Lavoro di domenica negli enti locali: chiarimento ARAN su riposo compensativo

22 Giugno 2026 - 10:05
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lentepubblica.it

Lavoro domenicale e riposo compensativo: l’ARAN chiarisce come si calcola l’orario di lavoro. Quando il dipendente lavora nel giorno di riposo settimanale cosa succede?


Può accadere che, per esigenze organizzative particolari, un lavoratore pubblico venga chiamato a prestare servizio proprio nel giorno destinato al riposo settimanale. In questi casi non si pone soltanto il tema della retribuzione aggiuntiva spettante per l’attività svolta, ma anche quello del recupero delle energie psicofisiche attraverso il cosiddetto riposo compensativo.

Proprio su questo aspetto è intervenuta l’ARAN con un recente orientamento applicativo (Id 37473), fornendo indicazioni utili per comprendere come debba essere gestito il recupero e quali effetti produca sul conteggio dell’orario di lavoro.

La questione nasce da un dubbio frequente: se un dipendente lavora alcune ore durante il giorno che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo settimanale e successivamente usufruisce del recupero previsto dal contratto, le ore non lavorate nella giornata di recupero vengono considerate automaticamente assolte oppure continuano a incidere sul monte ore complessivo?

La novità introdotta dal CCNL 2022-2024

Le indicazioni fornite dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni prendono le mosse dalle modifiche introdotte dall’articolo 26 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

La disciplina contrattuale si è adeguata ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che tutela il diritto dei lavoratori a beneficiare di adeguati periodi di riposo.

In sostanza, quando un dipendente non può usufruire del proprio giorno di riposo per motivi di servizio, deve essergli garantito un periodo di recupero pari ad almeno 24 ore consecutive, da utilizzare normalmente entro 15 giorni e comunque non oltre il secondo mese successivo.

L’obiettivo della norma non è economico. La finalità principale consiste nella protezione della salute e della sicurezza del personale, valori che l’ordinamento considera fondamentali e che trovano tutela anche a livello costituzionale.

Proprio per questa ragione il legislatore e la contrattazione collettiva hanno posto l’accento sulla necessità di assicurare un intervallo effettivo libero da obblighi lavorativi, senza entrare nel dettaglio delle modalità di calcolo dell’orario settimanale.

Il riposo compensativo non riduce automaticamente il debito orario

L’aspetto più interessante evidenziato dall’ARAN riguarda proprio il rapporto tra recupero e orario di lavoro.

Secondo l’interpretazione fornita, il riposo compensativo serve esclusivamente a ristabilire il diritto al riposo settimanale e non può determinare una riduzione automatica dell’orario da svolgere nella settimana in cui viene fruito.

In altre parole, il giorno di recupero non viene considerato come una giornata lavorativa ordinaria interamente coperta dal semplice fatto di aver prestato attività durante la domenica.

Occorre invece effettuare un confronto tra le ore effettivamente lavorate nel giorno di riposo e quelle che sarebbero state previste nella giornata scelta per il recupero. Da questa operazione possono derivare situazioni di debito oppure di credito orario.

Il caso del dipendente che lavora tre ore di domenica

Per comprendere meglio il meccanismo è utile analizzare gli esempi forniti dall’ARAN.

Immaginiamo un lavoratore chiamato a svolgere tre ore di servizio nel proprio giorno di riposo settimanale.

Oltre alla maggiorazione economica prevista dal contratto, pari al 50% della tariffa oraria per il lavoro effettuato, il dipendente acquisisce il diritto a un periodo di recupero di almeno 24 ore consecutive.

Tuttavia, quando usufruirà di questo riposo, il calcolo dell’orario dovrà tenere conto delle sole tre ore effettivamente prestate durante la domenica.

Se il recupero viene collocato in una giornata nella quale l’orario teorico previsto è di sei ore, il dipendente avrà ancora un debito di tre ore, corrispondente alla differenza tra le sei ore programmate e le tre ore già lavorate nel giorno di riposo.

Qualora invece la giornata destinata al recupero preveda un impegno teorico di nove ore, il debito residuo salirà a sei ore.

Tali ore dovranno essere successivamente rese secondo modalità concordate con il responsabile della struttura di appartenenza.

Quando le ore lavorate superano quelle della giornata di recupero

Diversa è la situazione nel caso in cui il servizio prestato durante il giorno di riposo sia particolarmente consistente.

L’ARAN propone l’esempio di un dipendente che abbia lavorato dieci ore nella giornata destinata al riposo settimanale.

Anche in questo caso restano invariati sia il diritto al recupero di almeno 24 ore consecutive sia la corresponsione della maggiorazione economica del 50%.

Le conseguenze sul conteggio delle ore, però, cambiano sensibilmente.

Se il lavoratore utilizza il riposo compensativo in una giornata che avrebbe previsto sei ore di servizio, si genera un credito di quattro ore, poiché le ore già lavorate durante la domenica superano quelle teoricamente previste nel giorno di recupero.

Qualora invece il recupero venga fruito in una giornata da nove ore, il credito residuo sarà pari a un’ora.

Anche in questa ipotesi la gestione del monte ore dovrà essere definita d’intesa con il responsabile dell’ufficio.

La tutela della salute resta il principio centrale

Dall’orientamento emerge con chiarezza un principio fondamentale: il riposo compensativo non rappresenta una forma di remunerazione indiretta né uno strumento per abbattere l’orario di lavoro.

La sua funzione è esclusivamente quella di garantire al lavoratore un adeguato periodo di recupero dopo aver sacrificato il giorno normalmente destinato al riposo settimanale.

Per questo motivo il sistema continua a distinguere nettamente tra la componente economica, assicurata dalla maggiorazione prevista dal contratto, e quella di tutela della persona, realizzata attraverso la concessione delle 24 ore consecutive di recupero.

L’intervento dell’ARAN contribuisce così a chiarire un tema che negli enti aveva generato dubbi interpretativi, confermando che il riposo compensativo deve essere considerato uno strumento di protezione della salute del lavoratore e non un meccanismo destinato a modificare automaticamente il monte ore settimanale.

Il testo del parere ARAN

Qui il documento completo.

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