L'intelligenza artificiale può causare un licenziamento per giustificato motivo?
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e intelligenza artificiale: la riorganizzazione aziendale alla prova del giudice.
L’intelligenza artificiale rappresenta, oggi, un elemento capace di trasformare concretamente l’organizzazione del lavoro. Essa, infatti, consente di automatizzare una serie di attività creative, gestionali e operative, facendo sorgere alcuni dubbi dal punto di vista giuridico, con riferimento alla legittimità di un licenziamento a seguito dell’implementazione di strumenti di AI. È possibile qualificare l’innovazione tecnologica come un giustificato motivo oggettivo di licenziamento?
A tale quesito ha risposto il Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025. Il giudice capitolino ha ritenuto legittimo il licenziamento di una graphic designer disposto nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, caratterizzato anche dall’impiego di strumenti di intelligenza artificiale, che avevano progressivamente reso superflue le mansioni precedentemente svolte dalla lavoratrice.
Crisi d’impresa e sistemazione dell’assetto organizzativo
La lavoratrice era stata assunta nel marzo 2022 con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio Terziario e svolgeva attività di graphic designer all’interno del team creativo di una società operante nel settore della sicurezza informatica ad alto contenuto tecnologico. Tra le sue mansioni rientravano la realizzazione di materiali grafici per la comunicazione aziendale e, successivamente, la cura del piano editoriale per LinkedIn.
Nel maggio 2023 la società le intimava licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivandolo con una riorganizzazione interna e con la soppressione della posizione lavorativa nell’ambito di un più ampio processo di contenimento dei costi. La dipendente impugnava il recesso, sostenendo che la riorganizzazione fosse meramente pretestuosa e che le sue mansioni non fossero state realmente eliminate, ma semplicemente redistribuite ad altri lavoratori. Contestava inoltre la mancata verifica di possibili soluzioni alternative, lamentando l’assenza di un effettivo tentativo di ricollocazione.
La società resistente lamentava, dal canto suo, un grave stato di crisi economico-finanziaria maturato tra il 2022 e il 2023. Tale situazione era documentata da molteplici elementi, tra cui la trasformazione societaria da S.p.A. a S.r.l., la riduzione del personale, lo sfratto per morosità dalla sede legale e l’avvio di una procedura negoziata per la gestione della crisi. In questo scenario, l’impresa aveva deciso di concentrare le risorse sui propri progetti principali, ad alto contenuto tecnico e strettamente connessi allo sviluppo software e alla cyber intelligence, abbandonando progressivamente le attività ritenute non essenziali, tra cui il settore design.
La decisione del Tribunale: libertà organizzativa, AI e obbligo di repêchage
Il Tribunale ha impostato la propria analisi muovendo dai principi in materia di giustificato motivo oggettivo di cui alla legge n. 604 del 1966, ricordando che l’onere di provare la sussistenza delle ragioni organizzative e il nesso causale tra tali ragioni e il licenziamento incombe sul datore di lavoro. Il giudice ha ribadito che il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, ma deve limitarsi a verificarne l’effettività e la non pretestuosità. Dall’istruttoria è emerso un quadro effettivo di crisi e di riorganizzazione. Le prove documentali e testimoniali hanno confermato che l’azienda aveva progressivamente ridimensionato i settori non strettamente funzionali al proprio core business, concentrandosi sui progetti tecnologici principali. Pertanto, le attività di graphic design avevano effettivamente subito una drastica riduzione fino a una totale cessazione.
Particolarmente rilevante, poi, è la circostanza relativa all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale da parte del responsabile marketing, che consentivano di realizzare contenuti grafici con standard qualitativi adeguati, riducendo tempi e costi. Il giudice ha ricondotto questo elemento all’interno della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., osservando che l’adozione di tecnologie innovative, anche quando comporti una diversa distribuzione delle mansioni o la soppressione di una posizione, non è di per sé indice di illegittimità, purché inserita in un processo organizzativo reale e coerente con una situazione di difficoltà economica.
Le conclusioni dei giudici
Sotto il profilo dell’obbligo di repêchage, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni compatibili. Nel caso concreto si riteneva provato che le restanti posizioni richiedessero competenze tecniche in ambito software e cyber intelligence non possedute dalla lavoratrice e che l’organico risultasse complessivamente ridotto senza nuove assunzioni incompatibili con la scelta organizzativa. Si ritenev inoltre esclusa la sovrapponibilità tra la figura di graphic designer e quella di web o UX designer, ritenuta dotata di competenze ulteriori e differenti.
Il ricorso risultava quindi integralmente rigettato.
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