Dl Sicurezza, dalle zone rosse alla Daspo per i cortei e il divieto di coltelli per i minori: ecco le norme
Stretta anti violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, limitazioni su coltelli e novità in fatto di migranti. Ecco le principali novità del dl Sicurezza la cui conversione è stata approvata oggi dal Senato con 96 voti favorevoli. Il provvedimento, la cui scadenza è fissata al 25 aprile, passa ora alla Camera per il via libera finale, atteso la prossima settimana.
Dl Sicurezza: le principali novità
No alla vendita di coltelli a minorenni, sanzioni fino a 12mila euro
“È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”. E’ quanto si legge nel provvedimento, nel quale si aggiunge che “ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta”.
Fino a tre anni per chi porta lame, sanzioni a genitori minorenni
“Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa” coltelli con lama superiore agli 8 centimetri “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. È quanto si legge all’art.1 del testo. Se alcuni dei reati sono commessi da un minore di 18 anni, “nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro“. L’articolo è stato modificato in Senato per chiarire l’opzione “giustificato motivo” anche per lame superiori ai 5 centimetri e renderne non punibile il porto.
Daspo cortei, piazze vietate a chi ha precedenti
Manifestazioni e cortei vietati a chi ha condanne, maturate in medesimi contesti. È quanto prevede l’articolo 10, nel quale si fa riferimento tra gli altri ai reati di terrorismo, danneggiamento, devastazione e saccheggio, lesioni, attentato alla sicurezza dei trasporti, violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a corpo politico, strage, incendio doloso, omicidio. Nel testo viene dettagliato il “divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico”, “con la sentenza di condanna per uno dei delitti” indicati.
Fermo preventivo di 12 ore se c’è concreto pericolo, informato il pm
Il testo del dl Sicurezza prevede un fermo preventivo di massimo 12 ore qualora sussista “un fondato motivo di ritenere che” si “pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”, dandone “immediata notizia al pubblico ministero”. Viene anche introdotta l’ipotesi di arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Multe fino a 12mila euro per cortei non autorizzati
Sale da un massimo di 413 euro a un massimo di 10mila euro la sanzione amministrativa pecuniaria per i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico che non ne danno avviso, almeno tre giorni prima, al questore. La sanzione sale fino a un massimo di 12mila euro se il questore ha vietato la manifestazione.
Zone rosse vietate a pusher e violenti
“Il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio”. È quanto prevede il testo in riferimento alle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”.
Migranti: compenso per i legali di chi acconsente al rimpatrio
Il testo punta a incentivare i rimpatri volontari dei migranti, anche corrispondendo un compenso ai legali delle persone che acconsentono al rimpatrio.
Stretta per chi non si ferma all’alt della polizia e borseggiatori
Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere procedibile d’ufficio, modificando quanto previsto dalla c.d. riforma Cartabia. Viene inoltre introdotto un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita.
La rapina commessa, in danno di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli adibiti al, trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo armato organizzato è punita con una pena base da dieci a venticinque anni e una multa da euro 6.000 a euro 9.000.
Carceri e operazioni sotto copertura
Si ampliano i poteri investigativi della polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere consentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai Nuclei Investigativi (Nucleo Centrale e Nuclei Regionali), nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito delle attività di loro competenza, di operare in modalità sotto copertura.
Droga: ridotta attenuante “lieve entità” sullo spaccio
Ridotta con un emendamento a prima firma Lisei (FdI) approvato dal Senato, il margine di applicabilità della “lieve entità” nei reati di droga limitando la possibilità di applicare la riduzione di pena prevista in caso di “venditori abituali e continuativi”.
Proroga di sei mesi al capo della Gdf De Gennaro
In sede di conversione del dl Sicurezza è stata inserita nel testo approvato al Senato la proroga di sei mesi al mandato del Comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro, fino al 31 dicembre 2026.
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