Permessi legge 104 usati per fini personali: la Cassazione conferma il licenziamento
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Un dipendente chiede il permesso pomeridiano per assistere la madre disabile, ma al datore di lavoro risultano solo pochi minuti dedicati davvero alla cura del familiare. Questo scarto, tra il tempo concesso e quello effettivamente impiegato per l’assistenza, è stato sufficiente a rendere legittimo un licenziamento per giusta causa.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13155 depositata il 7 maggio 2026, che ha tracciato i confini entro cui i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 possono essere utilizzati senza determinare un abuso del diritto.
Permessi pomeridiani e assistenza ridotta a pochi minuti
Il caso riguarda un autista/magazziniere licenziato il 6 settembre 2023 da un’azienda torinese, dopo che un controllo investigativo aveva accertato un uso distorto dei permessi mensili riconosciuti per l’assistenza alla madre invalida. Nelle giornate del 7 e del 14 luglio 2023, il lavoratore aveva richiesto permessi per l’intera fascia pomeridiana, ma, secondo la ricostruzione del datore di lavoro, avrebbe dedicato alla cura della madre appena 30 e 38 minuti. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Torino avevano già respinto le doglianze del lavoratore, ravvisando un grave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Quando l’assistenza diventa abuso
La Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui il lavoratore che si avvale del permesso ex art. 33 senza che questo sia effettivamente funzionale all’assistenza del familiare disabile priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa, tradendo l’affidamento riposto nel dipendente e realizza al contempo un’indebita percezione dell’indennità nei confronti dell’ente previdenziale. Il beneficio, secondo l’ordinanza, non può assolvere a una funzione “meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente” per l’attività di cura, perché la norma non lo consente.
Il nesso causale diretto e la “funzionalizzazione” del tempo
I giudici richiamano la finalità dell’istituto, individuata dalla Corte Costituzionale nell’esigenza di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”. Su questa base, la Cassazione precisa che non è necessaria una presenza fisica costante accanto al familiare, né una misurazione temporale rigida. La norma, infatti, prevede “permessi giornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica”. L’assistenza può quindi realizzarsi anche attraverso incombenze amministrative o pratiche, purché nell’interesse del disabile. Ciò che conta, in sostanza, è che risulti “non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta” la finalità del beneficio, senza pretendere dal dipendente il sacrificio integrale delle proprie esigenze personali, ma esigendo una chiara destinazione di quel tempo alla cura del familiare.
Per le amministrazioni e le aziende che gestiscono permessi ex lege 104/1992, la pronuncia conferma che i controlli investigativi restano uno strumento legittimo quando emergono indizi di uso distorto del beneficio e che uno scostamento marcato tra tempo concesso e tempo dedicato all’assistenza, se non giustificato da attività indirette comunque orientate all’interesse del disabile, può integrare un abuso del diritto sanzionabile anche con il licenziamento per giusta causa.
Il testo della sentenza
Qui è possibile consultare il documento completo.
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