Le aziende non possono usare, senza consenso, voce e volto dei dipendenti per i sistemi di IA

Immaginate di ricevere un accordo da firmare in cui si chiede il vostro consenso affinché la società per cui lavorate utilizzi la vostra voce e il vostro volto per generare, tramite intelligenza artificiale, contenuti video destinati alla comunicazione aziendale. Scenario futuristico? Mica tanto. Sta già accadendo e, a volte, le aziende si muovo con troppa spensieratezza.
Voce e volto sono dati biometrici ai sensi della normativa privacy. Il trattamento di questi dati è vietato salvo delle eccezioni tassative previste dal Gdpr. Tra queste eccezioni è presente il consenso dell’interessato. Tuttavia, sia il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati che il Garante Privacy italiano hanno chiarito che nel contesto del rapporto di lavoro il consenso del dipendente è per definizione non libero, in ragione dello squilibrio strutturale tra le parti. Un consenso non libero è un consenso invalido.
Per generare questa tipologia di contenuti, l’opzione più solida è la sottoscrizione di un accordo sindacale. La normativa privacy, infatti, consente di derogare al divieto di trattamento dei dati biometrici mediante la stipula di un contratto collettivo che preveda adeguate garanzie per i dipendenti. Un accordo che deve definire finalità, durata, modalità e diritti di recesso per evitare di essere contestato dai dipendenti o dal Garante Privacy.
Un’alternativa è rappresentata dal nesso causale tra il trattamento dei dati biometrici e le mansioni a cui è adibito il dipendente. Pensate ad esempio ad un lavoratore assunto come brand ambassador. Se la produzione di contenuti audiovisivi è parte inscindibile del ruolo del dipendente, la base giuridica per il trattamento dei dati biometrici può essere ravvisata nell’esecuzione del contratto di lavoro. Il nesso causale deve essere ben documentato nel contratto di lavoro o nella job description del dipendente.
A questi aspetti se ne affianca un altro: la legislazione europea sull’intelligenza artificiale impone obblighi di trasparenza e marcatura per i contenuti generati o modificati tramite AI che ritraggono persone fisiche. I video realizzati con voce o volto sintetici devono essere identificati come tali. Chi non lo fa si espone a sanzioni molto pesanti su un doppio fronte: privacy e regolamentazione dell’AI. L’intelligenza artificiale corre veloce; il diritto prova ancora a mettere la cintura.
*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni. Qui per iscriversi
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