Certificato di malattia retroattivo, cambiano le regole INPS

09 Settembre 2026 - 11:45
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lentepubblica.it

Cambiano le regole sulla decorrenza del certificato di malattia. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS introduce una novità importante per i lavoratori: a determinate condizioni, la tutela previdenziale può partire dal giorno precedente alla visita medica anche quando questa viene effettuata in ambulatorio. Vediamo cosa cambia e quali limiti restano.

Il cambiamento riguarda una situazione molto comune: il lavoratore avverte i sintomi e contatta il medico, ma la visita viene fissata soltanto per il giorno successivo.

Con le nuove disposizioni, il riconoscimento della malattia può comprendere anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, non soltanto in caso di visita domiciliare, ma anche quando il medico visita il paziente presso il proprio ambulatorio.

Non si tratta, però, della possibilità di retrodatare liberamente il certificato. L’INPS stabilisce condizioni e limiti precisi.

Certificato di malattia: cosa cambia dal 4 settembre 2026

La regola generale prevede che, ai fini della prestazione previdenziale, la malattia venga riconosciuta a partire dal giorno di rilascio del certificato medico.

Era già prevista un’eccezione per il giorno immediatamente precedente, purché il medico lo indicasse nel certificato e purchè si trattasse di una visita domiciliare.

Con la Circolare n. 92/2026, l’INPS supera questa distinzione e consente di riconoscere il giorno precedente anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Le nuove indicazioni trovano applicazione a decorrere dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare.

Perché l’INPS ha modificato le regole

Alla base della decisione ci sono anche i cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato l’assistenza sanitaria territoriale.

L’INPS richiama infatti la progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, il conseguente incremento del numero di assistiti e la necessità di organizzare sempre più spesso gli accessi agli studi medici tramite appuntamento.

Può quindi accadere che il lavoratore contatti tempestivamente il medico, ma che quest’ultimo possa visitarlo soltanto il giorno successivo. Occorre, inoltre, tenere conto della facoltà di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

La precedente differenza tra visita domiciliare e visita ambulatoriale rischiava, in questi casi, di determinare un diverso trattamento previdenziale dovuto essenzialmente alle modalità organizzative dell’assistenza.

Da qui la decisione, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di estendere il riconoscimento anche alle visite ambulatoriali.

La malattia può essere riconosciuta solo per il giorno precedente

Uno degli aspetti più importanti riguarda il limite temporale.

La nuova disciplina non introduce una retroattività generalizzata del certificato di malattia.

Il medico può indicare una data di inizio della malattia precedente rispetto alla visita, ma ai fini della tutela previdenziale può essere riconosciuto soltanto il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.

Sabato, domenica e festivi: attenzione all’eccezione

L’INPS introduce inoltre una precisazione importante per le giornate nelle quali è disponibile il servizio di continuità assistenziale.

Il riconoscimento del giorno precedente non è ammesso quando quest’ultimo coincide con sabato, domenica o una festività infrasettimanale.

In tali giornate il lavoratore può infatti rivolgersi alla continuità assistenziale per ottenere la certificazione della malattia.

È quindi un limite da considerare attentamente: la nuova possibilità non può essere applicata automaticamente ogni volta che la visita avviene il giorno successivo all’insorgenza dei sintomi.

Cosa devono sapere i lavoratori

Dal 4 settembre 2026, dunque, essere visitati in ambulatorio anziché a domicilio non impedisce più, di per sé, il riconoscimento previdenziale del giorno precedente.

Rimangono però tre elementi fondamentali: il riconoscimento può riguardare un solo giorno precedente, la data deve essere correttamente riportata nel certificato dal medico e restano escluse le particolari ipotesi relative a sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali.

La Circolare INPS n. 92/2026 adegua così le regole alle attuali modalità di organizzazione dell’assistenza medica territoriale, offrendo maggiore tutela nei casi in cui il lavoratore, pur essendosi ammalato, non riesca a ottenere una visita nello stesso giorno.

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