Stop a scorrimento automatico graduatorie: TAR ridefinisce regole del reclutamento pubblico
lentepubblica.it
Con la sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026, il TAR Milano interviene su un tema “scottante” in materia di concorsi pubblici, relativamente all’obbligo o meno di scorrere le graduatorie ancora valide prima di indire nuove procedure di reclutamento.
Il giudice amministrativo ha stabilito che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario, mentre lo scorrimento perde quella posizione di favore che la giurisprudenza gli aveva progressivamente riconosciuto.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso di una candidata risultata terza in una graduatoria concorsuale approvata nel 2023, che contestava la scelta del Comune di non procedere allo scorrimento per coprire posti vacanti, preferendo invece il ricorso alla mobilità o a nuove procedure selettive. La ricorrente impugnava, in particolare, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, lamentando sia l’illegittimità della scelta amministrativa sia la presunta natura discriminatoria della condotta, ritenuta connessa al suo stato di gravidanza.
La ricorrente aveva partecipato a un concorso bandito nel dicembre 2022 per un posto di istruttore amministrativo, classificandosi al terzo posto nella graduatoria approvata nel marzo 2023, ancora valida al momento dei fatti. A fronte di successive vacanze di organico, l’amministrazione comunale aveva inizialmente proceduto allo scorrimento per assumere la seconda classificata, ma, in occasione della programmazione del fabbisogno per gli anni successivi, aveva optato per modalità diverse di reclutamento, quali la mobilità volontaria e l’eventuale indizione di nuovi concorsi.
Ritenendo che tale scelta violasse il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti, la ricorrente aveva presentato ricorso al TAR, insistendo per il riconoscimento del proprio diritto all’assunzione e per l’accertamento di una condotta discriminatoria, sostenendo che la mancata chiamata fosse legata alla sua condizione personale (ovvero, la gravidanza).
La decisione dei giudici
La decisione del TAR, da un lato, ridefinisce il rapporto tra concorso e scorrimento delle graduatorie; dall’altro, procede alla verifica dell’eventuale discriminazione.
Sotto il primo profilo, il Collegio valorizza quanto previsto dall’art. 4 del d.l. n. 25 del 2025, qualificato come norma di interpretazione autentica. Tale disposizione chiarisce che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale. Ne consegue, secondo il TAR, che non è più sostenibile quell’orientamento giurisprudenziale che, pur in assenza di un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, attribuiva allo scorrimento una posizione preferenziale e imponeva un obbligo di motivazione rafforzata in caso di scelta diversa.
Pertanto, la decisione dell’amministrazione di non utilizzare la graduatoria non richiede più una giustificazione particolarmente rigida. Il giudice afferma chiaramente che la scelta di ricorrere a nuove procedure concorsuali o alla mobilità è coerente con il quadro normativo vigente e, pertanto, non necessita di una motivazione precisa volta a spiegare il mancato scorrimento. Viene, quindi, superato l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, la quale richiedeva una motivazione particolarmente rigorosa per giustificare la preferenza per il concorso rispetto allo scorrimento.
Per il TAR stop a scorrimento automatico graduatorie
Il TAR ribadisce inoltre un principio già consolidato, per cui gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento, bensì una mera aspettativa. Anche prima dell’intervento normativo del 2025, infatti, la giurisprudenza escludeva che l’amministrazione fosse vincolata a utilizzare la graduatoria, limitandosi a richiedere una motivazione adeguata. Venuto meno anche questo onere motivazionale rafforzato, la posizione degli idonei risulta ulteriormente ridimensionata.
Particolarmente interessante è anche il passaggio relativo al cd. autovincolo amministrativo. La ricorrente sosteneva che il Comune, avendo in precedenza fatto ricorso allo scorrimento e avendolo previsto nei documenti programmatori, fosse vincolato a proseguire in tale direzione. Il TAR respinge tale tesi, sottolineando come la programmazione del fabbisogno di personale sia per sua natura dinamica e soggetta a revisione periodica, con la conseguenza che le scelte precedenti non impediscono all’amministrazione di modificare le proprie determinazioni in funzione delle esigenze sopravvenute.
Quanto al secondo profilo, relativo alla presunta discriminazione, il giudice applica i criteri probatori propri della materia antidiscriminatoria, evidenziando come incomba sulla parte ricorrente l’onere di fornire elementi idonei a fondare una presunzione di trattamento deteriore. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta raggiunta. Non solo manca la dimostrazione che l’amministrazione fosse a conoscenza dello stato di gravidanza, ma soprattutto non emerge alcun trattamento meno favorevole rispetto ad altri candidati in situazioni analoghe.
Al contrario, il Comune ha dimostrato che la scelta di non procedere allo scorrimento era giustificata da esigenze organizzative specifiche, legate alla necessità di reperire personale già formato e immediatamente operativo, con competenze non perfettamente sovrapponibili a quelle risultanti dalla graduatoria. Tali esigenze, ritenute oggettive e coerenti, escludono la configurabilità di una condotta discriminatoria, confermando la legittimità dell’azione amministrativa.
The post Stop a scorrimento automatico graduatorie: TAR ridefinisce regole del reclutamento pubblico appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




