Al via la ‘nuova’ Flat tax al 7% per il Sud e le Regioni in difficoltà
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Non è una novità: la flat tax al 7%, è una misura fiscale pensata per cercare di attrarre nelle regioni del Sud pensionati che siano titolari di un trattamento erogato da un soggetto estero, ed è stata introdotta dala Legge di bilancio del 2019.
Il beneficio è di certo molto ‘goloso’ perché permette a questi nuovi cittadini di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
Si amplia la platea dei comuni disponibili
La principale novità per l’anno in corso riguarda l’aggiornamento della norma sulle PMI approvata a marzo, che ha esteso il limite per i comuni di destinazione. La norma ha elevato il numero di abitanti che è passato da 20mila a quota 30mila residenti. La misura prevede che il neo cittadino o il titolare di pensione estera si trasferisca in un comune, tra quelli meno popolosi, delle Regioni del Sud Italia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
Le zone terremotate
In questa misura rientrano, in aggiunta, anche le Regioni pesantemente colpite dal terremoto dell’Aquila. Questo è stabilito dal decreto Sostegni Ter del 2022 che recita testualmente: “possono beneficiarne anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009”. In aggiunta si apre la possibilità anche a sostegno delle zone distrutte dal terremoto del versante umbro-marchigiano del 2016. Anche qui, vediamo l’Agenzia delle Entrate che spiega come “rientrano così nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come ad esempio Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia”.
Come aderire al regime di flat tax
Il funzionamento del provvedimento e la procedura necessaria per aderirvi sono ben esplicitati nella scheda di spiegazione, reperibile sul sito dell’agenzia delle Entrate. La flat tax al 7% si perfeziona grazie a “la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità”. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. LIl beneficio è interrotto, con coneguente cessazione degli effetti, con la revoca dell’opzione o la decadenza dal regime. Fanno perdere il beneficio, un omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine previsto oppure un trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio.
Cosa succede se si cambia comune
Cosa succede però se si decide di cambiare comune di residenza? L’Agenzia delle Entrate spiega che “l’opzione rimane efficace anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune ‘agevolabile’, per il quale va considerato il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza”. Invece “gli effetti dell’opzione non si producono, se viene accertata l’insussistenza dei requisiti di legge, ovvero cessano, se questi ultimi vengono meno”. Se ci si trasferisce dunque in un comune fuori dai parametri, si perde il diritto alla flat tax al 7%. Per accedere al beneficio è comunque necessario rispettare e mantenere le indicazioni previste dalla legge.
I requisiti
Oltre a quanto indicato in precedenza, infatti, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi “lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione”. Necessario poi specificare “la giurisdizione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione”. Serve poi indicare “lo stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi da pensione” e “l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva”.
Come pagare la flat tax
Attenzione ad un rigoroso rispetto delle scadenze fiscali pena, la perdita del diritto al beneficio. In particolare “l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero deve essere versata, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi”. Andando nel dettaglio ed esaminando le varie circolari operative, si apprende come il pagamento debba essere “effettuato in unica soluzione, tramite modello F24”, e “il codice tributo da indicare è il 1899”.
Revocare la scelta
Ovviamente essendo un regime speciale si può decidere di non esservi più soggetti. Infatti risulta possibile “revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui la scelta è stata esercitata, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di validità”. Questa decisione non intacca gli anni antecedenti la scelta, come specificato, sono “fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti”. Come già accennato, si va incontro alla decadenza dalla flat tax “anche in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva” che è possibile recuperare al più tardi entro la data di scadenza del periodo d’imposta successivo. Sia in caso di revoca che di decadenza, queste “precludono l’esercizio di una nuova opzione”. La revoca è operativa e non si può tornare indietro in questo senso.
Estensione ai familiari
Infine, come si legge nel generale regolamento della flat tax, sempre dal sito di agenzia delle entrate, “il regime forfettario può essere esteso anche ai familiari in possesso dei requisiti, a quelli, cioè, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.” La scelta operata in sede di dichiarazione dei redditi è il riferimento: “L’estensione del regime va indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a25mila euro annui.”
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