Incentivi per le funzioni tecniche e Irap: qualificazione giuridica dell’onere alla luce del parere MIT 3 aprile 2025, n. 3358 e del sistema dei contratti pubblici

Agosto 14, 2025 - 15:00
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Incentivi per le funzioni tecniche e Irap: qualificazione giuridica dell’onere alla luce del parere MIT 3 aprile 2025, n. 3358 e del sistema dei contratti pubblici

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La questione della corretta imputazione dell’Irap sugli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ripresi dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023, ha per lungo tempo alimentato un dibattito giurisprudenziale e dottrinale caratterizzato da una notevole incertezza. Il recente parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), 3 aprile 2025, n. 3358, interviene a chiarire definitivamente che l’onere fiscale dell’Irap grava unicamente sull’ente pubblico datore di lavoro, sgombrando il campo da letture che, nel corso degli anni, avevano ipotizzato un’impropria ripartizione dell’onere in capo ai destinatari degli incentivi.

  1. Gli incentivi per le funzioni tecniche: natura giuridica e finalità

Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una voce accessoria della retribuzione, destinata al personale interno delle amministrazioni che svolge attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, in alternativa all’affidamento all’esterno. La ratio è quella di valorizzare le competenze interne e contenere i costi di progettazione, premiando l’efficienza organizzativa dell’ente.

L’art. 113 D.lgs. 50/2016 disciplinava tali incentivi, fissando un tetto massimo del 2% dell’importo dei lavori da porre a base di gara, con l’80% destinato al personale e il restante 20% per esigenze organizzative dell’amministrazione. L’art. 45 del nuovo Codice ha sostanzialmente confermato l’impianto, adattandolo alla cornice rinnovata.

  1. La giurisprudenza e le oscillazioni interpretative sull’Irap

Fin dalla deliberazione n. 33/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, si è assistito a un’altalena di pronunce e pareri che, pur riconoscendo la natura di compenso accessorio degli incentivi, non avevano mai chiarito in modo esplicito se l’Irap dovesse essere considerata un onere aggiuntivo a carico dell’ente o se potesse essere detratta, in quota parte, dagli importi destinati ai lavoratori.

In alcuni casi, si era arrivati a ritenere che l’Irap potesse gravare proporzionalmente sui dipendenti, riducendo così la misura netta dell’incentivo loro spettante. Tale impostazione, tuttavia, si poneva in contrasto con la lettera della disciplina Irap (D.lgs. 446/1997), la quale qualifica inequivocabilmente l’imposta come tributo dovuto dal soggetto passivo d’imposta, ossia l’ente datore di lavoro.

  1. Il parere MIT n. 3358/2025: una svolta interpretativa

Con il parere in commento, il MIT ha ricondotto la materia a coerenza sistematica, affermando tre principi fondamentali:

  • l’Irap è un tributo che grava esclusivamente sull’ente pubblico datore di lavoro;
  • l’Irap non può essere finanziata mediante la quota del 2% destinata agli incentivi né sull’80% destinato al personale né sul restante 20%;
  • l’Irap costituisce un costo aggiuntivo per l’ente, da coprire mediante fondi del bilancio ordinario e da considerare nel quadro economico dell’opera.

Queste affermazioni contribuiscono a superare la laconicità del precedente parere MIT n. 2986/2024 e chiudono la stagione delle letture creative che avevano, di fatto, generato un’ingiusta compressione del diritto dei lavoratori a percepire integralmente l’incentivo lordo previsto dalla legge.

  1. Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti dovranno dunque:

  • calcolare gli incentivi nella misura lorda prevista dalla legge, senza decurtazioni per l’Irap;
  • imputare l’Irap tra i costi aggiuntivi dell’ente, prevedendo appositi stanziamenti a bilancio;
  • indicare nel quadro economico delle opere l’onere aggiuntivo derivante dall’Irap, onde garantire la copertura finanziaria.
  1. La portata sistematica del parere e la critica al formalismo giurisprudenziale

Il parere MIT n. 3358 denuncia implicitamente quella tendenza della giurisprudenza contabile e ordinaria a produrre “diritto creativo”, anziché applicare rigorosamente le norme vigenti. La qualificazione dell’Irap come onere esclusivamente datoriale discende direttamente dalla normativa tributaria, che individua nell’ente datore di lavoro il soggetto passivo d’imposta, senza possibilità di traslazione sui lavoratori.

  1. Considerazioni conclusive: verso una corretta applicazione della normativa

Il chiarimento del MIT consente finalmente alle amministrazioni di impostare una gestione trasparente e conforme alla legge degli incentivi per funzioni tecniche, senza ledere le aspettative economiche dei dipendenti né esporre l’ente a responsabilità per violazione di norme tributarie.

Resta ora da verificare se la giurisprudenza accoglierà in modo uniforme questo orientamento e se, come auspica il MIT, si porrà fine a una lunga stagione di incertezza interpretativa che ha alimentato contenziosi e disorientamento gestionale.

 

Leggi anche: Il soccorso istruttorio nella relazione tecnica negli appalti pubblici

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