La Valle dei templi di Agrigento tra tutela paesaggistica, abusivismo ed innovazione normativa

05 Ottobre 2026 - 13:40
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lentepubblica.it

Approfondimento, a cura di Valentina Zirafa, sulla L.R n. 20/2000 alla luce del documento dei Lincei del 7 settembre 2026, la difesa ed il futuro dei confini del parco.


Nel settembre del corrente anno, tra i documenti di interesse dell’Accademia dei Lincei-Commissione beni culturali, compare anche il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Il documento si oppone, sostenendo che l’eventuale revisione dei confini del Parco, come proposta, non dovrebbe trovar seguito, auspicando il ritorno allo stato precedente per le aree abusivamente edificate. [1] Il testo riguarda il tema della perimetrazione del Parco archeologico e paesaggistico, richiamando il decreto  Gui–Mancini del 1966 e i successivi provvedimenti regionali, fino alla legge regionale 20/2000.

Nel testo leggiamo:

“…La perimetrazione, conseguente al decreto Gui – Mancini del 1966, di un’area di inedificabilità assoluta, intesa a tutelare parte dell’abitato antico di Akragas e delle sue necropoli, è stata confermata da successivi provvedimenti regionali di natura urbanistica, fino alla legge regionale 20/2000 di istituzione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

…Ciò non ostante, l’edificazione abusiva è stata fiorente e continua, facilitata anche dal rilascio di licenze per forniture elettriche e idriche oltre che, in alcuni casi, di allacciamento alla rete fognante. Alcune di tali costruzioni abusive si sono nel frattempo trasformate in esercizi di accoglienza turistica”.

La L.R. Sicilia 3 novembre 2000, n. 20

Orbene, La L.R. Sicilia 3 novembre 2000, n. 20 istituisce il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e lo suddivide in tre zone: zona I archeologica, zona II ambientale e paesaggistica, zona III naturale attrezzata. [2]

Senza dubbio, da più parti, sia nel dibattito politico che sul versante giudiziario, si osserva come la base giuridica centrale della predetta legge sia abbastanza articolata: se è vero che da un lato stabilisce che i confini stessi del Parco possano essere variati in aumento, questo però in realtà dovrebbe avvenire  in modo tale da non ridurne l’area complessiva. L’eventuale variazione, quindi, dovrebbe essere approvata dall’Assessore regionale su proposta del Consiglio del Parco, con parere della Soprintendenza e del Consiglio comunale di Agrigento, seguendo pertanto la procedura di pubblicazione prevista dalla legge [3].

Invero, la Commissione beni ambientali dei Lincei sostiene fermamente la conservazione dei confini del Parco per alcune ragioni principali: Continuità della tutela, in quanto  la perimetrazione originaria, risalente al decreto Gui-Mancini del 1966, è stata confermata da successivi provvedimenti regionali fino alla L.R. 20/2000;  valore archeologico e paesaggistico( il Parco infatti proteggerebbe l’antica Akragas, le necropoli e il paesaggio della Valle dei Templi come sistema unitario); incompatibilità degli abusi, poiché le costruzioni abusive realizzate nell’area vincolata vengono considerate incompatibili con la tutela e non sanabili attraverso una riduzione dei confini; altresì assolve ad una funzione di prevenzione del reato connesso, in quanto in caso contrario si creerebbe un precedente pericoloso: modificare il perimetro per assecondare edificazioni abusive premiando e non reprimendo le violazioni; l’interesse collettivo sottostante infine in quanto la conservazione del Parco è ritenuta una risorsa per il benessere della città e dei suoi abitanti, non soltanto un limite all’edificazione.

Ebbene( posto che, ad avviso di chi scrive,  la soluzione più equilibrata non dovrebbe consistere nella riduzione dei confini del Parco o in una sanatoria generalizzata, bensì nella separazione tra tutela del patrimonio e gestione dell’emergenza abitativa) le soluzioni fino ad oggi proposte hanno operato un netto  distinguo : per le aree già occupate da immobili abusivi, la soluzione proposta nel dibattito odierno non è una “sanatoria automatica”, ma una possibile revisione del perimetro o uno stralcio delle aree dal Piano del Parco, sempre nei limiti della L.R. 20/2000 e senza ridurre la tutela complessiva [4].   Altra parte del dibattito locale però contesta questa impostazione e insiste sulla linea dura: quindi no a riperimetrazioni finalizzate a regolarizzare gli abusi. [5]

Una nuova proposta politica

In concreto, nel 2026 è emersa una proposta politica per una nuova perimetrazione a Maddalusa, presentata come strumento di riqualificazione della costa e di rilancio economico, con tavolo tecnico tra istituzioni, professionisti, ambientalisti e imprenditori.  Soluzione del tutto  controversa perché una riperimetrazione che riduca di fatto la tutela o serva a “sanare” l’abusivismo incontrerebbe forti limitazioni, laddove l’iter legittimo richiederebbe comunque i passaggi previsti dalla legge regionale.

Sono emersi, sulla “querelle” diversi punti di vista che ivi si riportano:

  • Legambiente ha preso una posizione netta contro qualsiasi revisione dei confini della Valle dei Templi, sostenendo che non si può “tornare indietro di 30 anni” e che le case abusive vanno rimosse.  [6]
  • Sul fronte opposto, proposte politiche hanno evidenziato e proposto una nuova perimetrazione del Parco o per un “ristudio” dei vincoli, con verifiche caso per caso e possibili conseguenze sulla sanabilità degli immobili [7].
  • Un esposto legale sostiene altresì che gli immobili di Maddalusa rientrino nel Parco, sarebbero abusivi e soggetti a demolizione ai sensi della legge regionale 20/2000; nello stesso testo si prospetta anche l’ipotesi di una riperimetrazione tramite atti regionali e comunali [8].
  • Sembra sussistere anche uno scontro tra Comune e Soprintendenza in merito alla demolizioni, con “querelle” aperta su chi debba intervenire operativamente [9].

Altresì, la linea giurisprudenziale e normativa più rilevante sul punto, ad oggi, è questa: i manufatti abusivi realizzati entro il vincolo storico-paesaggistico sono, in linea generale, assoggettati a demolizione e non a semplice regolarizzazione, mentre la sanatoria dipende dal momento in cui il vincolo era già efficace o meno al momento dell’abuso.

Il parere della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2022, ha chiarito che, se il vincolo è stato apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva, per la sanatoria resta necessario il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo, ma non si applicano sanzioni amministrative pecuniarie collegate a quel vincolo [10].

La giurisprudenza amministrativa, richiamata poi pure in dottrina, invece, tende a considerare prevalente la demolizione degli abusi in area vincolata, mentre la sanatoria è possibile solo nei casi consentiti dalla disciplina nazionale sui vincoli e dall’autorizzazione dell’autorità competente [11].

Quindi, si sposta la questione su una domanda decisiva di fondo ovvero chiedendosi non solo “se l’opera è abusiva”, ma soprattutto se l’area era già vincolata quando l’opera è stata realizzata; se esiste un titolo edilizio o una sanatoria compatibile con il vincolo; se il procedimento repressivo è stato attivato dall’autorità competente prevista dalla normativa speciale.

Certamente, sul piano giuridico, le fonti richiamano una distinzione importante: il vincolo archeologico non coincide automaticamente con il vincolo paesaggistico e si rileva che, all’epoca della costruzione, l’area non risultava soggetta a vincolo paesaggistico, mentre il vincolo archeologico aveva una portata diversa e non necessariamente comprensiva di quello paesaggistico [12].

In pratica, per i casi di abusivismo nella zona Valle dei Templi/Maddalusa  sembrerebbero rilevare tre profili: se l’opera è stata realizzata in area con inedificabilità assoluta, se l’intervento ricade in un’area già tutelata da vincoli archeologici o paesaggistici,  se la costruzione è stata oggetto di condono o di una sentenza definitiva di demolizione.

Le predette fonti ci  indicano, infatti, che in Valle dei Templi sono state censite centinaia di costruzioni abusive e che sono state avviate o programmate demolizioni di immobili irregolari, anche in contrade come Maddalusa [13].

Conclusioni

A parere di chi scrive, di fatto, non occorre ridurre il Parco nei suoi confini e nel suo perimetro per risolvere l’emergenza abitativa: occorrerebbe piuttosto “spostare” le persone, non i confini della tutela, operando cioè una “Riperimetrazione sociale, non territoriale” . La soluzione dovrebbe,  in primis, infatti, essere coerente con l’art. 9 della Costituzione, con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, coerentemente con la posizione espressa dal documento dei Lincei. Tale modifica, infatti, non comporterebbe automaticamente la perdita di pregio del Parco dei templi, ma potrebbe comprometterne il valore, incidendo così sul patrimonio culturale con conseguente:

1) riduzione della tutela in quanto le aree escluse potrebbero essere sottoposte a maggiore pressione edilizia e infrastrutturale;

2) Perdita dell’unitarietà: templi, necropoli e paesaggio costituiscono un sistema storico inseparabile e scinderlo ne ridurrebbe il significato;

3) Danno all’autenticità e all’integrità del sito, anche senza interventi diretti sui monumenti;

4) indebolimento del valore paesaggistico, perché il contesto visivo e ambientale contribuisce al valore culturale dei beni archeologici;

5) Possibile riduzione dell’attrattività turistica e scientifica, con conseguenze economiche nel lungo periodo. Senza contare sulla circostanza che della creazione di precedente istituzionale del tutto negativo, poiché il patrimonio apparirebbe tutelabile solo e finché non entri in conflitto con interessi edilizi.

Un soluzione coerente con quanto detto, pertanto, dovrebbe consistere nel mantenere invariati i confini del Parco e nell’affrontare l’emergenza abitativa con strumenti autonomi, senza trasformare la presenza di edifici abusivi in una ragione per ridurre la tutela paesaggistica e archeologica.

Essa dovrebbe fondarsi cioè  su quattro principi:

Tutela inderogabile del patrimonio

Il perimetro del Parco deve indiscutibilmente restare integro, in aderenza con l’art. 9 della Costituzione, con il d.lgs. n. 42/2004 e con la L.R. Sicilia n. 20/2000. La modifica dei confini dovrebbe essere ammessa solo per ragioni scientifiche, archeologiche o paesaggistiche, mai per sanare abusi.

Distinzione tra edificio e persona

L’immobile abusivo non può essere regolarizzato per tutelare il diritto all’abitazione. Tuttavia, le famiglie in condizioni di effettiva fragilità devono ricevere sostegno, attraverso alloggi alternativi, contributi temporanei e programmi di ricollocazione fuori dal Parco.

Demolizione selettiva e recupero ambientale

Gli immobili incompatibili con il vincolo dovrebbero essere rimossi secondo un cronoprogramma trasparente, dando priorità alle costruzioni non abitate, pericolose o utilizzate a fini speculativi. Le aree liberate dovrebbero essere sottoposte a rinaturalizzazione e restituzione alla fruizione pubblica.

Responsabilità e prevenzione

La legge dovrebbe prevedere un sistema di monitoraggio permanente, il divieto di nuove utenze per immobili privi di titolo — senza comprimere i servizi essenziali alla persona — e responsabilità amministrative per l’inerzia degli enti competenti.

Infine chi scrive ravvisa anche la possibilità di introdurre un’ulteriore strumento innovativo: Un “credito di ricollocazione”, quale strumento di politica attiva,  riconosciuto soltanto ai nuclei familiari vulnerabili che:

  • rilascino volontariamente l’immobile;
  • rinuncino a qualsiasi pretesa di sanatoria;
  • collaborino alla demolizione e al ripristino dell’area;
  • accettino un alloggio situato fuori dal perimetro protetto.

Il credito non avrebbe o dovrebbe avere natura risarcitoria né costituirebbe un riconoscimento della legittimità dell’edificio: sarebbe una misura sociale finalizzata a tutelare la persona e, contemporaneamente, a rendere effettiva la tutela del patrimonio.

Note

[1]  (https://www.lincei.it/it/il-parco-dei-templi-di-agrigento-e-i-suoi-confini-documento-della-commissione-lincea-beni-culturali)

[2] Il testo ufficiale è disponibile sul sito della Regione Siciliana e la formulazione è riportata anche nella Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-14&atto.codiceRedazionale=001R0043)

[3] (https://www.giornalecentrosicilia.it/2026/07/14/caso-maddalusa-esposto-dellavvocato-musso-al-sindaco-prefetto-e-procuratore)

[4] (https://www.giornalecentrosicilia.it/2026/07/14/caso-maddalusa-esposto-dellavvocato-musso-al-sindaco-prefetto-e-procuratore/)

[5] (https://www.teleacras.it/2026/09/01/agrigento-maddalusa-fdi-propone-nuovi-confini-per-rilanciare-la-costa/)

[6] https://www.lasicilia.it/news/attualita/3060635/caso-maddalusa-e-vincoli-del-parco-legambiente-fa-scudo-agrigento-non-puo-tornare-indietro-di-30-anni.html)

[7]  (https://www.teleacras.it/2026/07/24/caso-maddalusa-e-lipotesi-riduzione-perimetro/)      (https://www.teleacras.it/2026/09/01/agrigento-maddalusa-fdi-propone-nuovi-confini-per-rilanciare-la-costa/)  (https://agrigento.lasicilia.it/news/cronaca/3061109/caso-maddalusa-di-mauro-apre-al-ristudio-dei-vincoli-del-parco.html)

[8] .   (https://www.giornalecentrosicilia.it/2026/07/14/caso-maddalusa-esposto-dellavvocato-musso-al-sindaco-prefetto-e-procuratore/)

[9] (https://agrigento.lasicilia.it/news/cronaca/3065633/caso-maddalusa-il-consiglio-comunale-apre-le-porte-ai-cittadini-scontro-comune-soprintendenza-sulle-demolizioni.html)

[10]  (https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/75)  (https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-cort7 (https://www.filodiritto.com/sicilia-liperanomia-di-cui-e-affetta-la-valle-dei-templi-troppe-leggi-nessuna-legge-fra-abusivismo-e-danno-allimmagine)e-costituzionale-risolve-annosa-questione-riguardante-vincolo-paesaggistico-valle-templi-AE0iF2OB)

[11] (https://www.filodiritto.com/sicilia-liperanomia-di-cui-e-affetta-la-valle-dei-templi-troppe-leggi-nessuna-legge-fra-abusivismo-e-danno-allimmagine)

[12] (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-27&atto.codiceRedazionale=21C00230&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario)

[13] (https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/62816/41837/05_Capitolo_Abbate.pdf) (https://www.internazionale.it/notizie/2015/08/26/valle-dei-templi-agrigento-abusivismo)  (https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/abusivi-maddalusa-acqua-gruppo-ars-studio-riperimetrazione-parco-salva-case.html) 11 (https://iris.unipa.it/handle/10447/225083)

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