Rivelare l'ispezione in arrivo è reato, anche per chi lo scopre per caso
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Basta un avviso dato per cortesia o una battuta fatta a un conoscente perché scatti una condanna penale? Per la Corte di Cassazione la risposta è sì, se a parlare è un pubblico ufficiale e la notizia riguarda un controllo che dovrebbe restare riservato fino al momento dell’esecuzione.
Lo conferma la sentenza n. 24714/2026 depositata il 2 luglio, che ha respinto il ricorso di un maresciallo Capo dei Carabinieri condannato a 8 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e interdizione dai pubblici uffici per un anno, per aver avvertito un imprenditore edile dell’imminente controllo nei cantieri della zona, consigliandogli di allontanare temporaneamente i lavoratori irregolari.
Una condanna che nasce da un procedimento più ampio
Il militare era stato chiamato a rispondere di quattro capi d’imputazione: induzione indebita, due distinte ipotesi di rivelazione di segreti d’ufficio (una delle quali confermata in via definitiva) e depistaggio. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola lo aveva assolto da tutti gli altri addebiti, condannandolo soltanto per aver comunicato all’imprenditore che il Comando Stazione avrebbe controllato i cantieri edili della zona. Una sentenza confermata dalla Corte d’appello di Napoli e anche dalla Cassazione.
Perché il segreto vale anche se appreso “per vie traverse”
Con il primo motivo di ricorso il maresciallo sosteneva di non essere titolare del segreto, in quanto l’aveva appreso casualmente dall’ispettore dell’ASL e non per ragioni di servizio. Il reato di rivelazione di segreti d’ufficio richiede che la notizia inerisca alle funzioni di chi la rivela, ma tale principio, nel caso di specie, non ha retto alla ricostruzione dei fatti. I giudici di merito avevano già accertato che l’ispezione nei cantieri non era competenza esclusiva dell’ASL locale, ma un’attività congiunta con i Carabinieri della Stazione territoriale. Pertanto, la notizia apparteneva a pieno titolo anche all’ufficio del maresciallo, a prescindere dal canale informale con cui l’aveva appresa. La Corte richiama l’art. 326, comma 1, c.p. e un proprio precedente (sent. n. 31171/2023) secondo cui il reato presuppone che la notizia riguardi l’ufficio del pubblico agente, sia destinata a restare segreta e venga rivelata in violazione dei doveri di funzione.
Le intercettazioni come corpo del reato
Il secondo motivo contestava l’utilizzabilità della conversazione intercettata, registrata nell’ambito di un procedimento diverso, in cui il maresciallo diceva all’imprenditore: “Ho sentito per vie traverse, deve venire l’Asl domani”. Per la difesa quella frase non poteva essere usata come prova, perché raccolta al di fuori del procedimento per cui si stava giudicando. La Cassazione afferma invece che quando la conversazione intercettata coincide con la condotta criminosa stessa, essa smette di essere una semplice prova indiretta e diventa corpo del reato, sottratto ai limiti ordinari dell’art. 270 c.p.p. Al riguardo, gli Ermellini richiamano la pronuncia delle Sezioni Unite “Cavallo” (sent. n. 51/2019) sulla nozione di “procedimento diverso”, oltre alla sentenza delle Sezioni Unite “Floris” (n. 32697/2014), che aveva già ampliato la nozione di corpo del reato agli elementi immateriali. Il concetto di corpo del reato, spiega la Corte, non si esaurisce nelle cose materiali, ma comprende anche il contenuto immateriale di una comunicazione, quando quella stessa comunicazione realizza il reato.
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