Limiti vagliati dalla Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 2011; 23 maggio – 4 giugno 2012, n. 139.
[22] Cfr. Corte conti, sez. II Appello, 20 marzo 2007, n. 64.
[23] Deve essere previsto un apposito capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri, al fine di evitare commistioni contabili di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore, Corte conti, sez. contr. Lombardia, delibera 26 aprile 2012, n.151.
[24] La spesa deve rispondere a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia con riguardo all’evento eventualmente realizzato sia con riferimento ai valori di mercato, Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 30 ottobre 2008, n. 394.
[25] Cfr. Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 3 febbraio 2010, n. 116; sez. giur. Toscana, 5 luglio 2013, n. 246.
[26] Cfr. Corte conti, sez. III Appello, 4 giugno 2026, n. 88.
[27] Cass. pen., SS.UU., sentenza n. 38343/2014.
Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager
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