Suicidio assistito, archiviate due inchieste su Cappato. Il malato terminale ha diritto a un fine vita dignitoso

Mar 16, 2026 - 13:00
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Suicidio assistito, archiviate due inchieste su Cappato. Il malato terminale ha diritto a un fine vita dignitoso

lentepubblica.it

Giusto la settimana scorsa avevamo analizzato su queste pagine la legislazione italiana sul fine vita; neppure a farlo apposta, pochi giorni dopo è stato posto un altro importante tassello giuridico.


Mercoledì 11 marzo la Giudice per le Indagini Preliminari di Milano (GIP), accogliendo le richieste della Procura, ha disposto l’archiviazione per Marco Cappato, esponente dell’Associazione Luca Coscioni, indagato per aver prestato aiuto alla morte volontaria di due persone.

Le storie di Elena e Romano

La vicenda giudiziaria scaturisce dalle azioni di disobbedienza civile messe in atto da Cappato, che aveva prestato assistenza a due malati desiderosi di accedere al suicidio assistito, pur se non ancora dipendenti da trattamenti vitali.

I fatti risalgono al 2022, quando accompagnò presso la clinica Dignitas di Zurigo prima Elena, sessantanovenne veneta malata terminale di cancro; e poi Romano, toscano di 82 anni ma residente in Lombardia, affetto da una forma grave di Parkinson.

Elena non era tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale; mancava pertanto uno dei quattro requisiti individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019 per poter accedere alla pratica nelle strutture

italiane. Contattata l’Associazione Luca Coscioni, andò in Svizzera con Cappato, dove il 2 agosto 2022 si sottopose al suicidio medicalmente assistito. Situazione simile per Romano, accompagnato a morire il 25 novembre 2022.

In entrambi i casi, appena rientrato in Italia, Cappato si era autodenunciato, rischiando così l’avvio di un processo e la condanna per il reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), punito con la reclusione fino a 12 anni.

Le motivazioni nella decisione della GIP

L’esito non era affatto scontato, poiché l’assenza di una normativa nazionale coerente sul complesso tema del fine vita, sommata all’evoluzione delle sentenze del Giudice costituzionale, hanno portato i Tribunali ad approdi differenti.

In questo provvedimento, ad esempio, è stata presa come riferimento principale la sentenza della Corte n. 66/2025 dove – su uno dei quattro elementi introdotti dalla legge n. 219/2017 e dalla sentenza n. 242/2019 per definire l’area di non punibilità per l’assistenza al suicidio – si stabilisce in via interpretativa che non occorre che la propria vita dipenda da un macchinario, ma è sufficiente essere sottoposti a un trattamento alternativo «medicalmente previsto e prospettato» senza il quale la morte sia un esito atteso in tempi non lunghi.

Nei due casi, scrive la GIP, «il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato», poiché a Elena era stato proposto un nuovo ciclo di chemioterapia e a Romano il posizionamento di una PEG per l’alimentazione artificiale.

Ambedue hanno opposto un rifiuto, ritenendo quella prosecuzione delle cure inutile ed espressiva di un accanimento terapeutico, non dignitosa secondo le proprie sensibilità e percezioni.

Seguendo il ragionamento contenuto nell’ordinanza, i presupposti legislativi e giurisprudenziali che garantiscono l’impunità non possono essere limitati alla sola presenza attuale di un macchinario o di un presidio sanitario in funzione, ma debbono comprendere anche i trattamenti prescritti dal medico e consapevolmente rifiutati dal paziente nell’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione terapeutica.

Diversamente si produrrebbe una discriminazione inaccettabile tra quanti sono già sottoposti a un trattamento e altri che, pur nelle stesse condizioni cliniche, hanno scelto di rifiutarlo.

Il diritto a una vita dignitosa

La GIP ribadisce che, di fronte a una malattia in fase terminale, il tema giuridicamente rilevante «non attiene al riconoscimento del diritto alla morte ma al diritto ad una vita dignitosa»; e a sostegno viene citata la celebre espressione di Seneca nelle Lettere a Lucilio: «non vivere benum est sed vivere bene» (non è bene il vivere, ma il vivere bene).

Da ciò si deduce che la legge n. 219/2017, letta in combinato disposto con la giurisprudenza costituzionale, offre già un riferimento normativo a cui agganciare i margini di liceità dell’aiuto al suicidio. In particolare, lì dove sancisce il diritto all’autodeterminazione terapeutica e il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure (quando inutili e sproporzionate), individuando «come oggetto di tutela da parte dello Stato “la dignità nella fase finale della vita”».

Non bisogna mai dimenticare, infatti, che nella nostra Costituzione è fermo il principio del diritto alla vita (su tutti, art. 2 Cost.), mentre non esiste un diritto alla morte; tantomeno come strumento esercitabile dallo Stato (art. 27 Cost., comma 4). Per questo si è dovuto trovare nelle pronunce della Corte il giusto bilanciamento tra il diritto all’autodeterminazione e l’inviolabilità del bene vita.

Il decreto di archiviazione in commento ne recepisce l’evoluzione, confermando che il riferimento al trattamento di sostegno vitale deve essere letto alla luce degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., della legge 219/2017, nonché del diritto di rifiutare cure ritenute inutili e non dignitose.

Le reazioni dell’Associazione Coscioni

Nelle motivazioni che hanno portato all’archiviazione per Cappato si legge pure che il supporto alla morte volontaria non viola il bene giuridico protetto dall’art. 580 c.p., ma anzi consente il concreto esercizio del diritto all’autodeterminazione nel caso in cui il malato-titolare non sia in grado di esercitarlo autonomamente.

Ovvia la soddisfazione dell’interessato: «L’archiviazione conferma che abbiamo agito per rendere effettivi diritti già riconosciuti dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale. Quando il Parlamento continua a non intervenire, sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza. Questa decisione dice con chiarezza che lo Stato non può costringere una persona a subire trattamenti che rifiuta solo per poter poi vedere riconosciuto un proprio diritto. Ora bisogna fare sì che il Parlamento italiano non cancelli questo diritto: sarebbe gravissimo. Ci mobiliteremo affinché questo non accada e continueremo ad aiutare le persone che ce lo chiedono, se necessario anche ricorrendo ad azioni di disobbedienza civile, fino al pieno riconoscimento del diritto ad accedere all’aiuto alla morte volontaria».

La pronuncia di Milano pone un precedente importante in materia di autodeterminazione nel fine vita, riaffermando il diritto per i malati terminali di scegliere il momento e le modalità per una morte dignitosa, senza dover subire trattamenti medici che si ritengono inutili o sproporzionati.

Sembra però azzardato farne seguire la certezza che siffatti argomenti siano già sufficienti a definire la non-punibilità dell’aiuto al suicidio. Le zone d’ombra sono ancora troppe, le decisioni dei diversi Tribunali spesso contraddittorie e gli orientamenti del Giudice delle leggi suscettibili di mutamenti nel tempo.

Ecco perché l’attuale vuoto legislativo è sempre più insostenibile; e l’inerzia prolungata di un Parlamento incapace di colmarlo sempre più deplorevole.

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