Servizi di ingegneria sotto soglia: lo sconto del 20 per cento non è un mercatino dell’equo compenso
lentepubblica.it
Nei servizi di ingegneria e architettura il nuovo Codice dei contratti pubblici continua a produrre un fenomeno curioso: tutti invocano l’equo compenso, tutti dichiarano di voler tutelare la qualità della progettazione, tutti assicurano di voler valorizzare la professionalità tecnica, ma poi, appena si arriva al momento di determinare il corrispettivo, riemerge la solita tentazione amministrativa di sempre: tagliare, comprimere, “ottimizzare”, possibilmente con una formula apparentemente elegante e con il conforto di un comma letto di corsa.
Il tema riguarda la corretta determinazione del compenso nei servizi di architettura e ingegneria affidabili direttamente, quindi sotto la soglia di 140.000 euro, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 all’art. 41 del d.lgs. 36/2023. Il parere MIT n. 3425/2025 chiarisce la sequenza applicativa: prima il RUP determina il corrispettivo secondo l’Allegato I.13; solo dopo tale calcolo può applicare, nell’affidamento diretto, una riduzione non superiore al 20 per cento.
Il punto, apparentemente aritmetico, è invece profondamente giuridico. Non si tratta di decidere se il professionista possa essere “scontato” come una fornitura di cancelleria, ma di comprendere come il Codice abbia cercato di tenere insieme due esigenze che nella prassi vengono spesso trattate come nemiche: da un lato, il rispetto dell’equo compenso; dall’altro, la salvaguardia della concorrenzialità e della discrezionalità amministrativa nell’affidamento diretto.
Il nuovo equilibrio previsto dal Codice dei contratti
Il correttivo al Codice ha inserito nell’art. 41 una disciplina speciale per i servizi di ingegneria e architettura. Speciale significa esattamente questo: non basta prendere la legge n. 49/2023 sull’equo compenso, appoggiarla meccanicamente sugli appalti pubblici e concludere che ogni riduzione sia un sacrilegio. Allo stesso tempo, non si può fingere che l’equo compenso sia una decorazione normativa da citare in premessa e dimenticare al momento del calcolo. Il Codice costruisce un equilibrio proprio, autonomo e settoriale, calibrato sui contratti pubblici.
Per gli affidamenti diretti sotto 140.000 euro, il nuovo art. 41, comma 15-quater, consente una riduzione dei corrispettivi determinati secondo l’Allegato I.13 in percentuale non superiore al 20 per cento. La disposizione va letta senza acrobazie. Non dice che il RUP può inventare un importo “di mercato” e poi vestirlo da corrispettivo tecnico. Non dice che il compenso professionale può essere liberamente negoziato al ribasso fino a quando il professionista accetta. Dice, più precisamente, che il corrispettivo va prima determinato secondo i parametri e che solo su quel risultato può essere applicata una riduzione massima.
La sequenza è tutto. Prima si calcola. Poi, eventualmente, si riduce. Se si inverte l’ordine, non si applica il Codice: lo si usa come copertura lessicale di una trattativa al ribasso. Il RUP deve quindi individuare le prestazioni professionali richieste, qualificare correttamente categorie e destinazioni funzionali, applicare i parametri dell’Allegato I.13, determinare compensi, oneri e spese accessorie, ricostruire l’importo tecnico corretto e solo successivamente valutare la riduzione entro il limite massimo consentito. È una procedura tecnica, non una contrattazione da banco.
L’Allegato I.13 non serve a produrre un numero qualsiasi. Serve a dare fondamento tecnico-economico al corrispettivo, collegandolo alla natura della prestazione, alla complessità dell’intervento, alla categoria dell’opera, al livello progettuale, alle attività richieste e alle responsabilità professionali connesse. Saltare questo passaggio significa rendere opaca la base economica dell’affidamento. E quando la base economica è opaca, l’affidamento diretto diventa vulnerabile: non perché sia diretto, ma perché è costruito male.
Occorre poi chiarire un equivoco molto diffuso. L’affidamento diretto non è una gara. È caratterizzato dalla discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dell’operatore economico, dall’assenza di un confronto competitivo e dall’assenza di criteri di aggiudicazione. Questo significa che, sotto i 140.000 euro, la stazione appaltante non deve costruire una mini-gara travestita, con punteggi, graduatorie, ribassi competitivi e liturgie procedurali prese in prestito dall’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma significa anche che la scelta discrezionale deve essere istruita, motivata e tecnicamente sostenibile.
Il 20 per cento è un limite massimo, non uno sconto automatico
Il 20 per cento, dunque, non è un ribasso di gara. È una riduzione massima applicabile alla fonte nell’affidamento diretto, dopo avere determinato correttamente il compenso parametrico. La distinzione è decisiva.
Nel ribasso di gara è l’operatore economico, dentro un confronto competitivo, a offrire una riduzione sull’importo posto a base della procedura. Nell’affidamento diretto, invece, la stazione appaltante non applica criteri di aggiudicazione e non seleziona sulla base di offerte economiche concorrenti. La riduzione fino al 20 per cento è una possibilità normativa che consente di contemperare equo compenso e discrezionalità amministrativa, senza trasformare l’affidamento diretto in una caricatura del massimo ribasso.
Il RUP deve evitare due errori opposti. Il primo è quello del professionista intoccabile: calcolare il corrispettivo e ritenere che qualsiasi riduzione sia vietata, come se l’art. 41, comma 15-quater, non esistesse. Il secondo è quello, più frequente e più creativo, del professionista “scontabile”: prendere il parametro, tagliarlo automaticamente del 20 per cento e considerare chiusa la questione.
Anche questa è una semplificazione rozza. La norma consente una riduzione “non superiore” al 20 per cento; non impone una tosatura standardizzata. Il 20 per cento è il limite massimo, non il destino naturale di ogni incarico tecnico sotto soglia.
Una stazione appaltante seria dovrebbe motivare la riduzione. Non con romanzi amministrativi, ma con una motivazione coerente. Può rilevare la natura dell’affidamento diretto, la dimensione dell’incarico, la struttura della prestazione, l’assenza di particolari complessità aggiuntive, la proporzionalità del compenso ridotto, la sostenibilità rispetto alle attività richieste. Ma una riduzione automatica, applicata sempre e comunque nella misura massima, rischia di svuotare il senso dell’equilibrio normativo. Se ogni incarico viene ridotto del 20 per cento senza istruttoria, non si sta applicando una norma: si sta costruendo una prassi di taglio lineare.
Diverso è il regime delle procedure pari o superiori a 140.000 euro. In quel caso non siamo più nel terreno dell’affidamento diretto, ma nell’aggiudicazione mediante gara. Il Codice, per i servizi di ingegneria e architettura, richiama il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una disciplina specifica volta a bilanciare qualità, concorrenza ed equo compenso.
Il nuovo art. 41, comma 15-bis, prevede che, ferma la determinazione dell’importo a base di gara secondo l’Allegato I.13, una quota pari al 65 per cento dell’importo assuma la forma di prezzo fisso non ribassabile, mentre il restante 35 per cento possa essere assoggettato a ribasso.
Affidamento diretto e gara: due regimi da non confondere
Anche qui il legislatore ha tentato di impedire l’antico sport amministrativo del ribasso selvaggio sulla progettazione. La componente non ribassabile del 65 per cento tutela l’equo compenso e riconosce che la prestazione intellettuale tecnica non può essere trattata come una merce qualsiasi. La componente ribassabile del 35 per cento conserva uno spazio di concorrenzialità economica.
Il punteggio economico, però, deve essere contenuto entro il limite massimo del 30 per cento. La logica è evidente: la qualità deve restare centrale, perché nei servizi di ingegneria e architettura il prezzo più basso può diventare rapidamente il modo più veloce per acquistare problemi.
La relazione tecnica al correttivo chiarisce il senso dell’operazione: la disciplina del Codice costituisce normativa speciale rispetto alla legge n. 49/2023 sull’equo compenso. Questo consente di superare la contrapposizione ideologica tra chi vorrebbe applicare l’equo compenso come intangibilità assoluta del parametro e chi, al contrario, vorrebbe conservare piena libertà di ribasso.
Il Codice sceglie una terza strada: parametri obbligatori, quota non ribassabile, quota ribassabile limitata, peso del prezzo contenuto, centralità dell’offerta tecnica.
Ne deriva una differenza strutturale tra affidamento diretto e gara. Nell’affidamento diretto sotto 140.000 euro, il RUP calcola il corrispettivo ex Allegato I.13 e può ridurlo fino al 20 per cento. Nella gara pari o superiore a tale soglia, l’importo a base viene determinato sempre secondo l’Allegato I.13, ma la competizione economica segue la logica del 65 per cento fisso e del 35 per cento ribassabile, con tetto massimo del punteggio economico entro il 30 per cento.
Chi confonde i due regimi rischia di produrre atti claudicanti. E negli appalti pubblici, come noto, gli atti claudicanti finiscono spesso davanti a qualcuno che cammina meglio: il giudice amministrativo.
Le ricadute pratiche per gli uffici tecnici sono rilevanti. Nei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, verifica, collaudo, supporto specialistico e altre prestazioni tecniche, la stazione appaltante deve abbandonare la logica del compenso stimato “a sentimento”. Occorre un calcolo analitico. Occorre indicare le prestazioni. Occorre distinguere compensi, spese e oneri accessori. Occorre applicare correttamente l’Allegato I.13. Occorre motivare l’eventuale riduzione. Occorre evitare di utilizzare l’affidamento diretto per comprimere sistematicamente la remunerazione professionale.
Il rischio di una progettazione sottostimata
Il tema incide anche sulla qualità della progettazione. Un incarico tecnico sottostimato produce effetti che l’amministrazione spesso scopre troppo tardi: progetti deboli, carenze istruttorie, varianti, contenziosi, ritardi, quadri economici instabili, difficoltà in fase esecutiva.
Il risparmio ottenuto comprimendo eccessivamente il compenso professionale può trasformarsi in un costo molto più alto durante l’esecuzione dell’opera. È il classico capolavoro della falsa economia: si risparmia sulla progettazione e poi si paga in variante, riserva o rifacimento.
Il principio del risultato, nel d.lgs. 36/2023, dovrebbe impedire proprio questa miopia. Il risultato non è affidare al professionista che costa meno. Il risultato è acquisire una prestazione tecnica idonea a consentire la corretta realizzazione dell’intervento pubblico, nei tempi, nei costi e con il livello qualitativo richiesto.
Se la riduzione del compenso compromette la qualità della prestazione, l’amministrazione non ha conseguito un risultato; ha soltanto comprato una criticità a prezzo scontato.
Anche il principio di fiducia deve essere letto in modo non caricaturale. La fiducia attribuisce al RUP un margine di valutazione e responsabilità, ma non gli consegna un potere tariffario libero. Il RUP può scegliere l’operatore nell’affidamento diretto, valutare la congruità del corrispettivo, applicare la riduzione prevista dalla norma e motivare la decisione.
Non può però prescindere dai parametri, né trasformare il limite del 20 per cento in una regola automatica, né costruire importi privi di fondamento tecnico.
Per gli operatori economici, il nuovo assetto produce un messaggio speculare. Il professionista non può pretendere che ogni importo parametrico sia intangibile in modo assoluto nell’affidamento diretto. La riduzione fino al 20 per cento è prevista dal Codice e, se correttamente applicata, è legittima.
Ma può pretendere che il calcolo parta dai parametri, che la riduzione resti entro il limite, che la prestazione sia definita con precisione e che la stazione appaltante non confonda l’affidamento diretto con una trattativa informale al massimo ribasso.
Cosa dovrebbe contenere la determina di affidamento
La determina di affidamento dovrebbe quindi contenere almeno l’indicazione delle prestazioni affidate, il richiamo all’art. 41 e all’Allegato I.13, il calcolo del corrispettivo parametrico, la motivazione dell’eventuale riduzione applicata, l’importo finale, la verifica della congruità, le ragioni della scelta del professionista e la coerenza con l’art. 50, comma 1, lett. b).
Se manca questa sequenza, l’affidamento diretto perde solidità e diventa l’ennesimo atto difendibile solo con molta fantasia redazionale.
Il profilo della concorrenza resta presente, ma va collocato nel posto giusto. Sotto i 140.000 euro, l’affidamento diretto non integra una gara e non richiede criteri di aggiudicazione. Tuttavia, la stazione appaltante deve comunque rispettare i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, trasparenza, rotazione e proporzionalità.
La scelta del professionista deve essere razionale e motivata. La riduzione del compenso non può diventare il criterio surrettizio per selezionare il più economico tra più operatori, perché in quel caso l’amministrazione avrebbe probabilmente costruito una procedura comparativa senza chiamarla con il suo nome.
Il rischio della gara mascherata è concreto. Se il RUP interpella più professionisti, chiede a tutti un ribasso, confronta i preventivi e sceglie sostanzialmente quello più conveniente, non sta più utilizzando l’affidamento diretto nella sua purezza. Sta procedimentalizzando la scelta e deve fare attenzione a non importare regole della gara senza applicarle correttamente.
L’affidamento diretto consente interlocuzioni e acquisizione di preventivi, ma la scelta resta discrezionale, non aggiudicata secondo criteri competitivi. Il 20 per cento previsto dall’art. 41, comma 15-quater, non deve diventare la base di un’asta informale tra progettisti.
La regola operativa: prima il calcolo, poi l’eventuale riduzione
In conclusione, il nuovo assetto dei servizi di ingegneria e architettura impone una disciplina più matura del corrispettivo.
Nell’affidamento diretto sotto 140.000 euro, il RUP deve calcolare il compenso secondo l’Allegato I.13 e può applicare una riduzione fino al 20 per cento. Nelle gare sopra tale soglia, il Codice prevede una struttura diversa, fondata su una quota fissa non ribassabile del 65 per cento, una quota ribassabile del 35 per cento e un punteggio economico comunque contenuto entro il 30 per cento.
Il messaggio operativo è netto: l’equo compenso non è un totem, ma nemmeno una maschera. La concorrenza non è ribasso selvaggio. L’affidamento diretto non è gara occulta. Il parametro non è un suggerimento gentile.
Il 20 per cento non è uno sconto automatico da supermercato della progettazione. È un limite massimo, applicabile dentro una sequenza tecnica precisa e motivata.
Chi vuole usare bene il Codice deve partire da qui: prima si calcola seriamente, poi si riduce eventualmente, infine si affida motivando.
Tutto il resto è solo bricolage amministrativo con il casco da in
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