Puglia, l’Arera mette in discussione la catena decisionale del sistema rifiuti: nel mirino 63 ambiti

Gen 8, 2026 - 04:00
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Puglia, l’Arera mette in discussione la catena decisionale del sistema rifiuti: nel mirino 63 ambiti

C’è un modo in cui le delibere delle Autorità indipendenti entrano nella cronaca senza chiedere permesso: non attraverso lo slogan, ma attraverso gli effetti. La delibera Arera 591/2025/R/Rif del 30 dicembre 2025 appartiene a questa categoria. Formalmente è la chiusura – con esito negativo – di un procedimento di “verifica della coerenza regolatoria” sulle predisposizioni tariffarie Pef 2024-2025 per 63 ambiti pugliesi. Sostanzialmente è un atto che mette in discussione la catena decisionale del sistema rifiuti regionale: chi valida, chi approva, chi paga, e soprattutto chi risponde quando l’equilibrio economico-finanziario viene invocato come mantra ma non dimostrato dentro il metodo.

Il messaggio più immediato è quello che arriva all’utenza: per quegli ambiti Arera esclude incrementi dei corrispettivi per il 2024 e il 2025 e imposta un meccanismo di conguaglio a vantaggio degli utenti alla prima approvazione utile, nel caso in cui siano state applicate tariffe superiori a quelle determinabili secondo la regolazione. Non è un dettaglio tecnico: è la traduzione, in bolletta, dell’idea che senza presupposti regolatori minimi non si alza nulla, e se qualcosa è stato alzato impropriamente si corregge “a valle” con un riequilibrio pro-utenza.

Per capire perché questa delibera rischia di diventare un precedente “da manuale”, occorre tornare al punto di partenza. La vicenda non nasce in astratto: Arera dà conto di un percorso istruttorio alimentato da segnalazioni dei gestori su tre snodi classici del Mtr-2, che in Puglia hanno assunto una densità particolare: i limiti di crescita e la valorizzazione dei coefficienti, le detrazioni applicate in modo generalizzato e la tenuta dell’equilibrio economico-finanziario. È su questo terreno che era già stato disposto un supplemento istruttorio con la delibera 409/2025, e lì era stato anche annunciato l’approdo più duro: se le incoerenze non consentono l’approvazione, l’esito si traduce in un effetto assimilabile alla mancata approvazione, con conseguente stop agli incrementi.

Ma la delibera 591/2025 non è solo un “pugno” sui Pef. È anche, e forse soprattutto, un atto che fotografa la fragilità di una governance. Arera richiama il quadro pugliese delle aree omogenee (39) pensate per un affidamento unitario, osservando come quel modello non risulti pienamente attuato e come continuino a pervenire predisposizioni tariffarie su base comunale. La parola che aleggia è “frammentazione”: un sistema in cui la tariffa diventa il punto terminale di una filiera amministrativa disomogenea e dove, proprio per questo, è più facile che atti, contratti e contabilità non combacino.

Il cuore della delibera, però, è tecnico e insieme giuridico: Arera contesta la logica con cui l’Etc (Ager) avrebbe ricostruito l’equilibrio economico-finanziario in una parte importante degli ambiti. Il testo ricostruisce tre modalità: nella più frequente, per decine di ambiti, l’equilibrio sarebbe stato ancorato al corrispettivo contrattuale 2022 aggiornato con indici e correttivi, con detrazioni applicate “fino a concorrenza” dell’importo; in altri due casi si sarebbe preso a riferimento il corrispettivo da gara per via di un avvicendamento; in altri ancora si sarebbe applicato un parametro di crescita alle entrate tariffarie di un Pef 2022 in ragione di un disallineamento tra canone contrattuale e corrispettivo regolatorio del biennio precedente.

Fin qui potrebbe sembrare una discussione da addetti ai lavori. Diventa “editoriale” nel momento in cui Arera formula il suo punto di non ritorno: la regolazione Mtr-2, ricorda l’Autorità, lega i meccanismi di crescita e di determinazione del massimo riconoscibile all’anno (a-1) rispetto all’anno (a). L’uso di un’ancora contrattuale riferita a (a-2) non trova, secondo la delibera, un fondamento nella disciplina tariffaria: il richiamo ad (a-2) serve a individuare le fonti contabili di alcune componenti, non a costruire scorciatoie metodologiche sulla base del “vecchio canone”. Per Arera, in altre parole, l’equilibrio non si dimostra “tenendo fermo il contratto e aggiustando il resto”, ma dimostrando la coerenza delle entrate massime e delle componenti riconosciute dentro il perimetro regolatorio.

Da qui, il giudizio severo sull’istruttoria: Arera parla di profili di illogicità e di insufficiente consequenzialità tra predisposizioni e note integrative, soprattutto proprio sul tema dell’equilibrio, che dovrebbe essere il presupposto motivazionale delle scelte. E questo è il passaggio che interessa anche chi non ama le formule del Mtr-2: quando un’Autorità scrive che il ragionamento non è coerente, sta dicendo che la decisione amministrativa non regge come catena logica, e quindi non regge come atto che può essere “approvato” e messo a tariffa.

Se bastasse il metodo sbagliato, la partita sarebbe già chiusa. Ma Arera aggiunge un secondo livello, quasi più dirompente: le carenze documentali. Si va dalle relazioni di accompagnamento mancanti, alla mancata trasmissione dei contratti di servizio adeguati allo schema tipo Arera (delibera 385/2023/R/Rif), fino a casi puntuali in cui i dati del gestore non risulterebbero correttamente considerati. Qui il tema cambia registro: non è più solo “come si calcola”, ma “come si prova”. E senza prova, la regolazione non è un’opinione: è una pretesa che non può essere certificata.

A questo punto emerge la domanda che, inevitabilmente, ogni amministrativista e ogni tecnico si farà leggendo il provvedimento: perché proprio 63 ambiti? La delibera ricostruisce un iter istruttorio che si è concentrato sugli ambiti interessati da supplementi e approfondimenti, ma la selezione, per come appare all’esterno, alimenta un interrogativo di sistema. Se i criteri operativi dell’Etc sono dichiarati uniformi, e l’Autorità interviene solo su una parte, il rischio percepito è quello della “geometria variabile” e, quindi, del contenzioso. Non perché Arera non possa focalizzare, ma perché nel diritto amministrativo la selettività, se non è chiaramente spiegata, diventa terreno per invocare disparità di trattamento.

Le conseguenze, però, non aspettano le aule. La delibera produce un’onda che investe i Comuni, i gestori e lo stesso Ager su almeno tre fronti. Il primo è il fronte della continuità del servizio pubblico essenziale: se si congelano incrementi e si predispongono conguagli pro-utenza, il tema diventa come mantenere l’equilibrio contrattuale senza trasformare la tariffa in un campo minato. Il secondo è il fronte degli atti amministrativi comunali, che spesso hanno deliberato sulla base di validazioni e predisposizioni oggi contestate. Il terzo è il fronte degli affidamenti e delle gare: quando un quadro tariffario è instabile, anche i presupposti economici di un affidamento rischiano di diventare fragili, con il corollario classico dell’“invalidità derivata” e dello squilibrio economico-finanziario che si trasferisce sugli operatori.

Il punto finale è che la delibera 591/2025 non è solo un “no” alla Puglia: è un promemoria nazionale sul senso della regolazione Arera nel ciclo rifiuti. La tariffa non è una ratifica contabile né un recepimento automatico di un contratto: è l’ultimo anello di una filiera che pretende coerenza metodologica, motivazione, documentazione. Quando uno di questi pilastri manca, l’Autorità non si limita a non approvare: blocca gli incrementi e predispone il riequilibrio a favore dell’utenza, rimettendo in capo ai soggetti territoriali il compito – difficilissimo – di riallineare atti, contratti e dati.

E forse è qui la vera “notizia”: nella Puglia dei 63 ambiti, Arera sta dicendo che l’equilibrio economico-finanziario non è una formula di stile. È una dimostrazione, e deve stare dentro il metodo. Se non ci sta, non entra in bolletta.

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