Aree idonee per l'agrivoltaico: cosa cambia per i Comuni dal 2026?
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Rinnovabili, nuove regole per i territori, cosa prevede la legge 4/2026 su aree idonee e agrivoltaico: più spazio agli impianti, ma crescono compiti e responsabilità per i Comuni.
Con l’entrata in vigore della legge n. 4 del 15 gennaio 2026, che ha convertito il decreto-legge 175/2025, cambia in modo significativo la disciplina delle aree destinate agli impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene sul Decreto Legislativo 190/2024 (Testo Unico FER), ridefinendo criteri, procedure e responsabilità, con effetti concreti per Regioni e Comuni.
La riforma si inserisce nel solco degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), puntando ad accelerare la diffusione degli impianti verdi. Tuttavia, l’accelerazione amministrativa si accompagna a un ampliamento delle funzioni operative in capo agli enti locali, chiamati a gestire controlli, pianificazione e nuove attività di verifica.
Aree idonee: ritorno alla legge e ampliamento delle superfici disponibili
Uno degli interventi centrali riguarda la definizione delle cosiddette “aree idonee”, ovvero gli spazi in cui l’installazione di impianti rinnovabili beneficia di iter autorizzativi semplificati.
Dopo l’annullamento del precedente decreto ministeriale da parte della giustizia amministrativa, la materia torna a essere disciplinata direttamente da una fonte primaria. Il nuovo impianto normativo individua in modo dettagliato numerose categorie di siti considerati idonei per legge: aree industriali, cave dismesse, miniere abbandonate, discariche chiuse o bonificate, superfici già occupate da impianti esistenti oggetto di potenziamento (entro certi limiti), ma anche spazi nella disponibilità di infrastrutture ferroviarie, autostradali e aeroportuali.
Per il fotovoltaico, l’elenco si amplia ulteriormente includendo, tra l’altro, le aree interne agli stabilimenti produttivi, le zone agricole entro un raggio definito dagli impianti industriali, le superfici a destinazione commerciale o logistica, le coperture dei parcheggi e persino invasi idrici e laghi di cava.
L’obiettivo è chiaro: privilegiare superfici già compromesse o impermeabilizzate, limitando il consumo di suolo agricolo e favorendo l’autoconsumo energetico nei poli produttivi e nelle aree di crisi industriale complessa.
Fotovoltaico in zona agricola: paletti più stringenti
Un capitolo particolarmente delicato riguarda l’installazione di impianti con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole. In questi contesti, la possibilità di realizzare nuovi impianti è circoscritta a specifiche tipologie di siti già degradati o infrastrutturali, mentre resta esclusa l’espansione indiscriminata su terreni coltivati.
Fanno eccezione alcuni progetti strategici, come quelli collegati alle comunità energetiche rinnovabili o agli investimenti previsti dal PNRR. In ogni caso, la norma ribadisce la necessità di evitare conflitti tra produzione energetica e filiera agroalimentare, rafforzando la tutela della destinazione agricola dei suoli.
Agrivoltaico: produzione agricola da preservare almeno all’80%
Tra le novità più rilevanti figura la definizione puntuale di impianto agrivoltaico. Si tratta di sistemi fotovoltaici progettati per convivere con le attività colturali o pastorali, grazie a moduli installati in posizione elevata e all’impiego di tecnologie di agricoltura digitale.
La condizione essenziale è la continuità dell’attività agricola: il progetto deve garantire almeno l’80% della produzione lorda vendibile rispetto alla situazione precedente. A tal fine, il proponente è obbligato a presentare una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato, attestante la capacità dell’impianto di mantenere tale soglia produttiva.
Non si tratta di un mero adempimento formale. Nei cinque anni successivi alla realizzazione dell’impianto, il Comune territorialmente competente è tenuto a verificare che il sito conservi effettivamente la propria idoneità agro-pastorale. In caso contrario, scattano sanzioni amministrative, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Questa previsione introduce un nuovo compito di monitoraggio per le amministrazioni locali, che dovranno dotarsi di parametri tecnici chiari e risorse adeguate. Per i piccoli Comuni, in particolare, la necessità di eventuali consulenze specialistiche potrebbe rappresentare un onere non trascurabile.
Il ruolo delle Regioni e il coinvolgimento degli enti locali
Oltre alle aree individuate direttamente dalla legge, le Regioni dovranno approvare entro 120 giorni (180 per le Province autonome) proprie leggi per individuare ulteriori superfici idonee. Il processo dovrà avvenire con il coinvolgimento degli enti locali, un passaggio esplicitamente previsto nel testo normativo.
Nel definire le nuove aree, le amministrazioni regionali dovranno attenersi a principi precisi: tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, salvaguardia delle aree protette e dei siti UNESCO, rispetto della Rete Natura 2000, valorizzazione delle superfici già edificate o industriali.
Per i terreni agricoli viene introdotto un limite quantitativo regionale: le superfici classificate come idonee non potranno essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della superficie agricola utilizzata (SAU). Nel calcolo rientrano anche gli impianti agrivoltaici. All’interno di questa cornice, le Regioni potranno modulare percentuali differenti a livello comunale.
La misura mira a bilanciare la crescita delle rinnovabili con la protezione della vocazione produttiva dei territori rurali, evitando un’eccessiva concentrazione di impianti.
Aree a mare e impianti off-shore
La riforma introduce anche una disciplina specifica per le aree marine. Sono considerate idonee le zone individuate nei Piani di gestione dello spazio marittimo, oltre alle piattaforme petrolifere dismesse e alle aree circostanti entro determinate distanze. Nei porti, sarà possibile installare impianti eolici fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà pubblicare un vademecum con le indicazioni operative per l’avvio dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti off-shore.
Procedure più rapide nelle aree idonee
Un ulteriore tassello riguarda la semplificazione amministrativa. Per gli impianti collocati interamente in aree idonee sono previste riduzioni dei termini procedimentali fino a un terzo. In diversi casi, l’autorizzazione paesaggistica è sostituita da un parere obbligatorio ma non vincolante dell’autorità competente, che, se non espresso nei tempi previsti, non blocca l’iter.
La semplificazione si applica anche ad alcuni interventi di potenziamento della rete elettrica nazionale. Tuttavia, il nuovo assetto normativo si innesta su un quadro già complesso, caratterizzato da numerose deroghe e regimi differenziati. Ciò rende necessario un attento coordinamento tra le disposizioni del Testo Unico FER e le nuove norme, per evitare incertezze applicative.
Una piattaforma digitale per monitorare le superfici
La legge rafforza inoltre la piattaforma digitale nazionale dedicata alle aree idonee, integrandola con il sistema di monitoraggio del PNIEC. Lo strumento dovrà supportare Regioni e Province autonome nella mappatura del territorio, nella stima del potenziale energetico e nel controllo delle superfici agricole utilizzate.
È previsto anche un “contatore” delle SAU impegnate da impianti rinnovabili, alimentato dai dati territoriali regionali e consultabile dal pubblico nel rispetto delle norme su privacy e sicurezza.
Accelerazione verde, ma con nuove sfide organizzative
La legge 4/2026 punta con decisione a velocizzare la transizione energetica, ampliando le aree disponibili e riducendo i tempi delle autorizzazioni. Al tempo stesso, attribuisce ai Comuni un ruolo più incisivo: pianificazione urbanistica, gestione delle conferenze di servizi, controlli sugli impianti agrivoltaici e partecipazione alla definizione delle percentuali di suolo agricolo destinabile.
La sfida, nei prossimi mesi, sarà trovare un equilibrio tra rapidità delle procedure e qualità delle decisioni, assicurando che lo sviluppo delle fonti rinnovabili avvenga in modo coerente con le caratteristiche dei territori e con le esigenze delle comunità locali.
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