Colpa grave nella PA: la polizza diventa obbligo ma non può pagarla l’ente
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La nuova disciplina della responsabilità amministrativa e del danno erariale, introdotta dalla legge n. 1/2026, apre una fase di profonda riorganizzazione del rischio giuridico all’interno delle pubbliche amministrazioni.
Il tema non è solo assicurativo, né può essere ridotto alla domanda, apparentemente semplice, se i dipendenti pubblici debbano o meno stipulare una polizza per la colpa grave. La questione è molto più ampia: riguarda il rapporto tra responsabilità personale, gestione di risorse pubbliche, giurisdizione della Corte dei conti, obblighi di copertura assicurativa, limiti al danno risarcibile, perimetro soggettivo degli incarichi e, soprattutto, individuazione del soggetto che deve sostenere il costo della polizza.
L’obbligo non autorizza una generalizzata stipulazione di polizze
Il punto di equilibrio è netto e deve essere chiarito senza ambiguità: l’obbligo assicurativo introdotto dalla riforma non autorizza, allo stato, una generalizzata stipulazione di polizze per colpa grave dei dipendenti con oneri a carico dell’ente pubblico. Il divieto posto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 conserva piena centralità sistematica: è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori, e secondo l’elaborazione consolidata anche i propri dipendenti, per rischi connessi alla responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e alla responsabilità contabile. La regola serve a evitare che il rischio della responsabilità erariale venga neutralizzato mediante risorse pubbliche, trasferendo sull’ente il costo della copertura del danno arrecato allo stesso ente o alla finanza pubblica.
La polizza per colpa grave, dunque, non può diventare un fringe benefit pubblico, né una voce di spesa ordinaria del bilancio dell’amministrazione. Se il dipendente è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità amministrativa da colpa grave, il relativo premio resta, in linea generale, a suo carico. La circostanza che la legge n. 1/2026 abbia introdotto un obbligo assicurativo per chi assume incarichi comportanti gestione di risorse pubbliche non equivale a trasferire automaticamente sull’ente il costo della copertura. Al contrario, proprio il riferimento all’obbligo individuale, da assolvere prima dell’assunzione dell’incarico, conferma la dimensione personale della copertura, coerente con la natura personale della responsabilità amministrativa.
Il nodo della responsabilitò erariale
La riforma interviene su un terreno già attraversato da tensioni. Per anni, la responsabilità erariale è stata percepita come uno dei principali fattori della cosiddetta burocrazia difensiva. Il funzionario, il dirigente, il RUP, il responsabile del servizio, il direttore dell’esecuzione, il componente di commissione, il tecnico che gestisce un intervento pubblico, spesso operano in un contesto normativo ad alta complessità, nel quale l’errore amministrativo può produrre conseguenze patrimoniali significative. Con la legge n. 1/2026 il legislatore ha ridisegnato il sistema, reintroducendo stabilmente la colpa grave dopo la stagione dello scudo erariale emergenziale, ma al tempo stesso tipizzandone i presupposti, introducendo esimenti e fissando limiti quantitativi al danno risarcibile.
La novità più rilevante, sotto il profilo assicurativo, è l’inserimento nell’art. 1 della legge n. 20/1994 del comma 4-bis, secondo cui chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per danni patrimoniali, inoltre, l’impresa di assicurazione assume il ruolo di litisconsorte necessario. Il dato è dirompente, perché la copertura assicurativa viene collegata direttamente alla gestione di risorse pubbliche e alla possibile responsabilità contabile.
Il perimetro normativo
Tuttavia, la stessa norma apre un problema di perimetro. Chi sono i soggetti obbligati? Che cosa significa “gestione di risorse pubbliche”? È sufficiente essere dipendente pubblico? È sufficiente essere sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti? Oppure occorre un incarico effettivo, specifico, formalizzato, che comporti poteri gestori su risorse finanziarie, patrimoniali o strumentali dell’amministrazione? Il nodo è tutt’altro che marginale. Se si facesse coincidere l’obbligo assicurativo con la mera sottoposizione alla giurisdizione contabile, la platea sarebbe vastissima e potenzialmente irragionevole. Se invece si interpreta il concetto in modo più selettivo, l’obbligo riguarderebbe solo chi assume incarichi con concreta gestione di risorse.
La questione è stata colta con chiarezza anche nella riflessione contabile più recente, ove si è evidenziata la difficoltà di definire il concetto di “gestione di risorse pubbliche”. Non tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti gestiscono risorse in senso proprio. Si pensi, ad esempio, a insegnanti, assistenti o segretari comunali che non abbiano anche la preposizione a un servizio dotato di gestione di risorse. La sottoposizione alla giurisdizione contabile è una cosa; l’assunzione di un incarico gestorio è altra cosa. Confondere i due piani significherebbe trasformare un obbligo mirato in un obbligo generalizzato e potenzialmente sproporzionato.
Il settore dei contratti pubblici
Nel settore dei contratti pubblici, il problema assume contorni ancora più concreti. RUP, responsabili di fase, direttori dei lavori, direttori dell’esecuzione, collaudatori, verificatori, progettisti interni, componenti di gruppi di lavoro, dirigenti che approvano atti di affidamento, responsabili finanziari che assumono impegni e liquidazioni, operano tutti in una filiera nella quale la gestione di risorse pubbliche è spesso effettiva. Ma anche qui occorre evitare automatismi. Non ogni partecipazione a un procedimento di appalto equivale automaticamente a gestione di risorse pubbliche in senso assicurativo. Occorre verificare il ruolo, l’incarico, il potere decisionale o gestorio, l’incidenza patrimoniale dell’attività e la riconducibilità alla giurisdizione della Corte dei conti.
La questione del rinvio applicativo
La riforma, peraltro, è stata oggetto di rinvio applicativo. L’obbligo assicurativo è stato differito al 1° gennaio 2027 dal decreto Milleproroghe, proprio perché il sistema richiede chiarimenti attuativi. Il rinvio non è un dettaglio tecnico: è il riconoscimento che il perimetro soggettivo, i contenuti minimi delle polizze, il rapporto con i limiti risarcitori, l’assenza di un obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative, la quantificazione dei premi e l’interazione con le discipline speciali devono essere definiti con precisione. Un obbligo assicurativo così delicato non può essere lasciato all’improvvisazione del mercato o alle interpretazioni difformi delle singole amministrazioni.
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