Le semplificazioni sul calcolo del Fondo Decentrato nel CCNL Enti Locali 2025-2027
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Per gli uffici del personale è da tempo uno degli adempimenti più delicati dell’anno. Non perché manchino le regole, ma perché queste si sono stratificate nel tempo: rinvii a contratti precedenti, norme di legge, vincoli finanziari, incrementi una tantum, somme da recuperare e verifiche da sottoporre ai revisori.
La preintesa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritta il 21 luglio, prova a intervenire proprio su questo terreno.
Gli articoli 37 e 38 disegnano un impianto destinato a operare dalla costituzione e dall’utilizzo del Fondo relativo al 2027. L’obiettivo è rendere il meccanismo più leggibile, senza alterare la necessità di rispettare i limiti di legge e la sostenibilità dei bilanci. La principale novità sta nel superamento di una ricostruzione annuale troppo frammentata: la parte stabile dovrebbe infatti partire da un importo consolidato, certificato nell’anno precedente.
Un punto di partenza unico certificato nel 2026
Dal 2027 gli enti dovranno definire la componente stabile del Fondo in un unico importo consolidato, facendo riferimento al valore certificato dai revisori dei conti nel 2026. È una modifica che può alleggerire il lavoro istruttorio e, soprattutto, ridurre il rischio di ricostruzioni difformi tra amministrazioni.
Non si tratta, però, di un “pilota automatico”. L’importo consolidato rappresenta il punto di partenza, al quale dovranno sommarsi le risorse ulteriori non comprese nella certificazione di base. Restano quindi indispensabili la corretta rilevazione contabile, il raccordo con la programmazione del personale e il controllo sugli atti che dispongono stanziamenti aggiuntivi.
Tra gli incrementi previsti dal testo figura, dal 1° gennaio 2027, una quota di 52 euro annui lordi pro capite per il personale destinatario del contratto presente al 31 dicembre 2023. Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona e gli enti assimilati l’importo raddoppia, arrivando a 104 euro.
Il sistema distingue poi i Comuni che ricevono le risorse previste dalla legge di bilancio 2026 dagli enti che non ne sono destinatari. I primi potranno iscrivere nel Fondo le somme trasferite, al netto degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione. Per gli altri enti è previsto, dal 1° luglio 2027, un aumento di 164,75 euro annui lordi pro capite, sempre calcolato sul personale in servizio alla data del 31 dicembre 2023.
Quali risorse entrano nella parte stabile e quali restano variabili
La nuova disciplina conserva una distinzione essenziale: da una parte le somme strutturali, dall’altra quelle che possono essere stanziate o maturare di anno in anno. Nella componente stabile confluiscono, oltre agli incrementi contrattuali, le risorse previste dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, secondo la decorrenza fissata dalla norma.
Entrano stabilmente anche le retribuzioni individuali di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti dopo la cessazione di un dipendente, compresa la tredicesima mensilità. Quelle somme non diventano disponibili nello stesso momento dell’uscita dal servizio: confluiranno nel Fondo dell’anno successivo.
Il testo considera inoltre le assunzioni a tempo indeterminato finanziate con entrate provenienti da soggetti terzi, gli incrementi stabili della dotazione di personale e le riduzioni permanenti delle risorse destinate allo straordinario. In quest’ultimo caso resta fermo un principio importante: la redistribuzione non può tradursi in un aumento complessivo delle risorse stanziate.
La parte variabile potrà invece essere alimentata dagli stanziamenti autonomi inseriti nel bilancio dell’ente, dalle risorse previste dalle leggi di bilancio 2022 e 2025 entro il tetto dello 0,22% della massa salariale indicata dalle rispettive norme, dai residui non utilizzati per il lavoro straordinario e dalle somme che specifiche leggi destinano al personale. Rientrano in questa area anche gli oneri per il personale a tempo determinato, quando la relativa spesa sia coperta da entrate di soggetti terzi.
Vincoli finanziari confermati, ma con alcune esclusioni
La semplificazione non elimina i paletti posti dal legislatore. La quantificazione annuale del Fondo e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione dovrà continuare a rispettare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e l’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.
La preintesa chiarisce tuttavia che non tutte le voci concorrono al limite. Restano escluse, quando la legge lo consente, alcune risorse indicate nel nuovo articolo 37: tra queste gli incrementi contrattuali pro capite, le somme trasferite ai Comuni, quelle previste per gli enti non destinatari dei trasferimenti e le risorse richiamate dal decreto-legge n. 25 del 2025. Analogamente, non rilevano alcune componenti variabili, come quelle finanziate entro i limiti dello 0,22%, i residui dello straordinario e le somme derivanti da disposizioni legislative destinate al trattamento economico del personale.
Si tratta di un chiarimento operativo rilevante, perché proprio il coordinamento tra Fondo, tetti di spesa e deroghe rappresenta spesso il passaggio più esposto a dubbi interpretativi e rilievi in sede di controllo.
Performance, indennità e welfare: come potranno essere usate le somme
L’articolo 38 interviene sul lato dell’utilizzo. Ogni anno l’ente renderà disponibili le risorse confluite nel Fondo, sottraendo quanto serve per garantire le progressioni economiche maturate negli anni passati e i trattamenti fissi finanziati dalla parte stabile, come l’indennità di comparto e alcune voci storiche espressamente richiamate dal contratto.
Tornano invece utilizzabili le somme legate a differenziali stipendiali o trattamenti fissi che non devono più essere corrisposti, ad esempio per cessazione del dipendente o passaggio a un’area superiore. Potranno inoltre essere utilizzati, nel rispetto delle regole contabili, i residui dei Fondi degli anni precedenti non interamente impiegati.
Le risorse disponibili potranno finanziare premi collegati alla performance organizzativa e individuale, indennità per condizioni di lavoro, turnazione e reperibilità, compensi per attività svolte in giornate festive o non lavorative, specifiche responsabilità, indennità di funzione e di servizio esterno. Il Fondo potrà essere utilizzato anche per differenziali stipendiali, welfare integrativo, assegni riassorbibili connessi alle progressioni tra le aree e compensi previsti direttamente dalla legge.
La contrattazione integrativa dovrà destinare ai trattamenti più direttamente collegati al lavoro svolto la parte prevalente delle risorse variabili. Non solo: almeno il 30% di tali risorse dovrà essere riservato alla performance. È una scelta che rafforza il legame tra salario accessorio, organizzazione dell’ente e risultati attesi dai servizi pubblici.
Un’attenzione specifica riguarda le indennità per condizioni di lavoro e per il servizio esterno: se la misura giornaliera fissata risulta inferiore a 2 euro, la contrattazione integrativa dovrà individuare risorse adeguate per raggiungere almeno quella soglia, attingendo prioritariamente agli incrementi stabili previsti dal nuovo contratto.
La vera novità è la maggiore chiarezza nella gestione
La riforma proposta non trasforma il Fondo decentrato in un capitolo privo di regole. Revisori, responsabili finanziari, dirigenti e rappresentanze sindacali continueranno ad avere un ruolo decisivo. Cambia però l’impostazione: dal 2027 la costruzione del Fondo dovrebbe poggiare su una base certificata e più facilmente individuabile, mentre le successive integrazioni saranno ricondotte a un elenco più ordinato.
Per gli enti locali, il vantaggio potenziale è duplice: meno tempo speso a rincorrere stratificazioni contrattuali e maggiore trasparenza nella spiegazione delle somme disponibili ai lavoratori. Naturalmente occorrerà attendere il testo definitivo del rinnovo e le prime indicazioni applicative. Ma la direzione indicata dalla preintesa è chiara: rendere più lineare un adempimento che incide ogni anno sull’organizzazione del lavoro e sulla valorizzazione del personale pubblico.
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