Dl Lavoro, Lega: “Contratto non rinnovato da 6 anni cessa di efficacia”

Maggio 19, 2026 - 21:55
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Dl Lavoro, Lega: “Contratto non rinnovato da 6 anni cessa di efficacia”

La Lega, attraverso un emendamento al Dl Lavoro, chiede che un contratto collettivo nazionale cessi di efficacia se non rinnovato per un periodo superiore ai sei anni.

“Le aziende che applicano contratti collettivi nazionali che non sono rinnovati per un periodo superiore ai 36 mesi rispetto alla loro scadenza naturale non possono beneficiare di nessun incentivo o sgravio normativo, fiscale e contributivo a sostegno dell’impresa e dell’occupazione. Nel caso in cui le aziende stiano usufruendo di uno dei benefici di cui al primo periodo alla scadenza dei 48 mesi, devono adottare entro 90 giorni un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro”, fa sapere il Carroccio.

Inoltre, “nel caso di aziende che applicano contratti collettivi nazionali che non sono rinnovati per un periodo superiore ai sei anni, i predetti contratti cessano ogni efficacia e vengono cancellati dall’Archivio dei contratti del Cnel“. “Le aziende che applicano il contratto cessato devono adottare entro 90 giorni – viene richiesto dall’emendamento – un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro”. 

FI e Lega: “Risarcimenti a lavoratori sottopagati solo da avvio causa”

Altri tre emendamenti identici di Forza Italia e Lega chiedono che nelle cause dei lavoratori sottopagati, in caso di condanna, l’imprenditore dovrà risarcire le differenze retributive solo dall’avvio della causa. “Nei confronti dei datori di lavoro che applicano il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi”, si legge, “l’eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione ha efficacia esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda avente ad oggetto l’accertamento della non conformità ai principi dell’articolo 36 della Costituzione”.

Lega: “Retroattività per incrementi rinnovi, indennità sale al 50%”

Un altro emendamento firmato dal Carroccio prevede che “gli incrementi dei trattamenti economici previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro decorrono dalla data di scadenza del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro, fatta salva la diversa disciplina già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto”.

“In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell’IPCA, nella misura pari al 50 per cento della stessa”, si chiede poi, facendo quindi salire quella che di fatto sarebbe una sorta di indennità per i lavoratori (o una penale per le aziende), in caso di ritardo del rinnova rispetto al 30% attualmente previsto dal decreto. 

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