Con il Dl 19/2026 arrivano nuove regole sulla trasparenza nella PA

Mar 6, 2026 - 10:30
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Con il Dl 19/2026 arrivano nuove regole sulla trasparenza nella PA

lentepubblica.it

Con l’entrata in vigore del Dl 19/2026, contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per le politiche di coesione, il legislatore interviene anche sul tema della trasparenza amministrativa e della digitalizzazione della PA.


Il provvedimento introduce modifiche significative al quadro normativo già delineato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina la pubblicità e l’accesso alle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è duplice: semplificare alcuni adempimenti burocratici e rafforzare al tempo stesso l’accessibilità ai dati pubblici, sfruttando le potenzialità delle piattaforme digitali e delle banche dati nazionali.

Le novità riguardano diversi ambiti: dalla modalità di pubblicazione delle informazioni sui pagamenti effettuati con risorse pubbliche, alle modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, fino all’introduzione di nuove funzioni di vigilanza sui fondi sanitari integrativi. Tutte misure che si inseriscono nella strategia più ampia del PNRR, mirata a rendere la macchina pubblica più efficiente, interconnessa e trasparente.

Trasparenza amministrativa: pubblicazione dei dati tramite collegamenti alle banche dati

Una delle innovazioni principali è contenuta nell’articolo 8 del decreto, che interviene sugli obblighi di pubblicazione relativi alle spese sostenute dalle amministrazioni e dagli altri soggetti che gestiscono risorse pubbliche.

Le nuove disposizioni riguardano la platea individuata dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013. Si tratta di un insieme ampio di soggetti che comprende amministrazioni pubbliche, enti controllati o partecipati e, in alcuni casi, organizzazioni di natura privata che operano con fondi pubblici.

Il collegamento al portale “Soldi pubblici”

La prima semplificazione riguarda i dati sui pagamenti effettuati dalle amministrazioni. In molti casi tali informazioni sono già raccolte in una banca dati nazionale che alimenta il portale istituzionale denominato “Soldi pubblici”, piattaforma attraverso la quale è possibile monitorare l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il decreto stabilisce che, quando i dati risultano già presenti in questo sistema informativo centralizzato, i soggetti interessati non sono più tenuti a ripubblicarli integralmente sul proprio sito. L’obbligo di trasparenza viene considerato soddisfatto inserendo nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale un semplice collegamento ipertestuale al portale nazionale.

Questa scelta risponde a una logica precisa: evitare duplicazioni nella pubblicazione delle informazioni e garantire al tempo stesso una consultazione più ordinata e centralizzata dei dati.

Accesso diretto alle banche dati nazionali

Il decreto introduce una soluzione analoga anche per altri obblighi informativi previsti dal decreto legislativo 33/2013.

I soggetti che già trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali elencate nell’allegato B dello stesso decreto possono infatti adempiere agli obblighi di pubblicazione semplicemente inserendo sul proprio sito un link diretto a tali archivi digitali.

La misura riguarda, tra gli altri, gli obblighi previsti dagli articoli che disciplinano:

  • incarichi e consulenze;
  • dotazioni organiche e personale;
  • bandi di concorso;
  • informazioni sugli enti controllati;
  • dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale.

In questo modo la normativa mira a ridurre il carico amministrativo sulle singole strutture, evitando la replicazione di contenuti già presenti in piattaforme pubbliche ufficiali. Allo stesso tempo viene incentivato l’uso delle banche dati centralizzate, che diventano il punto di riferimento per la consultazione delle informazioni.

Le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale

Un’altra parte rilevante del decreto riguarda l’aggiornamento del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), contenuto nel decreto legislativo n. 82 del 2005.

L’articolo 11 introduce una serie di interventi volti a rafforzare i diritti digitali dei cittadini e migliorare l’interoperabilità tra i sistemi informativi della pubblica amministrazione.

Accesso alle informazioni sugli strumenti digitali personali

Una delle novità più significative consiste nel riconoscimento esplicito del diritto di ogni cittadino a conoscere e consultare le informazioni relative ai propri strumenti di identità digitale.

La norma riguarda dispositivi e servizi ormai centrali nel rapporto tra cittadini e amministrazione, come:

  • la Carta d’identità elettronica (CIE);
  • i sistemi di identità digitale utilizzati per accedere ai servizi online;
  • la posta elettronica certificata (PEC).

L’obiettivo è consentire agli utenti di verificare e controllare in modo semplice i propri dati digitali, rafforzando la trasparenza nell’utilizzo di queste tecnologie.

Nuovi obblighi di registrazione dei domicili digitali

Il decreto amplia inoltre il perimetro dei soggetti che devono iscriversi nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Tra i nuovi soggetti obbligati figurano anche le società a controllo pubblico, che dovranno quindi rendere disponibile un recapito digitale ufficiale attraverso cui ricevere comunicazioni e notifiche.

Questa misura mira a uniformare i canali di contatto digitale tra amministrazioni, imprese e cittadini, favorendo l’uso di strumenti elettronici nelle comunicazioni istituzionali.

Il principio dell’“once only”

Una delle innovazioni più attese riguarda l’introduzione esplicita del cosiddetto principio dell’“once only”.

Secondo questo criterio, le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere a cittadini e imprese informazioni o documenti che siano già in possesso di un’altra amministrazione pubblica.

In pratica, i dati devono essere recuperati direttamente dagli archivi pubblici esistenti, senza costringere l’utente a fornire nuovamente le stesse informazioni. Il principio rappresenta un passaggio fondamentale verso una burocrazia digitale più efficiente, in cui lo scambio di dati avviene automaticamente tra sistemi informatici.

Accesso automatico ai dati dell’Anagrafe nazionale

Il decreto rafforza anche il collegamento tra le amministrazioni e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Le strutture pubbliche potranno accedere automaticamente alle informazioni contenute in questo archivio, evitando richieste ridondanti ai cittadini e semplificando numerose procedure amministrative.

Nasce l’Anagrafe digitale della gente di mare

Tra le novità introdotte figura anche l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare, una banca dati dedicata alla registrazione delle informazioni relative ai lavoratori del settore marittimo.

La creazione di questo archivio risponde all’esigenza di modernizzare la gestione amministrativa di una categoria professionale caratterizzata da elevata mobilità internazionale.

Gli obiettivi collegati al PNRR

Le modifiche introdotte dal decreto non rappresentano interventi isolati, ma si inseriscono nel quadro delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, le nuove disposizioni sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1, Componente 1, dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Secondo quanto indicato dal provvedimento, le misure puntano a:

  • rafforzare l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche, consentendo lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni;
  • migliorare la trasparenza sull’utilizzo degli strumenti digitali;
  • semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni.

Nel lungo periodo queste innovazioni dovrebbero contribuire a ridurre i tempi delle procedure amministrative e migliorare la qualità dei servizi pubblici digitali.

Nuova vigilanza sui fondi sanitari integrativi

Il decreto interviene anche nel settore della sanità integrativa.

L’articolo 29, nei commi compresi tra il terzo e l’undicesimo, attribuisce nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

L’autorità, già responsabile della supervisione dei fondi pensione, acquisisce competenze di regolamentazione e controllo sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, indipendentemente dalla denominazione adottata.

Ambito della vigilanza

Il ruolo della Commissione sarà tuttavia limitato ad alcuni aspetti specifici. In particolare riguarderà:

  • l’organizzazione interna dei fondi;
  • i sistemi di governo societario;
  • la gestione amministrativa e finanziaria;
  • la contabilità;
  • gli obblighi di trasparenza;
  • il corretto funzionamento delle strutture.

Restano invece esclusi dalla nuova disciplina le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi regolati dal Codice delle assicurazioni private, che continuano a essere vigilati dalle autorità competenti del settore assicurativo.

Estensione alle forme integrative registrate al Ministero della Salute

La vigilanza della Commissione si estende anche alle forme di assistenza sanitaria integrativa che, secondo la normativa vigente, devono essere iscritte all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute.

Si tratta di un passaggio importante perché introduce un sistema di controllo più strutturato su un comparto in costante crescita, che coinvolge milioni di lavoratori e cittadini.

Il testo del decreto legge

Qui il documento completo.

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