Mellone e Restanio portano davanti alla Consulta la voce degli italodiscendenti
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“Una revoca automatica di massa. La cittadinanza è un diritto che nasce con il titolare”: questo il messaggio degli Avv. Marco Mellone e Avv. Monica Restanio, entrambi legali di riferimento dell’Associazione Natitaliani di fronte alla Consulta in difesa dei diritti degli italodiscendenti.
articolo a cura dell’Avv. Flavia Helena Meirelles Di Pilla, coordinatore Comitato Scientifico Giuridico Natitaliani
Il 9 giugno 2026 si è tenuta davanti alla Corte Costituzionale italiana l’udienza di discussione orale relativa alle ordinanze di rimessione nn. 4, 40 e 41/2026, aventi ad oggetto la legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della Legge n. 91/1992, introdotto dal D.L. n. 36/2025 (conv. in L. n. 74/2025), che ha drasticamente limitato l’acquisizione della cittadinanza italiana per ius sanguinis. Giudice Relatore: Giovanni Pitruzzella.
Tra i difensori delle parti private hanno preso la parola gli Avv. Marco Mellone e Avv. Monica Restanio, entrambi legali di riferimento dell’Associazione Natitaliani, che hanno sostenuto le ragioni di numerosi cittadini italiani nati all’estero colpiti dalla riforma.
L’INTERVENTO DELL’AVV. MARCO MELLONE
L’Avv. Mellone ha aperto il suo intervento con una constatazione dirompente: si trattava di argomentare davanti a quindici giudici che solo trenta o quaranta giorni prima avevano già deciso sul medesimo oggetto con la Sentenza n. 63/2026 del 30 aprile, pronunciata all’esito di un’udienza dell’11 marzo e comunicata — fatto già di per sé criticato dall’avvocato — attraverso un comunicato stampa prima ancora che le parti potessero conoscere le motivazioni. Su questo punto è stato annunciato che è già stato presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione del diritto di difesa ex art. 6 CEDU.
Nel merito, Mellone ha demolito sistematicamente alcuni dei pilastri argomentativi della Sentenza n. 63, denunciando in particolare la riqualificazione operata dalla Corte del concetto di cittadinanza iure sanguinis: secondo la sentenza, il figlio di cittadino italiano nato all’estero non sarebbe cittadino dalla nascita, ma lo diventerebbe solo a seguito di un formale riconoscimento amministrativo.
Per Mellone si tratta di un errore logico e giuridico fondamentale: “Tutti i figli di cittadini italiani — nati in Italia come all’estero — sono sempre soggetti a un accertamento anagrafico, eppure nessuno dubita che siano cittadini italiani dalla nascita. Non cambia nulla.”
Ha poi evidenziato un fatto nuovo di rilievo europeo: uno dei suoi assistiti ha ricevuto una proposta di lavoro da un altro Stato membro dell’Unione Europea, subordinata all’accesso al territorio comunitario. La questione, dunque, non è “virtuale” come afferma la Sentenza n. 63, ma riguarda diritti concreti e immediati legati alla cittadinanza europea.
Mellone ha inoltre segnalato che sono pendenti davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione tre ricorsi già discussi in aprile, in attesa di una pronuncia di diritto sul campo di applicazione della norma censurata. Ha chiesto formalmente alla Corte di attendere quella pronuncia prima di decidere. Ha infine riservato a verbale, per conto dei propri assistiti, il diritto di ricorrere alla CEDU per violazione dell’art. 8 (rispetto della vita privata) qualora la Corte dovesse confermare la norma impugnata.
L’INTERVENTO DELL’AVV. MONICA RESTANIO
L’Avv. Restanio — che ha ricordato di essere essa stessa cittadina italiana nata all’estero — ha svolto un intervento di ampio respiro, toccando i profili costituzionali, storico-giuridici ed europei della questione.
Restanio ha denunciato come la Sentenza n. 63/2026 abbia di fatto svuotato di sostanza il principio dello ius sanguinis: “Lo ius sanguinis conserva il nome ma perde la sostanza. La cittadinanza non si trasmette più per filiazione, ma dipende da un intervento burocratico successivo.”
Una figura del tutto nuova e sconosciuta all’ordinamento, che trasforma un diritto assoluto, permanente, imprescrittibile e indisponibile — tale riconosciuto dalla stessa Corte solo otto mesi prima — in un mero diritto eventuale e virtuale. Ha messo in luce la contraddizione interna alla Sentenza n. 63 in punto di genuine link: la sentenza esclude il vincolo familiare da tale concetto, pur ammettendo che la sua definizione dipende da una scelta discrezionale del legislatore.
Si tratta di un’autolegittimazione circolare, in contrasto con l’art. 22 Cost. e con la tradizione giuridica italiana. Ha poi dato rilievo all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13818, emessa pochissimi giorni dopo la Sentenza n. 63, con cui la Suprema Corte ha ribadito che la cittadinanza iure sanguinis nasce con il titolare, che è un diritto di elevato rango costituzionale e che gli ostacoli burocratici nell’accesso alle procedure integrano forme sostanziali di discriminazione.
Sul piano storico, Restanio ha richiamato tre momenti fondamentali della tradizione legislativa
italiana, a dimostrazione della continuità ininterrotta del principio ius sanguinis: Nel 1864, nei dibattiti parlamentari, si affermava già: “In ogni caso dubbio è ammessa la presunzione più favorevole alla cittadinanza.”
Nel 1912, il Ministro Vittorio Scialoja ricordava in Parlamento (citazione testuale): “…che conservano per una lunga serie di generazioni la cittadinanza italiana… gente che da anni, e in qualche luogo da secoli, risiede fuori e nella quale sempre si è perpetuata la cittadinanza italiana, in omaggio al principio che presiede alla nostra legge sulla cittadinanza, il principio dello ius sanguinis.”
Nel 1992, il relatore Mazzola, in sede di approvazione della Legge n. 91/1992, affermava: “…la legge sulla cittadinanza è un passaggio fondamentale per rendere concreto un progetto idoneo a far partecipi di realtà comuni gli italiani che vivono dentro e fuori i confini della patria… il riconoscimento anzitutto di natura culturale della permanenza di un legame con la patria di origine.”
Un passaggio cruciale e diretto risposta alla Sentenza n. 63 — che sostiene che con la Costituzione sarebbe intervenuto un concetto “nuovo” di cittadinanza — è stato l’appello finale di Restanio alla continuità dell’intera tradizione giuridica: “Non siamo noi i difensori a parlarvi oggi. Hanno parlato i legislatori del passato, parla la dottrina maggioritaria, ha parlato la giurisprudenza europea, ha parlato la Corte di Cassazione. Ma soprattutto: hanno parlato non solo i Costituenti, bensì le successive riforme costituzionali anche in questi anni 2000. E fino a otto mesi fa ha parlato l’uniforme giurisprudenza di questa stessa Corte. È tutta la storia e la tradizione giuridica italiana a farlo, e con esse le generazioni di emigranti che hanno sempre confidato che il legame trasmesso ai propri figli sarebbe stato custodito dalla loro patria.”
IL CONTESTO DELL’UDIENZA
Oltre a Mellone e Restanio, hanno preso parola l’Avv. Alfonso Celotto (per un caso riguardante un minore privato automaticamente della cittadinanza acquisita alla nascita) e l’Avv. Corrado Caruso (che ha sviluppato il tema dell’incostituzionalità della clausola di salvaguardia nella parte in cui esclude chi aveva manifestato la volontà di ottenere la cittadinanza ma non era riuscito ad ottenere un appuntamento consolare per cause a lui non imputabili). Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha parlato l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia.
COSA SUCCEDE ORA
La Corte si è riservata la decisione. Gli avvocati delle parti private hanno chiesto, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla compatibilità dell’art. 3- bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.
È inoltre pendente la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sull’ambito di applicazione della norma, attesa nelle prossime settimane. Natitaliani continuerà a monitorare l’evoluzione del procedimento e informerà tempestivamente i propri associati e la comunità degli italodiscendenti.
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