NASpI e incentivo all’esodo: la Cassazione chiude all’indennità

Aprile 18, 2026 - 08:00
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NASpI e incentivo all’esodo: la Cassazione chiude all’indennità

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La possibilità di accedere alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto del lavoro, soprattutto quando l’uscita dall’azienda non avviene per licenziamento, ma attraverso forme “negoziate” come la risoluzione consensuale incentivata.


Proprio sul punto, la Corte di Cassazione si è di recente pronunciata con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026. La vicenda trae origine da una risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all’esodo, rispetto alla quale era sorta una controversia circa la legittimità della percezione dell’indennità di disoccupazione.

La questione esaminata dai giudici

La lavoratrice aveva cessato il rapporto con Poste Italiane a seguito di un accordo sindacale del dicembre 2017 – con decorrenza dal marzo 2018 – nell’ambito di un piano di uscite incentivate volto alla riduzione del personale. A seguito della cessazione, l’INPS aveva erogato la NASpI per alcuni mesi, salvo poi richiederne la restituzione, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio. La lavoratrice aveva quindi fatto ricorso al Tribunale di Bologna, ottenendo una decisione favorevole che escludeva l’obbligo di restituzione delle somme.

Tale decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva valorizzato la natura “non pienamente volontaria” della cessazione, riconducendola a una scelta del datore di lavoro di riorganizzazione e ritenendo applicabile, in via analogica, la disciplina della cd. conciliazione agevolata prevista per i casi di licenziamento. In questa prospettiva, la perdita del lavoro veniva considerata, sostanzialmente, come involontaria, legittimando così il diritto alla prestazione.

NASpI e incentivo all’esodo: la Cassazione chiude all’indennità

La Corte di Cassazione ribalta però questo orientamento, ponendo alla base della propria decisione l’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 22/2015, che individua in modo tassativo le ipotesi in cui la NASpI può essere riconosciuta anche in presenza di una cessazione non riconducibile a un licenziamento in senso stretto. Tra queste rientra la risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966, ma non qualsiasi accordo tra le parti. Nel caso di specie, la Suprema Corte rileva come tale procedura non fosse stata attivata, mancando, in particolare, la comunicazione da parte del datore di lavoro alla competente autorità circa l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ancora più rilevante è la posizione della Cassazione in ordine al tentativo dei giudici di merito di estendere analogicamente la disciplina della conciliazione agevolata prevista dal d.lgs. n. 23/2015. Secondo la Corte, tale operazione è giuridicamente scorretta, poiché l’analogia è ammessa solo in presenza di un vuoto normativo, che non sussiste nel caso in esame. Il ricorso all’analogia, regolato dall’art. 12 delle Preleggi, presuppone infatti una lacuna che l’ordinamento ha invece colmato con una norma definita e tassativa. In materia di prestazioni assistenziali, che incidono direttamente sulla spesa pubblica, il perimetro dei benefici deve essere ricavato dal dato testuale. Una valutazione puramente equitativa o estensiva rischierebbe di alterare i requisiti di accesso stabiliti dal legislatore a tutela dell’equilibrio del sistema previdenziale.

La normativa in vigore sulla materia

La materia è infatti già regolata in modo preciso dal legislatore, il quale ha volutamente circoscritto le ipotesi di accesso alla NASpI in presenza di risoluzione consensuale. Inoltre, la conciliazione agevolata presuppone comunque un licenziamento già intimato, elemento del tutto assente nella vicenda in esame. La Corte sottolinea quindi che il rapporto di lavoro si è estinto per una causa diversa dal licenziamento e che tale differenza non può essere colmata attraverso interpretazioni estensive.

Ne deriva un principio di diritto di particolare rilievo, per cui la NASpI non spetta nei casi di risoluzione consensuale incentivata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche quando l’accordo si inserisca in un contesto di riorganizzazione aziendale o di esodo collettivo. La volontarietà dell’accordo, pur se influenzata da dinamiche aziendali, resta giuridicamente rilevante e impedisce di qualificare la disoccupazione come “involontaria” ai fini dell’accesso al sussidio.

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