Anche per il 2025 il Fisco va in pausa estiva: i dettagli sul periodo di "tregua"

Lug 31, 2025 - 12:00
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Anche per il 2025 il Fisco va in pausa estiva: i dettagli sul periodo di "tregua"

lentepubblica.it

Fisco, arriva la pausa estiva anche per il 2025: stop alle comunicazioni ordinarie dell’Agenzia delle Entrate, ma attenzione, non vale per tutti.


Nel cuore dell’estate, i contribuenti potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo. Grazie a quanto previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2024, è ufficiale una pausa dall’invio delle comunicazioni fiscali ordinarie da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Anche per il 2025 il Fisco va in pausa estiva

La sospensione sarà operativa dal 1° al 31 agosto 2025, con alcune estensioni fino al 4 settembre, e si ripeterà anche nel mese di dicembre, offrendo una tregua analoga durante le festività invernali.

Le comunicazioni che si fermano

Nel dettaglio, durante il periodo indicato, non verranno recapitate:

  • notifiche relative ai risultati dei controlli automatici sulle dichiarazioni;
  • esiti delle verifiche formali;
  • avvisi riguardanti la liquidazione delle imposte su redditi soggetti a tassazione separata;
  • lettere per la regolarizzazione spontanea delle posizioni fiscali, note come “lettere di compliance”.

Il provvedimento normativo mira a garantire un periodo di pausa amministrativa a tutela di contribuenti e professionisti già coinvolti in scadenze fiscali, adempimenti o obblighi tributari in corso. Tra i beneficiari della sospensione figurano aziende, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e autonomi, nonché soggetti già in debito con l’erario.

Chi resta escluso dalla pausa

Tuttavia, non tutte le comunicazioni si fermeranno. Il decreto, infatti, ha formalizzato un principio già espresso dalla prassi amministrativa: gli atti automatizzati dell’Agenzia delle Entrate non rientrano nella sospensione feriale. Si tratta di documenti che, pur non avendo valore contenzioso, obbligano comunque al pagamento entro termini prestabiliti. Restano quindi esclusi dalla pausa estiva:

  • gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/1973);
  • le comunicazioni emesse in seguito a verifiche formali (art. 36-ter dello stesso decreto);
  • le liquidazioni IVA effettuate tramite sistemi automatici.

Queste tipologie di atti, pur essendo considerate semplici comunicazioni di irregolarità e non avviando un contraddittorio vero e proprio, hanno comunque effetti vincolanti e scadenze che restano operative anche in agosto.

Una distinzione normativa ormai consolidata

La codificazione di queste esclusioni nel D.Lgs. 1/2024 sancisce definitivamente una differenza di trattamento già applicata negli anni scorsi: mentre le comunicazioni che implicano una possibilità di dialogo con l’amministrazione fiscale godono della sospensione estiva, quelle legate a meccanismi automatizzati o a controlli documentali continuano a seguire il calendario ordinario, senza interruzioni.

In conclusione, la nuova norma conferma che la tregua estiva non sarà universale: se da un lato offre respiro ai contribuenti con obblighi fiscali ordinari, dall’altro impone attenzione a chi riceve avvisi legati ad automatismi, i cui termini continueranno a scorrere anche nel mese più caldo dell’anno.

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