Cosa prevede la riforma della separazione delle carriere, è arrivato il ‘Si’ in Senato: protestano le opposizioni

Lug 23, 2025 - 03:30
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Cosa prevede la riforma della separazione delle carriere, è arrivato il ‘Si’ in Senato: protestano le opposizioni

Avanza la riforma della giustizia del governo Meloni. Un altro tratto di strada è stato percorso oggi con l’approvazione da parte del Senato. Restano altri due passaggi parlamentari, trattandosi di un disegno di legge di revisione costituzionale, la sua trattazione in Parlamento prevede due deliberazioni da parte di ciascuna Camera, ad un intervallo non minore di tre mesi, e, in assenza di una maggioranza qualificata dei due terzi nella seconda votazione, la legge sarà sottoposta a referendum popolare. Dunque dopo l’ok di palazzo Madama, dovranno passare come minimo altri tre mesi. È molto probabile l’ipotesi di referendum costituzionale confermativo (che non prevede il quorum). La consultazione referendaria potrebbe tenersi nella primavera del 2026.

Il Senato approva la riforma della separazione delle carriere dei magistrati

La riforma, appoggiata da tutto il governo, è in realtà il cavallo di battaglia di Forza Italia. Nettamente avversato dall’Associazione nazionale magistrati (Anm) e dalle opposizioni (in particolare Pd, M5s e Avs), il testo modifica il Titolo IV della Costituzione, nella parte dedicata alla magistratura, introducendo per la prima volta nel nostro Paese la separazione delle carriere per i magistrati e lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura. Le norme più rilevanti riguardano, appunto, la separazione delle carriere dei magistrati tra requirente e giudicante, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’Alta Corte disciplinare.

Il governo fa festa, le opposizioni protestano

Il disegno di legge modifica l’articolo 104 della Costituzione e stabilisce che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Quindi precisa che le norme sull’ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Attualmente la carriera dei magistrati è unica e il passaggio tra funzione requirente e giudicante è possibile – di fatto – solo una volta entro dieci anni dalla prima assegnazione, per effetto della riforma Cartabia del 2022. Il testo interviene poi anche sull’istituzione di due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, con novità anche riguardo alla composizione degli stessi.

Cosa prevede la riforma delle separazione delle carriere dei magistrati

La presidenza di entrambi è attribuita al presidente della Repubblica, come per l’attuale Csm. I membri del Csm restano in carica per quattro anni. Sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale della Corte di cassazione. Il nuovo articolo 104 della Costituzione introduce una novitaà rilevante per la designazione dei restanti componenti del nuovo Csm, e cioè un sorteggio, secondo il seguente meccanismo: per un terzo sorteggiati da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione (entro sei mesi dall’insediamento); per i restanti due terzi sorteggiati rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti secondo regole affidate ad una legge ordinaria.

La composizione dei due Consigli Superiori della Magistratura, quello requirente e quello giudicante: il sorteggio

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti indicati dal Parlamento. Quindi il Parlamento elegge, e poi sorteggia dall’elenco degli eletti, chi poi farà parte del Consiglio. I magistrati invece non avranno più diritto di voto. La riforma stabilisce poi che spettano al nuovo Csm, sia giudicante che requirente, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Sparisce la giurisdizione disciplinare affidata ad un’Alta Corte. Ecco, con l’Alta Corte il testo sottrae al Csm la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti.

L’Alta Corte Disciplinare

La Corte si compone di 15 giudici: tre nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre componenti estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune compila entro sei mesi dall’insediamento; sei componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; tre componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente è eletto tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o dal Parlamento. È prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’Alta Corte dinnanzi alla stessa Corte, che giudica in una composizione differente. In conclusione, la riforma rinvia alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, e tutte le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell’Alta Corte.

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Redazione Eventi e News Redazione Eventi e News in Italia