Dati personali dei lavoratori, multa del Garante Privacy ad Alitalia e ITA Airways
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Privacy dei lavoratori e passaggio tra compagnie: sanzione del Garante per il trasferimento dei dati tra Alitalia e ITA Airways.
La tutela dei dati personali dei dipendenti torna al centro del dibattito giuridico e sindacale. Il Garante interviene con una sanzione significativa, mentre restano aperti interrogativi sulla gestione delle informazioni nel delicato passaggio tra vecchia e nuova compagnia aerea.
Il quadro normativo: la protezione dei dati personali dei lavoratori
Nel sistema giuridico europeo e nazionale, la protezione dei dati personali rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto ai cittadini, compresi i lavoratori. Il riferimento principale è il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, entrato pienamente in vigore nel 2018, che disciplina modalità e limiti del trattamento dei dati personali, imponendo obblighi stringenti a soggetti pubblici e privati.
Tra i principi cardine del regolamento figurano:
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liceità, correttezza e trasparenza del trattamento (art. 5 GDPR);
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limitazione delle finalità, ovvero l’utilizzo dei dati solo per scopi specifici e dichiarati;
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minimizzazione e sicurezza delle informazioni trattate;
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obbligo di informativa preventiva agli interessati ai sensi dell’art. 13.
In ambito lavorativo tali principi assumono particolare rilievo, poiché i datori di lavoro gestiscono una quantità significativa di informazioni riguardanti i dipendenti: dati anagrafici, contrattuali, disciplinari e, in alcuni casi, anche categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del GDPR, come quelli relativi alla salute o all’appartenenza sindacale.
La vigilanza sul rispetto di queste norme è affidata all’Garante per la protezione dei dati personali, autorità indipendente che può avviare istruttorie, disporre correttivi e applicare sanzioni amministrative.
La sanzione del Garante: oltre un milione di euro complessivi
Proprio l’Autorità garante è recentemente intervenuta in una vicenda legata alla transizione tra la storica compagnia di bandiera italiana e la nuova società che ne ha raccolto parte delle attività.
Il provvedimento ha riguardato ITA Airways e Alitalia, destinatarie di sanzioni amministrative per complessivi 1,25 milioni di euro.
Secondo quanto accertato dall’Autorità, nei giorni particolarmente concitati che hanno accompagnato il passaggio di consegne tra le due società sarebbe avvenuto un trasferimento massivo di dati personali relativi ai dipendenti della precedente compagnia. Tale condivisione sarebbe stata effettuata senza adeguata informazione preventiva e senza un idoneo presupposto giuridico, elementi che costituiscono violazione dei principi stabiliti dal GDPR.
L’operazione avrebbe riguardato una quantità rilevante di informazioni personali, trasferite dalla struttura della compagnia in amministrazione straordinaria alla nuova società operativa.
Il ruolo del sindacato e l’avvio delle verifiche
La vicenda non nasce da un controllo autonomo dell’Autorità, ma da una segnalazione proveniente dal mondo sindacale.
In particolare il sindacato CUB Trasporti aveva presentato già nel luglio 2023 una richiesta di verifica al Garante, chiedendo di approfondire le modalità con cui i dati dei lavoratori della vecchia compagnia fossero stati gestiti durante il passaggio alla nuova realtà aziendale.
Secondo l’organizzazione sindacale, la verifica era funzionale anche a chiarire un punto centrale della vicenda industriale e occupazionale: l’effettiva continuità o discontinuità tra le due compagnie aeree.
La questione non è meramente teorica. Nel diritto del lavoro, infatti, l’eventuale continuità aziendale può incidere su aspetti fondamentali come:
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il trasferimento dei lavoratori;
-
l’applicazione dell’art. 2112 del Codice civile sul trasferimento d’azienda;
-
la tutela dell’anzianità e dei diritti maturati.
Per questo motivo il sindacato era alla ricerca di elementi documentali che potessero dimostrare un collegamento operativo tra le due realtà.
Il nodo della “discontinuità” tra vecchia e nuova compagnia
Fin dall’avvio del nuovo progetto industriale, le istituzioni europee e nazionali avevano sostenuto la necessità di garantire una discontinuità economica e societaria tra la vecchia compagnia e la nuova.
Questo principio era stato ritenuto fondamentale anche dalla Commissione europea per escludere che la nuova società rappresentasse una mera prosecuzione della precedente, evitando così problemi legati agli aiuti di Stato.
Sulla base di questa impostazione, ITA Airways aveva avviato una propria selezione del personale, assumendo soltanto una parte dei lavoratori provenienti dalla precedente compagnia.
Proprio su questo punto si è sviluppato negli anni un intenso contenzioso, con numerosi lavoratori che hanno contestato il mancato passaggio automatico alla nuova azienda.
In questo contesto, l’eventuale scambio di informazioni interne tra le due società potrebbe assumere un rilievo significativo.
Il trasferimento dei dati nel contratto tra le due società
Un elemento emerso nel dibattito riguarda il cosiddetto “Contratto di cessione di beni e servizi” stipulato tra le due compagnie nel momento del passaggio delle attività.
Secondo quanto riportato nella documentazione, la condivisione dei dati personali dei dipendenti sarebbe stata prevista all’interno di questo accordo.
Allo stesso tempo, però, le società coinvolte hanno sempre sostenuto la tesi della piena autonomia e indipendenza tra le due strutture aziendali, posizione che ha avuto riflessi diretti sulla gestione del personale.
Proprio questa apparente contraddizione è stata oggetto delle contestazioni sindacali: da un lato si sostiene la discontinuità societaria, dall’altro si registrerebbe un trasferimento di informazioni riguardanti i lavoratori.
Quali dati sarebbero stati condivisi
Secondo quanto emerso nelle comunicazioni ufficiali, Alitalia avrebbe riconosciuto l’avvenuta condivisione di dati personali con la nuova compagnia.
Non è stato tuttavia chiarito nel dettaglio quali informazioni specifiche siano state trasmesse.
Il tema è particolarmente delicato perché, nel contesto lavorativo, le banche dati aziendali possono includere elementi molto sensibili, come ad esempio:
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appartenenza o attività sindacale;
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eventuali procedimenti disciplinari;
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situazioni familiari particolari o condizioni di fragilità;
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informazioni relative alla maternità o alla gravidanza.
Tutte categorie di dati che, secondo il GDPR, richiedono particolari garanzie di tutela.
Il riferimento all’informativa privacy del 2018
Nella comunicazione ai lavoratori, la compagnia in amministrazione straordinaria avrebbe indicato che la condivisione dei dati sarebbe avvenuta nel rispetto dell’informativa privacy fornita nel 2018, in occasione dell’aggiornamento delle procedure interne.
Secondo questa ricostruzione, il trattamento sarebbe stato coerente con le finalità già indicate ai dipendenti all’epoca.
Tuttavia il punto centrale riguarda la compatibilità tra quelle finalità originarie e il trasferimento dei dati a un soggetto giuridico diverso, tema che rientra tra gli aspetti tipicamente esaminati dal Garante nelle proprie istruttorie.
L’esposto alla Procura di Roma
Parallelamente alla segnalazione all’Autorità per la privacy, la vicenda è stata portata anche all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
Il sindacato ha infatti depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma, chiedendo di verificare se nella gestione delle informazioni relative ai lavoratori possano essere state commesse irregolarità sotto il profilo penale o amministrativo.
L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di contenziosi e verifiche che negli ultimi anni hanno accompagnato la trasformazione del trasporto aereo nazionale.
Un caso che riaccende il dibattito sulla tutela dei dati dei dipendenti
La decisione del Garante rappresenta un nuovo capitolo in una vicenda complessa che intreccia diritto del lavoro, normativa europea sugli aiuti di Stato e protezione dei dati personali.
Al di là della singola sanzione, il caso evidenzia un aspetto sempre più centrale nelle organizzazioni complesse: la gestione corretta delle informazioni relative ai lavoratori, soprattutto quando avvengono operazioni societarie, riorganizzazioni o passaggi di attività.
Il principio che emerge con chiarezza dalla normativa europea è che i dati personali non possono essere trattati come un semplice asset aziendale, ma devono essere gestiti nel rispetto di regole precise e con adeguate garanzie per gli interessati.
In un contesto economico caratterizzato da fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni, il rispetto di queste regole diventa quindi un elemento essenziale per prevenire contenziosi e responsabilità.
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