Aree idonee, dieci proposte d’emendamento per accelerare sulle rinnovabili in Toscana

25 Settembre 2026 - 16:45
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Aree idonee, dieci proposte d’emendamento per accelerare sulle rinnovabili in Toscana

La fotografia al 31 agosto 2026 vede la Toscana ancora distante 3257 MW dal target 2030. Con 308 MW di ritardo sulla tabella di marcia ministeriale (peggio di noi solo Calabria e Sardegna). 3257 MW da installare in 52 mesi: gli ultimi 4 mesi del 2026, e i 48 mesi del quadriennio 2027-2030. Sono 62,5 MW circa al mese, 750 MW all'anno.

Nell'ultimo anno la Toscana di MW ne ha fatti però solo 266. Un terzo del ritmo necessario. Dobbiamo dunque triplicare il tasso di installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici in Toscana. E questo non solo fino al 2030, che è soltanto una tappa intermedia, ma fino al 2050 come minimo.

Il 51% che il Presidente Giani giustamente vanta di energia elettrica già oggi prodotta da fonti rinnovabili in toscana, è un dato vero di cui andare più che giustamente fieri, ma è il 51% di un fabbisogno elettrico che però dovrà triplicare o quadruplicare, perché dobbiamo ancora elettrificare tutti i trasporti, l'industria, il riscaldamento: non siamo al 51% del percorso, quindi, su questo è bene essere chiari, ma siamo al 15%, se va bene.

Per di più, il vantaggio che ci dava e ci dà la geotermia, che produce h24, non ha margini realistici di espansione (l'accordo con Enel prevede 64 nuovi MW, davvero pochissimo): il restante 85% del percorso di decarbonizzazione dovremo farlo sostanzialmente con eolico e fotovoltaico, ovviamente insieme ad altre soluzioni (idroelettrico, biometano, biogas, geotermia a bassa, media e alta entalpia, geotermia di nuova generazione, efficienza energetica: tutte cose da spingere al massimo, ma che non possono strutturalmente costituire una "percentuale" maggioritaria rispetto alla soluzione complessiva).

Dobbiamo inoltre facilitare al massimo l'installazione di fotovoltaico sulle coperture pubbliche e private, stabilire il "diritto all'ombra" e quindi obbligare i grandi parcheggi a proteggere dall'arroventamento le vetture con pensiline fotovoltaiche, spingere al massimo l'autoconsumo e facilitare le comunità energetiche.

Tutte azioni dalla valenza ecosociale da spingere al massimo grado, ma dobbiamo dirci con grande serietà e responsabilità che dal punto di vista quantitativo tutto questo costituirà una percentuale non maggioritaria del percorso di decarbonizzazione.

Grande eolico industriale in terra e in mare, con turbine di 200 metri di altezza, grande fotovoltaico a terra, Bess (batterie, per compensare la non programmabilità di fotovoltaico ed eolico): queste sono le tecnologie che, in tutti i Paesi del mondo, e in tutti i modelli scientifici, costituiscono l'asse portante, largamente maggioritario, della decarbonizzazione.

Sono anche le tecnologie meno impattanti sul ciclo vita, perché più efficienti e più produttive, e quindi quelle più economiche, in grado di abbassare il costo dell'energia per famiglie e imprese. "Piccolo è bello, ma grande è ancora più bello, più efficiente, e più ecologico": questo il principio che vige in campo energetico.

Inoltre, è anche da precisare che ogni modello e ogni scenario di decarbonizzazione prevede un equilibrio tra eolico e fotovoltaico, che sono complementari (uno produce di notte e di inverno, l'altro d'estate e di giorno): la assoluta assenza di eolico in Toscana (2% del mix energetico attuale, contro il 9% italiano e il 18 % Ue), è un dato del tutto inaccettabile, incompatibile con un percorso minimamente serio di decarbonizzazione.

Che ricadano o meno in aree idonee, quindi, non siamo più nella condizione di bocciare parchi eolici, in Toscana, da oggi in avanti: dobbiamo gestirli, modificare eventualmente i progetti, trattare con le aziende, compensare i territori, ma rifiutarli non è più un'opzione.

Del resto, non stiamo facendo una passeggiata di salute.

Stiamo sostituendo il sistema del gas, carbone e petrolio, che ha dato un benessere mai visto negli ultimi due secoli a otto miliardi di persone, ma che adesso non è più sostenibile. Non possiamo pensare di sostituirlo con qualcosa di piccolo che non si vede nemmeno: non è lecito, forse tutto sommato nemmeno etico, pensare di cavarsela con così poco.

Dobbiamo essere disposti ad uscire, come si dice, dalla nostra zona di comfort, e neppure di poco.

Dobbiamo essere disposti a cambiare il nostro paesaggio, come è sempre cambiato nella storia.

Fortunatamente, le esperienze di tutto il mondo ci dicono che l'impatto di queste strutture sulle presenze turistiche è assolutamente zero (non rilevata una sola situazione di sofferenza turistica a livello mondiale), anzi è molto spesso positivo (caso clamoroso, la Puglia, poi Spagna, Grecia, Portogallo, Norvegia, Scozia), e anche l'impatto "politico": le amministrazioni che approvano questi impianti hanno in media un beneficio elettorale, alla tornata successiva (analisi Banca d'Italia). Basta quindi farsi condizionare da minoranze aggressive e articolacci giornalistici poco seri.

L'eolico può avere inoltre una importante funzione anti incendio, che consigliamo di sfruttare con protocolli e accordi con le aziende (installazione sensoristica antiincendio sulle turbine, uso delle vie di accesso e delle piazzole dove è installata la turbina), oltre ad essere davvero forse l'unica possibilità di mantenere presenti attività economiche in tanti piccoli comuni montani abbattendo i costi energetici.

Dobbiamo gestire e non subire il cambiamento, anzi, cavalcarlo: il costo dell'energia più alto d'Europa rischia di cancellare l'industria e la manifattura, e migliaia di posti di lavoro, come hanno capito benissimo sindacati e parti produttive, le cui parole alle audizioni ci sono parse particolarmente chiare.

È necessario mettere in campo il capitale pubblico, le aziende partecipate, che divengano realizzatrici e/o socie dei grandi impianti, in partnership con le aziende private, o destinatarie di accordi di PPA (cessione dell'energia a prezzo fisso e stabile).

Suggeriamo alle commissioni consiliari e alla Giunta di convocarle, per realizzare un piano di intervento pubblico con l'obiettivo di lanciare dei bond toscani, un'operazione di finanziamento pubblico della transizione, rendendo i cittadini soci e compartecipi del cambiamento che andiamo a creare.

La Toscana certamente non può essere quella che emerge da queste due leggi: una regione impaurita, che si difende dal futuro.

Che pone vincoli e paletti, molti dei quali molto probabilmente illegittimi, e già bocciati sonoramente in sede giudiziaria: vincolo sul presentatore del progetto agrivoltaico (già bocciato dal tar della lombardia), fasce di rispetto che riducono le già pochissime aree idonee (già bocciato dal tar della toscana), piani obbligatori non previsti dalla norma nazionale (piano di miglioramento agricolo), limiti di potenza (35 MW per l'agrivoltaico), la volontà di ridefinire l'agrivoltaico stesso rimandando ad un provvedimento ultroneo, quando esiste già una definizione nazionale, l'1% di nuove aree idonee anzichè il 3%, e via elencando. È assolutamente necessario cambiare marcia e mentalità.

Proposte di emendamenti

Preliminarmente: si suggerisce di riunire le due pdl, 135 e 140, in un'unica pdl.

LEGGE AREE IDONEE

EMENDAMENTO 1

Art. 4 , comma 4

DOPO: "bacino o invaso o vasca di laminazione"

AGGIUNGERE "o specchio d'acqua naturale"

Spiegazione: il fotovoltaico flottante deve essere consentito anche sugli specchi d'acqua naturali

EMENDAMENTO 2

Art. 5 comma 2

ELIMINARE LE LETTERE a, c, d

Spiegazione: SONO QUASI CERTAMENTE ILLEGITTIMI

a) Istanza presentata solo da uno o più imprenditori agricoli

Questa è la previsione più critica. Subordina la qualificazione di “area idonea” (e quindi l’accesso alle procedure semplificate) all’identità soggettiva del proponente.

La normativa statale non prevede alcun vincolo di questo tipo: l’agrivoltaico può essere realizzato da chiunque (operatore energetico, società, fondo, ecc.), a condizione che sia garantita la continuità agricola.

Imporre che il proponente sia necessariamente un imprenditore agricolo costituisce una restrizione discriminatoria e un’invasione della competenza statale sulla disciplina delle procedure autorizzative e sulla definizione di agrivoltaico. La giurisprudenza (TAR e Consiglio di Stato) ha più volte censurato analoghe limitazioni regionali che subordinano l’autorizzazione alla qualifica di imprenditore agricolo o a forme societarie miste.

b) Realizzazione subordinata all’approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (l.r. 65/2014)

Qui si introduce un adempimento procedurale aggiuntivo di derivazione puramente regionale.

Sebbene la Regione abbia competenza in materia di agricoltura e governo del territorio, subordinare l’idoneità (e quindi le semplificazioni autorizzative) a un piano di miglioramento agricolo non previsto dalla legge statale rischia di costituire un ostacolo procedimentale ulteriore non consentito. Le Regioni possono disciplinare dettagli di monitoraggio o di gestione agricola, ma non possono rendere più gravoso l’accesso al regime di idoneità rispetto a quanto stabilito a livello nazionale.

c) Limite di potenza nominale ≤ 35 MW (salvo aree pubbliche).

Il limite di potenza è arbitrario e non previsto dalla normativa statale.

L’art. 11-bis consente alle Regioni di modulare l’idoneità anche in relazione alla potenza (comma 4, lett. c), ma ciò deve avvenire in modo ragionevole e non discriminatorio, e comunque senza vanificare l’obiettivo di massima diffusione delle FER. Un tetto fisso a 35 MW (con deroga solo per soggetti pubblici) appare sproporzionato e potenzialmente lesivo della concorrenza e degli obiettivi di burden sharing della Toscana (4.250 MW aggiuntivi al 2030). Limiti di potenza di questo tipo sono stati spesso censurati dalla giurisprudenza quando non giustificati da specifiche esigenze di tutela.

EMENDAMENTO 3

Art. 5 comma 5

SOSTITUIRE "un per cento" con "tre per cento"

EMENDAMENTO  4

Art. 5 comma 6

SOSTITUIRE "tre per cento" con "sei per cento"

Spiegazione 3 e 4: Il Decreto aree idonee del Governo è in generale eccessivamente restrittivo e valutato da operatori e mondo scientifico e ambientalista inadeguato al raggiungimento dei target climatici: la Regione Toscana deve perlomeno attestarsi sul massimo del range aggiuntivi consentito dalla legge, non certo in prossimità del minimo.

EMENDAMENTO 5

Art. 5 comma 7

AGGIUNGERE IN FONDO:

"Oppure:

d) sono aree agricole dedicate a coltivazioni con scopo non alimentare, in particolare alla produzione di biocarburanti e biomasse;

e) l'impianto fotovoltaico è a moduli verticali "

Spiegazione: il fotovoltaico a moduli verticali ha efficienza di poco inferiore al fotovoltaico a terra tradizionale ma merita di essere incentivato poiché a bassissimo impatto paesaggistico, e poiché ha il picco di produttività nelle ore dell'alba e del tramonto, complementando il fotovoltaico tradizionale.

EMENDAMENTO 6

Art. 7

ELIMINARE IN TOTO

Spiegazione: E' TOTALMENTE E GRAVEMENTE ILLEGITTIMO.

L’art. 7 introduce una regola automatica e generalizzata: ogni impianto (già a partire da 500 kW) genera una “fascia di rispetto” (100-200 metri) che fa decadere la qualifica di area idonea per tutte le superfici circostanti.

Riduce quindi surrettiziamente le aree idonee, anche quelle stabilite a livello di norma nazionale (!!!)

Le Regioni possono individuare solo aree idonee ulteriori rispetto a quelle già definite ope legis dallo Stato (art. 11-bis, comma 1 e 3). Non possono “toglierle” o farle decadere una volta individuate, soprattutto con un meccanismo automatico.

Qui la Toscana individua aree idonee (artt. 3, 4 e 5) e subito dopo le riduce con un sistema di buffer che si attiva ogni volta che viene realizzato un impianto. È un modo indiretto per comprimere lo spazio disponibile, in contrasto con il principio di massimizzazione delle aree idonee finalizzato al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei.

Precedenti giurisprudenziali sfavorevoli: Il TAR Toscana (sentenza 1649/2025) ha già dichiarato illegittima una precedente disposizione regionale che imponeva una distanza minima di 200 metri tra impianti fotovoltaici, proprio perché contrastava con la disciplina statale sulle aree idonee (che considera la prossimità un fattore di idoneità).

La giurisprudenza costituzionale e amministrativa (TAR Lazio, Corte costituzionale su leggi sarde e altre) ha ripetutamente affermato che le Regioni non possono introdurre limiti localizzativi generalizzati, distanze minime o meccanismi automatici che riducano le aree idonee. Le fasce di rispetto sono ammesse solo nei casi previsti dallo Stato (es. dai beni culturali/paesaggistici: 500 m per il fotovoltaico, 3 km per l’eolico).

EMENDAMENTO 7

Art. 9, comma 2

ELIMINARE "con particolare riferimento al fotovoltaico"

Spiegazione: non ha alcun senso monitorare solo o prevalentemente una tecnologia. E' di fatto un mettere le mani avanti rispetto alla grave insufficienza di potenza eolica installata che invece deve essere assolutamente recuperata.

EMENDAMENTO 8

Art. 10

VALUTARE DI ELIMINARLO INTEGRALMENTE

Spiegazione: E' A FORTE RISCHIO DI ILLEGITTIMITA'

Solo Sicilia, Campania e Lombardia hanno normato i requisiti dell'agrivoltaico, le altre regioni non lo hanno fatto, rimettendosi alla normativa nazionale.

La Regione può normare alcuni aspetti di dettaglio, chiarire punti ritenuti non totalmente espliciti della normativa nazionale, ma entrerebbe nel campo dell'illegittimità qualora intendesse rendere più difficoltosa e artatamente restrittiva la pratica agrivoltaica.

Anche su questo la giurisprudenza è chiara, nella lettera e nello spirito: Le Regioni non possono riscrivere o aggiungere requisiti tecnici strutturali (come l'elevazione da terra dei moduli) diversi o più restrittivi rispetto a quelli statali. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che norme regionali che introducono autonomi requisiti tecnici o limitazioni dimensionali non previste dallo Stato sono costituzionalmente illegittime perché creano una frammentazione normativa e ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali.

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE

EMENDAMENTO 9

Art. 3, comma 1

AGGIUNGERE

" c) in quanto strutture rimuovibili e temporanee, sono comunque esentate da prescrizioni riguardanti la colorazione dei moduli fotovoltaici e l'integrazione nelle coperture"

EMENDAMENTO 10

Art. 3, comma 2,

DOPO

"se la potenza installata da progetto è inferiore a 20 kW,"

AGGIUNGERE:

"ovvero 100 KW se i moduli sono verticali"

a cura di Ecolobby (proposte sottoscritte da Associazione Progetto Firenze)

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