NASpI anche per chi si dimette: la svolta arriva dalla Cassazione

Mar 21, 2026 - 14:30
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NASpI anche per chi si dimette: la svolta arriva dalla Cassazione

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Nell’ambito del lavoro subordinato, il versamento dei contributi previdenziali non rappresenta un mero adempimento formale gravante sul datore di lavoro, ma costituisce uno degli elementi essenziali del rapporto contrattuale, incidendo direttamente sulla sicurezza economica futura del lavoratore.


Con l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su una controversia tra l’INPS e un lavoratore, confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla NASpI in favore del dipendente dimissionario. Gli Ermellini hanno precisato che l’omissione contributiva protratta nel tempo può integrare una giusta causa di dimissioni e, conseguentemente, legittimare l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

Il caso

La controversia trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e una società, nell’ambito del quale il dipendente aveva prestato attività continuativa a partire dal marzo 2018. Nel corso del rapporto, tuttavia, il datore di lavoro aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali per un periodo significativo, pari a circa 16 mesi, omissione che si era protratta fin dall’inizio del rapporto stesso.

A fronte dell’inerzia, il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni nel luglio 2019, qualificandole espressamente come dimissioni per giusta causa e richiedendo il riconoscimento della NASpI. L’INPS, tuttavia, aveva negato la prestazione, ritenendo insussistenti i presupposti della giusta causa, con particolare riferimento sia alla gravità dell’inadempimento sia al requisito dell’immediatezza del recesso.

Il giudizio di primo grado non aveva accolto la domanda del lavoratore, ma la Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione, aveva riconosciuto la fondatezza delle sue ragioni, condannando l’INPS al pagamento dell’indennità. L’ente previdenziale aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il mancato versamento dei contributi non potesse, di per sé, integrare una giusta causa di dimissioni, soprattutto in considerazione degli strumenti predisposti dall’ordinamento per tutelare comunque la posizione previdenziale del lavoratore.

Il parere dei giudici

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando integralmente la decisione della Corte territoriale. Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione del mancato versamento dei contributi come inadempimento grave, idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. La Suprema Corte ribadisce che, ai fini della configurabilità della giusta causa ex art. 2119 c.c., ciò che rileva è la concreta incidenza della condotta datoriale sulla possibilità di prosecuzione del rapporto, anche solo in via provvisoria. Un’omissione contributiva reiterata, non occasionale e protratta nel tempo – come nel caso di specie, per ben 16 mesi – integra indubbiamente una violazione particolarmente grave degli obblighi contrattuali, tale da giustificare il recesso immediato del lavoratore.

La Suprema Corte ha respinto l’argomentazione difensiva dell’INPS secondo cui la presenza di strumenti di tutela previdenziale, quali il principio di automaticità delle prestazioni o la rendita vitalizia, escluderebbe qualsiasi pregiudizio per il lavoratore. Secondo i giudici di legittimità, tali istituti non sono idonei a sanare la lesione del rapporto fiduciario che deriva dall’inadempimento del datore di lavoro. In altre parole, la garanzia delle prestazioni previdenziali non neutralizza la gravità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo contrattuale, né impedisce che essa possa costituire giusta causa di dimissioni.

Di particolare interesse è anche il passaggio relativo al requisito dell’immediatezza del recesso. La Corte chiarisce che lo stesso non deve essere inteso in senso meramente cronologico, come coincidenza temporale tra inadempimento e dimissioni, ma in termini di nesso causale tra i due eventi. L’immediatezza sussiste anche quando il recesso intervenga dopo un certo lasso di tempo, purché l’inadempimento sia ancora in atto o comunque tale da giustificare la decisione del lavoratore. Nel caso concreto, l’omissione contributiva era continuativa e perdurante al momento delle dimissioni, il che faceva pienamente sussistere il requisito suddetto.

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Redazione Redazione Eventi e News