I Cammini d'Italia diventano infrastruttura nazionale: la legge che rilancia il turismo lento
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che rende i Cammini d’Italia una infrastruttura nazionale, rilanciando così il turismo lento e sostenendo i borghi.
I percorsi a piedi entrano ufficialmente tra le priorità strategiche del Paese. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 13 febbraio 2026, n. 24, l’Italia si dota per la prima volta di una cornice normativa organica dedicata alla promozione e alla valorizzazione dei cammini. Il provvedimento, approvato all’unanimità dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segna un cambio di passo: i sentieri non sono più soltanto itinerari escursionistici, ma una vera e propria rete infrastrutturale diffusa, pensata per favorire sviluppo sostenibile, coesione territoriale e rinascita delle aree interne.
L’obiettivo dichiarato è ambizioso: costruire un sistema integrato capace di mettere in connessione patrimonio culturale, paesaggi, tradizioni locali e accoglienza, puntando su una modalità di viaggio lenta, rispettosa dell’ambiente e accessibile.
Una Rete Nazionale dei Cammini con standard uniformi
Cuore della riforma è l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo. Si tratta di un catalogo ufficiale che raccoglierà tutti i percorsi riconosciuti, corredati da una mappa digitale e da informazioni utili per orientare viaggiatori e operatori.
Potranno ottenere la qualifica di “Cammino d’Italia” gli itinerari che rispondono a specifici criteri di qualità. Tra questi rientrano:
- i tratti italiani degli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa;
- i percorsi che attraversano più regioni;
- gli itinerari di interesse regionale o locale già individuati dagli enti territoriali;
- i cammini promossi da città metropolitane e da Roma Capitale.
L’inserimento nella banca dati non sarà automatico: un decreto ministeriale stabilirà standard omogenei di sicurezza, segnaletica e accoglienza, garantendo livelli qualitativi comparabili lungo tutto il territorio nazionale. L’intento è superare la frammentazione attuale, offrendo ai camminatori riferimenti chiari e affidabili.
Particolare attenzione viene riservata all’accessibilità. I percorsi dovranno essere fruibili anche da persone con disabilità o mobilità ridotta, prevedendo soluzioni che consentano la partecipazione senza snaturare la vocazione “dolce” degli itinerari. La circolazione motorizzata resta esclusa, salvo nei casi strettamente necessari a garantire inclusione.
Turismo lento come leva di sviluppo sostenibile
La legge riconosce esplicitamente il valore del turismo lento come strumento di crescita equilibrata. Camminare significa scoprire territori spesso fuori dai grandi flussi, distribuendo presenze e opportunità economiche anche in zone marginali.
I percorsi non sono considerati soltanto vie di transito, ma esperienze culturali complete: lungo il tragitto si intrecciano monumenti, siti storici, tradizioni religiose, minoranze linguistiche, produzioni enogastronomiche e paesaggi naturali. La norma incoraggia lo studio e la valorizzazione di questi elementi, promuovendo anche il dialogo interculturale e la tutela ambientale.
Per sostenere questa visione, viene istituita una cabina di regia nazionale, con funzioni di coordinamento tra ministeri, regioni e altri enti coinvolti. L’organismo definirà le linee guida operative, monitorerà l’attuazione delle politiche e predisporrà un programma triennale di interventi e promozione.
Accanto alla cabina di regia nascerà un tavolo permanente di consultazione, aperto a rappresentanti delle associazioni, del Terzo settore, delle università e degli operatori del comparto turistico e culturale. Sarà uno spazio stabile di confronto, utile a raccogliere esigenze, proporre miglioramenti e condividere buone pratiche.
Recupero degli immobili pubblici: nuove funzioni per spazi dismessi
Tra gli aspetti più concreti del provvedimento figura la possibilità di recuperare strutture inutilizzate lungo i percorsi. Case cantoniere, stazioni ferroviarie dismesse, edifici scolastici chiusi o altri immobili pubblici potranno essere rifunzionalizzati come ostelli, punti tappa, centri informativi o spazi di accoglienza.
L’idea è duplice: da un lato offrire servizi adeguati a chi percorre i cammini; dall’altro contrastare il degrado e ridare vita a patrimoni immobiliari oggi abbandonati. Questo processo potrà generare nuove attività imprenditoriali legate all’ospitalità, alla ristorazione e ai servizi turistici, con ricadute occupazionali significative.
Borghi e aree interne al centro della strategia
Uno dei nodi affrontati dalla legge è lo spopolamento dei piccoli centri. Molti cammini attraversano territori fragili, segnati da calo demografico e riduzione dei servizi. Il nuovo quadro normativo prevede interventi mirati per le aree interne, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro e rafforzare l’economia locale.
L’inserimento nella rete nazionale potrà fungere da volano per botteghe artigiane, produttori agricoli, strutture ricettive familiari e guide ambientali. Il passaggio di viaggiatori lungo l’arco dell’anno, se ben organizzato, può contribuire a stabilizzare redditi e a incentivare giovani e famiglie a restare o a tornare nei borghi.
Promozione in Italia e all’estero
La legge assegna al Ministero del Turismo il compito di realizzare campagne promozionali a livello nazionale e internazionale, con stanziamenti dedicati a partire dal 2026. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza della rete dei cammini sui mercati esteri, intercettando una domanda in crescita verso forme di viaggio sostenibili e immersive.
Il programma nazionale triennale definirà priorità e strategie comuni, evitando sovrapposizioni e dispersione di risorse. Ogni anno il Ministro del Turismo presenterà alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, assicurando trasparenza e monitoraggio continuo.
Risorse e coperture finanziarie
Per l’avvio della banca dati e delle attività connesse sono previsti fondi specifici nel triennio 2026-2028, con coperture individuate attraverso la rimodulazione di stanziamenti già esistenti, tra cui il Fondo unico nazionale per il turismo. Ulteriori risorse sono destinate alle campagne di comunicazione.
Pur senza introdurre nuovi oneri strutturali permanenti di grande entità, la legge crea un quadro stabile entro cui convogliare finanziamenti e progettualità future, anche in sinergia con programmi europei.
Un cambio di paradigma per il Paese
L’entrata in vigore della norma, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, rappresenta molto più di un adempimento formale. Per la prima volta i cammini vengono riconosciuti come bene strategico nazionale, capaci di coniugare tutela del paesaggio, valorizzazione culturale e sviluppo economico.
Se attuata con efficacia, la riforma potrà trasformare una costellazione di percorsi spesso gestiti in modo disomogeneo in una rete coordinata e riconoscibile, rafforzando l’identità dei territori attraversati. Il passo è tracciato: ora la sfida sarà tradurre le disposizioni in progetti concreti, facendo dei sentieri italiani non solo mete di viaggio, ma motori di rinascita per intere comunità.
La legge sui Cammini d’Italia in Gazzetta Ufficiale
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