Progressioni verticali enti locali: chiarimenti sul profilo di provenienza

07 Settembre 2026 - 11:45
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lentepubblica.it

Nelle progressioni verticali non basta essere dipendenti della stessa amministrazione né dimostrare di aver svolto, nel proprio ruolo, alcune attività riconducibili alla posizione superiore.


L’ente può stabilire che, per concorrere a un determinato posto, il candidato provenga dal medesimo ambito professionale previsto per l’incarico da coprire. È il principio ribadito dal Tar Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, nella sentenza 12 agosto 2026, n. 4962.

La decisione offre un’indicazione rilevante per Comuni e dipendenti pubblici: la carriera interna è certamente uno strumento per valorizzare le competenze maturate nell’amministrazione, ma non elimina il potere organizzativo dell’ente di individuare requisiti coerenti con le funzioni del profilo richiesto. In altre parole, l’esperienza di servizio deve essere letta non soltanto in base alla sua durata, ma anche alla sua effettiva attinenza professionale.

Il caso: dalla Polizia locale al profilo amministrativo

La controversia nasce da una procedura di progressione verticale speciale avviata dal Comune di Sessa Aurunca nel 2024. Il bando prevedeva posti per il passaggio dall’Area degli Istruttori a quella dei Funzionari, oltre ad altre progressioni tra aree. Un dipendente inquadrato come istruttore di vigilanza presso il Comando di Polizia Municipale aveva partecipato sia alla selezione per funzionario di Polizia locale sia a quella per funzionario amministrativo.

Proprio sul secondo profilo si è concentrata la parte principale del ricorso. Il candidato sosteneva che il servizio svolto nella Polizia municipale dovesse essere considerato utile anche ai fini della posizione amministrativa: secondo la sua ricostruzione, le attività degli appartenenti alla Polizia locale comprendono pure adempimenti di natura amministrativa e, perciò, l’esperienza acquisita avrebbe dovuto essere valutata nella graduatoria.

Il bando, tuttavia, richiedeva espressamente il possesso del profilo di istruttore amministrativo per concorrere ai due posti di funzionario amministrativo. Per il posto di funzionario di Polizia locale era invece previsto il profilo di istruttore di Polizia municipale. Una distinzione netta, posta a monte della procedura e non come semplice criterio di attribuzione del punteggio.

Il Tar ha respinto la censura. Secondo i giudici, l’amministrazione può collegare l’accesso alla progressione al profilo professionale di provenienza, quando questa scelta sia ragionevolmente legata alle mansioni da esercitare nella posizione superiore. Nel caso esaminato, richiedere una precedente appartenenza all’ambito amministrativo per il passaggio a funzionario amministrativo è stato ritenuto coerente con le esigenze organizzative dell’ente.

Perché attività simili non rendono equivalenti i profili

La sentenza chiarisce un passaggio che può creare dubbi nelle selezioni interne. Il fatto che un dipendente svolga anche compiti amministrativi non comporta automaticamente l’equivalenza del suo profilo con quello amministrativo. La Polizia locale, osserva il Collegio, svolge inevitabilmente attività istruttorie, documentali e procedimentali connesse alle proprie funzioni istituzionali. Ciò non cancella, però, le differenze tra i due ruoli.

Le figure professionali possono infatti distinguersi per competenze richieste, collocazione nell’apparato dell’ente e attribuzioni proprie. Per questa ragione, la presenza di mansioni in parte sovrapponibili non obbliga il Comune a trattare come identici profili che il bando, il regolamento e l’organizzazione interna hanno invece tenuto separati.

Il punto centrale è la discrezionalità organizzativa dell’amministrazione. L’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente alle PA di disciplinare le progressioni tra le aree valorizzando le professionalità interne. Anche il CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022, nella disciplina transitoria delle cosiddette progressioni verticali speciali, affida agli enti l’individuazione concreta di requisiti e criteri selettivi.

Questo potere non è senza limiti. Il giudice amministrativo può intervenire quando la previsione del bando appaia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Ma, nel caso deciso dal Tar Campania, non è stata ravvisata alcuna anomalia: la richiesta di un’esperienza maturata nello stesso settore del posto da assegnare è stata considerata una scelta proporzionata e direttamente collegata alle funzioni da svolgere.

Attenzione alle clausole del bando e ai servizi valutabili

La pronuncia contiene anche un richiamo operativo importante. La clausola che limitava l’accesso al profilo amministrativo era immediatamente escludente per il dipendente che non possedeva il requisito. Per il Tar, quella previsione doveva essere contestata tempestivamente dopo la pubblicazione del bando e non soltanto insieme alla graduatoria finale. È un aspetto da non sottovalutare: chi ritiene illegittimo un requisito che impedisce fin dall’inizio la partecipazione effettiva alla selezione deve valutare subito le iniziative da intraprendere.

Respinto anche il secondo motivo del ricorso, relativo al punteggio per l’esperienza professionale. Il dipendente chiedeva che fossero conteggiati cinque mesi trascorsi nello staff del sindaco di un altro Comune. Ma quell’attività era stata svolta gratuitamente, in un rapporto fiduciario, senza subordinazione, obbligo di orario, poteri datoriali o stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente.

Per la procedura in questione, il punteggio era attribuibile ai servizi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato, oltre il minimo necessario per partecipare. Lo staff fiduciario del sindaco non poteva essere assimilato a un rapporto di lavoro dipendente e, quindi, non era valutabile come anzianità di servizio. Né il giudice ha accettato la richiesta di attribuire comunque punti come attività “extra istituzionale”: il bando prevedeva soltanto le esperienze espressamente indicate e non consentiva estensioni analogiche.

La sentenza restituisce dunque un messaggio chiaro. Le progressioni verticali rappresentano una possibilità concreta di sviluppo professionale per il personale interno, ma devono muoversi entro regole definite in anticipo. Per gli enti, la decisione conferma la possibilità di costruire bandi aderenti ai fabbisogni effettivi; per i dipendenti, ricorda l’importanza di verificare con attenzione profilo richiesto, requisiti di accesso, titoli valutabili e termini di impugnazione. In una selezione interna, il percorso professionale conta molto, ma conta altrettanto il modo in cui quel percorso si collega al posto che l’amministrazione intende coprire.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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