I compensi per i servizi di ingegneria e architettura nel nuovo Codice Appalti
lentepubblica.it
I compensi per i servizi di ingegneria e architettura nella disciplina del D.Lgs. 36/2023: Subordinazione all’ottenimento del finanziamento e parametri tariffari. Focus a cura di Luca Leccisotti.
Introduzione
La determinazione dei compensi per i servizi di ingegneria e architettura nell’ambito delle procedure di affidamento pubblico assume particolare rilevanza sotto il profilo giuridico-amministrativo e gestionale, soprattutto in riferimento alle questioni relative all’erogazione dei corrispettivi subordinati all’esito positivo della richiesta di finanziamento. Il recente parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 102 del 19 marzo 2025 offre importanti chiarimenti interpretativi circa la corretta applicazione del D.Lgs. 36/2023, affrontando specificamente la legittimità della subordinazione dei compensi all’ottenimento dei finanziamenti e la vincolatività dei parametri tariffari ministeriali.
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in particolare con riferimento agli articoli 41 e all’Allegato I.13, disciplina in modo rigoroso le modalità di determinazione dei compensi per i servizi tecnici di ingegneria e architettura. L’articolo 41, comma 15, rimanda specificamente all’Allegato I.13 che, richiamando il D.M. 17 giugno 2016, dispone la necessità di utilizzare le tabelle ministeriali come parametri vincolanti e inderogabili per determinare i compensi professionali da porre a base di gara.
Tale disciplina normativa chiarisce in modo inequivocabile che la quantificazione dei compensi non può essere determinata arbitrariamente, ma deve essere conforme ai criteri indicati dalle tariffe ministeriali aggiornate, costituendo tali parametri un riferimento inderogabile per le stazioni appaltanti.
La subordinazione dei compensi all’ottenimento del finanziamento: orientamenti e criticità
Il tema della subordinazione dei compensi professionali al positivo ottenimento del finanziamento è stato al centro del recente dibattito giurisprudenziale e amministrativo. Nel parere n. 102/2025, l’ANAC evidenzia come la clausola contenuta in un disciplinare di gara, che condiziona l’erogazione dei compensi all’esito favorevole della domanda di finanziamento, si ponga in contrasto con il vigente quadro normativo.
Secondo l’Autorità, infatti, tale clausola violerebbe l’articolo 191 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), che impone una rigorosa gestione contabile e finanziaria degli enti locali, consentendo spese solo a fronte di impegni contabili e attestazioni preventive di copertura finanziaria certe e documentate. La subordinazione dei pagamenti all’ottenimento di risorse finanziarie esterne contrasta inoltre con i principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione amministrativa, già richiamati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24447/2015.
Ulteriore questione affrontata dall’ANAC riguarda il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), documento propedeutico e preliminare rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Secondo quanto chiarito dal Comunicato ANAC del 10 luglio 2024 e ribadito nel parere in esame, la redazione del DOCFAP non può essere affidata congiuntamente al PFTE. Infatti, essendo tale documento un atto preliminare e prodromico rispetto al primo livello progettuale, esso deve essere oggetto di una procedura autonoma di affidamento.
Inoltre, anche le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP devono essere remunerate utilizzando i parametri delle tariffe ministeriali, non potendo essere compensate con somme forfettarie arbitrarie, come invece avvenuto nel caso analizzato.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 844 del 3 febbraio 2025, ha ulteriormente confermato l’interpretazione che considera le tabelle ministeriali non più semplici riferimenti orientativi, ma parametri vincolanti per la determinazione degli importi posti a base di gara per i servizi tecnici.
Tale vincolatività è stata confermata anche dalla Delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023, secondo cui il mancato rispetto delle tariffe ministeriali costituisce una violazione normativa grave, con potenziali ripercussioni sulla legittimità delle procedure di affidamento e sulla successiva validità dei contratti.
Considerazioni finali
Alla luce di tali orientamenti interpretativi, risulta evidente la necessità per le stazioni appaltanti di adeguare con urgenza le proprie procedure interne, evitando la subordinazione dei compensi professionali all’ottenimento dei finanziamenti esterni e assicurando l’applicazione rigorosa delle tariffe ministeriali per la determinazione dei compensi.
La chiara definizione della fase relativa alla redazione del DOCFAP, separata e autonoma rispetto alla fase progettuale successiva, e l’obbligo di una precisa quantificazione dei compensi basata esclusivamente sulle tabelle ministeriali, costituiscono misure imprescindibili per assicurare trasparenza, legittimità e buon andamento nella gestione amministrativa delle procedure di gara per i servizi di ingegneria e architettura, così come previsto dal D.Lgs. 36/2023.
The post I compensi per i servizi di ingegneria e architettura nel nuovo Codice Appalti appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




