Personale degli enti locali: cosa cambia con la conversione in legge del DL PA 2026

07 Ottobre 2026 - 13:35
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lentepubblica.it

Per il personale degli enti locali diverse novità arrivano con la conversione in legge del DL PA 2026: nuove assunzioni, graduatorie e ferie rappresentano solo alcune disposizioni del nuovo testo normativo.


Conservare le competenze negli uffici, garantire continuità a scuole e servizi comunali, aprire nuove possibilità ai precari: la conversione del DL 144/2026 interviene su diversi nodi della gestione del personale. Le opportunità, però, cambiano secondo i destinatari e richiedono attenzione a requisiti e scadenze.

Per il personale degli enti locali, la questione non riguarda soltanto quanti lavoratori assumere. Conta anche la possibilità di trattenere chi conosce già procedure e bisogni del territorio, utilizzare graduatorie ancora disponibili e organizzare gli uffici senza perdere professionalità costruite nel tempo. È attraverso questa chiave di lettura che acquistano significato le disposizioni della legge di conversione del decreto-legge 144/2026.

Il provvedimento affianca misure di portata generale a interventi destinati a specifiche realtà territoriali. Ne emerge un quadro articolato: nuove opportunità per chi ha lavorato con contratti flessibili, proroghe per i servizi educativi, percorsi riservati nei territori colpiti dalle emergenze e conferme sulle ferie e sulla spesa.

Personale enti locali: nei concorsi conta anche l’esperienza dei somministrati

Tra le novità più rilevanti figura l’apertura ai lavoratori in somministrazione, cioè impiegati attraverso un’agenzia per il lavoro. Il punto interessa amministrazioni che, nel tempo, hanno affidato attività e servizi anche a queste professionalità.

L’articolo 1, comma 15-sexies, consente alle pubbliche amministrazioni di prevedere, nelle selezioni per personale non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, una riserva non superiore al 20% dei posti oppure di valorizzare l’esperienza professionale acquisita.

La possibilità riguarda il lavoro flessibile, compresa la somministrazione, e richiede almeno tre anni di esperienza negli ultimi cinque, maturati nel medesimo profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

La distinzione è essenziale: aver prestato servizio nell’ente non determina un’assunzione automatica. Il riconoscimento dell’esperienza passa attraverso una procedura selettiva e le condizioni previste dalla disposizione. Per gli uffici, quindi, diventa decisiva la ricostruzione dei periodi lavorati e delle mansioni corrispondenti al profilo da reclutare.

Scuole e servizi comunali: più tempo per utilizzare le graduatorie

La continuità del servizio assume un peso particolare negli asili e nelle scuole dell’infanzia. Una carenza di personale, in questi ambiti, si riflette direttamente sull’organizzazione delle famiglie e sull’attività educativa.

L’articolo 5, comma 3, lettera a), permette di utilizzare le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico, educativo e ausiliario dei servizi gestiti direttamente dai Comuni fino all’anno scolastico 2027-2028. La disposizione adegua inoltre il riferimento contrattuale al CCNL Funzioni locali del triennio 2022-2024.

La lettera b) sposta al 31 dicembre 2028 il termine della possibilità di aumentare la relativa spesa fino al 40% di quella sostenuta nel 2009, secondo la disciplina richiamata. Si tratta di una misura organizzativa e finanziaria, non di un incremento delle retribuzioni individuali.

Anche per la polizia locale resta l’allungamento di un anno della durata delle graduatorie previsto fino a tutto il 2028, che porta a quattro anni la loro utilizzabilità nei casi interessati. Occorre però evitare generalizzazioni: non è passata la proposta di estendere questa proroga a tutti i Comuni.

Calabria e Sicilia: le stabilizzazioni seguono regole diverse

Le disposizioni territoriali affrontano situazioni di precariato differenti. Confonderle rischia di attribuire a una platea benefici o deroghe previsti per un’altra.

In Calabria, l’articolo 2, comma 1-bis, prolunga fino alla fine del 2027 la facoltà di assumere a tempo indeterminato i tirocinanti individuati dalla norma, anche in deroga al piano dei fabbisogni e ai vincoli assunzionali richiamati.

Il riferimento comprende i percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di mobilità in deroga, collegati all’accordo quadro sottoscritto il 7 dicembre 2016 dalla Regione e dalle parti sociali, nonché i beneficiari dei progetti regionali indicati dalla disposizione. Non riguarda, dunque, indistintamente qualsiasi tirocinio.

Per la Sicilia, l’articolo 2, comma 12-bis, sposta invece dal 30 giugno al 30 dicembre 2026 il termine della disciplina transitoria relativa a LSU e ASU. Le amministrazioni possono procedere ad assunzioni stabili, a tempo pieno o parziale, anche in soprannumero e con le deroghe previste rispetto alla dotazione organica e al piano dei fabbisogni. Restano fermi i vincoli assunzionali stabiliti dalla normativa vigente.

Protezione civile e ricostruzione: trattenere le competenze nei territori fragili

Un’altra parte del decreto punta sulla permanenza di professionalità impegnate in contesti di emergenza. Qui la continuità amministrativa ha un valore concreto: conoscere pratiche, interventi e caratteristiche del territorio può incidere sulla capacità di risposta degli uffici.

Per i Comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal bradisismo, l’articolo 16, comma 1, consente concorsi con una riserva non superiore al 50% dei posti disponibili. I destinatari sono lavoratori a termine specializzati nel rischio sismico e vulcanico, impiegati nelle rispettive strutture comunali di protezione civile.

Una previsione distinta riguarda Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, nel territorio colpito dal terremoto del 2016. L’articolo 19, commi 2 e 3, autorizza l’assunzione stabile di personale non dirigenziale reclutato a termine attraverso procedure concorsuali o selettive.

Tra le condizioni figurano il servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o gli stessi Comuni all’8 agosto 2026 e almeno tre anni di attività, maturabili entro il 31 dicembre 2026. Il conteggio può sommare periodi dedicati alle medesime attività presso gli Uffici speciali e i Comuni del cratere, anche con posizioni contrattuali differenti o presso un’amministrazione diversa da quella che assume.

Ferie, spesa e segretari: le conferme per il personale enti locali

Accanto alle assunzioni, il testo conferma interventi che incidono sulla gestione ordinaria. Per le ferie non godute, il superamento del divieto rigido di monetizzazione alla cessazione del rapporto recepisce gli orientamenti della giurisprudenza europea. La questione investe anche la responsabilità organizzativa dell’amministrazione nel consentire il riposo: un tema approfondito nella nostra analisi sulle ferie nella pubblica amministrazione dopo il decreto PA.

Sul versante finanziario, rimane il superamento del tetto storico di spesa riferito al 2011-2013 per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni interessati dalla disposizione. Questo intervento richiede comunque una lettura coordinata con le altre regole applicabili al singolo ente: la cancellazione di uno specifico limite non equivale a una disponibilità illimitata di risorse.

Quanto ai segretari comunali, trovano conferma le nuove assunzioni e la possibilità, introdotta a regime, per i neo-segretari di svolgere l’incarico nei Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti.

Il decreto mantiene inoltre la proroga delle disposizioni sul trasferimento del personale in comando e la possibilità, per le organizzazioni sindacali della dirigenza, di aumentare i distacchi. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione integrale degli incentivi di performance dei dirigenti restano destinati alla loro formazione, senza trasformarsi in compensi aggiuntivi per gli altri dipendenti.

Le richieste rimaste fuori e le scelte che spettano ai Comuni

La conversione non accoglie tutte le richieste avanzate dall’Anci. Restano fuori, tra le altre, le proposte sul rinnovo degli incarichi dirigenziali a contratto previsti dall’articolo 110 del TUEL e sulla proroga dell’ampliamento del loro numero massimo.

Per il personale enti locali, il risultato è un insieme di possibilità da valutare caso per caso. Una graduatoria prorogata, una riserva concorsuale e una stabilizzazione territoriale rispondono a esigenze differenti e non possono essere trattate come strumenti equivalenti.

La sfida per le amministrazioni consiste nel collegare queste opportunità ai servizi che devono garantire: individuare le professionalità necessarie, verificare chi possiede i requisiti, rispettare le scadenze e sostenere nel tempo le scelte organizzative. È su questo passaggio, dalle disposizioni alle decisioni degli uffici, che si misureranno gli effetti del decreto sulla vita dei Comuni.

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