Codice Appalti: sostituzione del progettista nell'appalto integrato

Aprile 28, 2026 - 13:00
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Codice Appalti: sostituzione del progettista nell'appalto integrato

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La sostituzione del progettista nell’appalto integrato tra principi di legalità, tempestività e risultato nel D.lgs. 36/2023. Focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.


L’appalto integrato, nella sua nuova configurazione delineata dal D.lgs. 36/2023, conferma il principio secondo cui il concorrente deve indicare in sede di offerta il progettista incaricato dello sviluppo progettuale. In tale contesto, la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226, ha offerto una significativa interpretazione sul momento e sui limiti entro cui è consentita la sostituzione del progettista indicato. Tale decisione si colloca nell’alveo di un orientamento che pone l’accento sulla necessaria tempestività dell’intervento correttivo da parte del concorrente e sulla sua compatibilità con il principio del risultato.

L’appalto integrato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), D.lgs. 36/2023, consente l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo. La norma richiede che, ove il concorrente non sia esso stesso qualificato per la progettazione, debba indicare il nominativo del progettista incaricato, corredando l’offerta con le relative dichiarazioni di impegno.

Cenni giuridici

La giurisprudenza ha precisato che il progettista indicato non riveste la qualifica di concorrente in senso tecnico-giuridico, bensì costituisce un soggetto funzionalmente connesso alla partecipazione, la cui presenza è necessaria per la validità dell’offerta, ma non è autonomamente titolare della medesima.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che ogni misura volta a rimuovere una causa escludente deve intervenire prima dell’aggiudicazione. Il principio è espresso anche dall’art. 94, comma 2, e dall’art. 96, comma 5 del Codice, i quali ammettono la prosecuzione della procedura solo se l’adozione delle misure correttive non determini ritardi.

La sostituzione del progettista, pertanto, è ammessa solo se avviene entro tale limite temporale. Superato questo spartiacque, ogni intervento correttivo è precluso, pena l’inammissibilità dell’offerta. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di monitorare e assicurare la regolarità soggettiva della propria compagine in tempi compatibili con il rispetto della celere conclusione della procedura.

Ulteriore chiarimento fornito dalla giurisprudenza è quello concernente il divieto di avvalimento in relazione al progettista indicato. Sebbene non direttamente parte del raggruppamento, il progettista è soggetto alla verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Non è tuttavia ammissibile che si avvalga delle capacità di altri soggetti, in quanto ciò configgerebbe con il divieto di avvalimento a cascata, già sancito dall’Adunanza Plenaria n. 13/2020.

Gli orientamenti prima del nuovo Codice

Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, due erano gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti:

  • Il primo, più estensivo, ammetteva la sostituzione del progettista anche successivamente alla presentazione dell’offerta, purché non si configurasse un aggiramento delle regole di gara;
  • Il secondo, più restrittivo, subordinava la sostituzione alla condizione che non si verificasse un’alterazione sostanziale dell’offerta.

Il nuovo Codice ha fornito una cornice sistematica più rigorosa, facendo prevalere la seconda impostazione.

La disciplina del nuovo Codice

Il legislatore, nel disciplinare la possibilità di sostituzione dei componenti dei raggruppamenti temporanei, ha fissato un criterio di proporzionalità e ragionevolezza: la sostituzione è ammessa se il componente è privo dei requisiti e solo se non incide sulla sostanza dell’offerta. Estendendo per analogia tale principio, anche il progettista indicato può essere sostituito, ma solo se ciò non altera l’equilibrio tecnico e qualitativo dell’offerta presentata.

Nell’appalto integrato, l’offerta tecnica assume rilievo essenziale. Essa è strutturata intorno a scelte progettuali, metodologie e criteri esecutivi fortemente caratterizzati dalla competenza del progettista. La sua sostituzione postuma potrebbe incidere sul valore dell’offerta in modo rilevante, determinando un’alterazione non consentita.

Pertanto, la valutazione di ammissibilità della sostituzione non può che essere caso per caso, in ragione della concretezza del contributo progettuale apportato dal professionista originariamente indicato.

Il principio del risultato, espressamente codificato all’art. 1 del D.lgs. 36/2023, esige che l’interesse pubblico perseguito attraverso la gara sia concretamente realizzato mediante un procedimento tempestivo, trasparente ed efficace. In tale ottica, ogni fattore che possa rallentare la conclusione della procedura è valutato negativamente.

Ne deriva che anche le sostituzioni soggettive, pur teoricamente ammissibili, devono cedere dinanzi all’esigenza di salvaguardare la tempestività dell’aggiudicazione. Il termine perentorio dell’aggiudicazione rappresenta la soglia invalicabile oltre la quale ogni intervento di sanatoria, ivi inclusa la sostituzione del progettista, risulta precluso.

In definitiva, il nuovo Codice conferma un approccio improntato alla chiarezza procedimentale, alla responsabilità del concorrente e alla tutela dell’interesse pubblico attraverso l’efficienza delle procedure. Il progettista indicato diviene così figura centrale e non surrogabile se non nel rispetto rigoroso dei termini procedurali e dei principi sostanziali che reggono l’intero impianto degli appalti pubblici.

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