Sanzioni ANAC e appalti: quando l’annullamento non dà diritto al risarcimento
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L’annullamento di una sanzione dell’ANAC non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Con la sentenza n. 1569 del 27 febbraio 2026, il Consiglio di Stato chiarisce quando l’amministrazione può essere esente da responsabilità e quali condizioni devono essere dimostrate per ottenere un indennizzo nelle controversie legate agli appalti pubblici.
La decisione affronta temi centrali per imprese e stazioni appaltanti, come l’errore scusabile della pubblica amministrazione, la perdita di chance nelle gare e il danno curriculare degli operatori economici.
Secondo quanto emerso dalla decisione dei giudici l’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Per ottenere un indennizzo, infatti, occorre dimostrare anche la responsabilità dell’amministrazione e, in particolare, la presenza dell’elemento soggettivo della colpa.
È quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 febbraio 2026 n. 1569, che affronta il tema delle sanzioni irrogate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e delle conseguenze economiche derivanti da un provvedimento poi dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo.
La pronuncia offre indicazioni rilevanti sul piano giuridico, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità della pubblica amministrazione nei procedimenti sanzionatori e la prova del danno da perdita di chance nelle gare d’appalto.
Il caso: una sanzione ANAC e la richiesta di risarcimento
La vicenda nasce da un procedimento sanzionatorio avviato dall’ANAC nei confronti di una società operante nel settore degli appalti pubblici.
Nel 2017 l’Autorità aveva adottato una delibera sanzionatoria che prevedeva l’interdizione dell’impresa dalla partecipazione alle gare pubbliche per due mesi, a seguito della segnalazione relativa a un provvedimento di esclusione e alla revoca di un’aggiudicazione provvisoria disposta da una stazione appaltante.
Successivamente, tuttavia, il Consiglio di Stato aveva annullato quella sanzione, ritenendo che il procedimento fosse stato avviato oltre il termine previsto dalla normativa applicabile.
Sulla base di tale annullamento, la società ha promosso un’azione giudiziaria chiedendo il risarcimento di oltre 670 mila euro per i danni subiti.
Secondo la ricorrente, la misura interdittiva avrebbe impedito la partecipazione a diverse gare pubbliche di rilevante valore economico, generando diversi tipi di pregiudizio:
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perdita di chance, ossia la perdita della concreta possibilità di aggiudicarsi appalti;
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danno curriculare, derivante dall’impossibilità di arricchire il proprio portfolio professionale con nuovi contratti pubblici;
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danno all’immagine e alla reputazione nel mercato degli appalti.
La decisione del TAR: nessuna responsabilità dell’ANAC
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a esaminare la richiesta risarcitoria, aveva però respinto il ricorso.
Secondo il TAR, infatti, non risultava provata la responsabilità dell’ANAC, in quanto mancava l’elemento soggettivo della colpa.
Il giudice di primo grado ha osservato che l’Autorità anticorruzione aveva atteso, prima di avviare il procedimento sanzionatorio, la definizione del contenzioso relativo al provvedimento di esclusione dalla gara. Tale scelta era stata ritenuta finalizzata a garantire una maggiore completezza degli elementi istruttori.
Inoltre, il TAR ha sottolineato che:
-
la violazione del termine procedimentale era stata di entità minima, limitata a pochi giorni;
-
l’interpretazione successivamente adottata dal Consiglio di Stato presentava carattere innovativo rispetto agli orientamenti giurisprudenziali precedenti.
Alla luce di tali circostanze, il tribunale ha escluso la presenza di negligenza grave o comportamento doloso da parte dell’amministrazione.
Il giudice ha inoltre rilevato l’assenza di una prova concreta dei danni lamentati dalla società, ritenendo insufficienti le argomentazioni addotte in merito alla perdita di opportunità nelle gare pubbliche.
L’appello della società
L’impresa ha quindi deciso di impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che il TAR avesse errato nel valutare il comportamento dell’ANAC.
Secondo l’appellante:
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l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio sarebbe stata già accertata con la precedente sentenza del Consiglio di Stato;
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la violazione di un termine procedimentale perentorio avrebbe dovuto essere considerata di per sé sufficiente per riconoscere l’illegittimità dell’azione amministrativa;
-
i danni subiti sarebbero stati dimostrati attraverso una perizia tecnica, che individuava le gare alle quali la società non aveva potuto partecipare.
La società sosteneva inoltre che la sanzione avesse generato un pregiudizio reputazionale, aggravato dalla diffusione della notizia sulla stampa.
Il Consiglio di Stato: l’annullamento non comporta automaticamente il risarcimento
Con la sentenza n. 1569 del 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando integralmente la decisione del TAR.
Il collegio ha ricordato un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa:
l’annullamento di un atto amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno.
Per ottenere un indennizzo è infatti necessario dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito della pubblica amministrazione, ovvero:
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la condotta illegittima dell’amministrazione;
-
la presenza della colpa o del dolo;
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il nesso causale tra comportamento e danno;
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l’esistenza di un pregiudizio effettivo e ingiusto.
In assenza anche di uno solo di questi presupposti, la responsabilità risarcitoria non può essere riconosciuta.
L’errore scusabile dell’amministrazione
Nel caso esaminato, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che l’ANAC fosse incorsa in un errore interpretativo scusabile, circostanza che esclude la colpa dell’amministrazione.
L’Autorità aveva infatti interpretato la normativa ritenendo che il termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio dovesse decorrere dal momento in cui era stata trasmessa una sentenza relativa alla vicenda oggetto di segnalazione.
Secondo il Consiglio di Stato, questa interpretazione — pur rivelatasi poi non corretta — non raggiunge il livello di negligenza grave o errore inescusabile necessario per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione.
Il collegio ha ricordato che la colpa dell’amministrazione deve essere valutata considerando diversi elementi, tra cui:
-
la chiarezza della normativa applicabile;
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la complessità della situazione di fatto;
-
l’esistenza di contrasti giurisprudenziali;
-
il grado di discrezionalità dell’azione amministrativa.
Quando il quadro normativo o interpretativo è incerto, l’errore dell’amministrazione può essere considerato scusabile, escludendo così il risarcimento.
Perdita di chance e danno curriculare: serve una prova concreta
La sentenza affronta anche il tema della perdita di chance nelle gare pubbliche, uno dei principali argomenti utilizzati dalla società ricorrente.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il danno da perdita di chance non può essere presunto automaticamente. È necessario dimostrare una probabilità concreta e seria di conseguire l’aggiudicazione o comunque un risultato favorevole.
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita in modo adeguato.
Analoghe considerazioni sono state svolte per quanto riguarda:
-
il danno curriculare, legato all’impossibilità di acquisire nuove referenze professionali;
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il danno all’immagine, che non può essere riconosciuto automaticamente ma richiede elementi concreti di dimostrazione.
La posizione della Corte di giustizia europea
Nel corso del giudizio è stata richiamata anche una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui nel settore degli appalti pubblici il risarcimento del danno non dovrebbe essere subordinato alla prova della colpa dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha però chiarito che tale principio riguarda le violazioni commesse direttamente dalla stazione appaltante nell’ambito di una procedura di gara.
Nel caso esaminato, invece, il provvedimento contestato proveniva da un’altra amministrazione (l’ANAC) e incideva solo indirettamente sulla partecipazione a procedure di affidamento diverse.
Di conseguenza, non trovava applicazione il regime più favorevole previsto dal diritto europeo.
Le conclusioni della sentenza
Alla luce delle considerazioni svolte, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, confermando l’assenza di responsabilità risarcitoria in capo all’ANAC.
Il collegio ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, ritenendo che la complessità delle questioni affrontate giustificasse tale soluzione.
Le implicazioni per operatori e amministrazioni
La decisione offre indicazioni importanti per il settore degli appalti pubblici.
Da un lato, ribadisce che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente un diritto al risarcimento. L’operatore economico deve dimostrare in modo rigoroso la presenza di tutti gli elementi dell’illecito.
Dall’altro lato, la sentenza evidenzia come l’errore interpretativo dell’amministrazione possa essere considerato scusabile quando il quadro normativo è incerto o la questione presenta particolari complessità.
Per le imprese che partecipano alle gare pubbliche, ciò significa che la richiesta di risarcimento richiede una prova puntuale e documentata del danno, soprattutto nei casi di perdita di opportunità di aggiudicazione.
Il testo della sentenza
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