La valutazione tecnica della bocciatura scolastica: il parere del TAR

Lug 31, 2025 - 12:00
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La valutazione tecnica della bocciatura scolastica: il parere del TAR

lentepubblica.it

La sezione V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, numero 2786, si occupa di fornire una panoramica sulla La valutazione tecnica della bocciatura scolastica: focus a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca.


I giudici confermano che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali [1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

La preparazione

In effetti, la promozione non può essere considerata una procedura di natura selettiva tra studenti (candidati), in considerazione che lo studio (ergo preparazione e maturazione personale, ossia l’istruzione) non rappresenta un’attività contendibile da una graduatoria di merito (a punti) ma il percorso di apprendimento del singolo: la promozione non è frutto del concorso tra i compagni di classe e di uno o più vincitori, ma si allinea al c.d. rendimento scolastico complessivamente valutato.

A ben vedere, la considerazione in virtù della quale l’alunno, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato insufficienze gravi in una materia (o più materie) prevista/e nel programma formativo, e, nella valutazione del Consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva [2].

Fatto

Un genitore impugna la bocciatura del proprio figlio (non ammissione alla classe successiva), a fronte di una nutrita serie di insufficienze, deducendo la violazione delle Circolari Ministeriali n. 699 del 6 maggio 2021 e n. 823 del 28 maggio 2021, nonché delle disposizioni in materia di valutazione scolastica, in quanto il Consiglio di classe nel formulare il giudizio finale:

  • non avrebbe tenuto conto delle condizioni della didattica in epoca Covid – 19, dove il confinamento dava ingresso alla didattica a distanza (DAD), con conseguenti riflessi nell’apprendimento, contestando, pertanto, i voti negativi ottenuti;
  • una disparità di trattamento tra gli alunni del precedente anno scolastico i quali, a fronte di una sospensione delle lezioni in presenza di due mesi, hanno potuto usufruire di una “promozione generalizzata”;
  • carenza di istruttoria ed errata valutazione: «18 alunni sono stati valutati in soli 80 minuti, praticamente poco più di 4 minuti per ciascun alunno; tale dato dimostrerebbe che i docenti sono già arrivati allo scrutinio con i voti definiti, senza alcuna discussione», in violazione della disciplina dei commi 1 e 7 dell’art.192, Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione, e comma 1 dell’art.193, Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi, del d.lgs. n. 297/1994;
  • la violazione delle circolari ministeriali e di legge sulla tardiva determinazione dei criteri di valutazione finali, impedendo allo studente di conoscere preventivamente il “metro” con cui sarebbe stato valutato (aspetto, questo contestato dall’istituto scolastico, avendo richiamato precedenti criteri, senza aver operato alcuna novità).

Il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso, annota che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi [3], circostanze comprovabili agli atti (verbale) da «numerose insufficienze (ben sei tra cui tre in materie fondamentali), indicando le ragioni della valutazione di non idoneità per cui all’unanimità», con la chiara dimostrazione di una preparazione complessiva fortemente lacunosa, tale da fare ritenere che l’alunno non sia in possesso degli strumenti necessari per affrontare la classe successiva.

Merito

Il ricorso risulta infondato sulle seguenti argomentazioni, già prospettate in sede cautelare:

  • lo studente non ha raggiunto la sufficienza in sei materie, di cui tre fondamentali, aggiunti ad altri fattori (quali motivazione, partecipazione, impegno, autonomia, padronanza delle competenze) portano a stabilire che manca la preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi [4];
  • la bocciatura deliberata dal Consiglio di classe, ha finalità educative e formative, in quanto si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità, proprie della classe frequentata, che consigliano la ripetizione dell’anno scolastico [5].

Passando oltre, il Collegio non può accogliere la generica censura di disparità di trattamento con gli studenti degli anni precedenti (quasi un richiamo al biblico, “di generazione in generazione”) visto che la promozione (il giudizio) si basa esclusivamente sulla valutazione della situazione del singolo studente, per cui non può essere lamentato un vizio di disparità di trattamento in senso proprio rispetto ad alcuni compagni di classe; in questo caso addirittura dell’anno precedente, atteso che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche, che, non solo la parte ricorrente non ha rappresentato, ma che difficilmente possono esistere, stante la peculiarità (unicità) della situazione di ogni anno scolastico e di ogni studente.

Tempo di valutazione finale

Sotto il profilo del tempo utilizzato per la valutazione finale manca l’onere probatorio per una corretta determinazione (alunno per alunno).

Invero, si tratta di un profilo non sindacabile in sede di legittimità, in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né è possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione.

I calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo (meccanico), derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero degli alunni esaminati, salvi casi di anomalia, che non sono stati dedotti, né risultano dalla documentazione depositata dall’Amministrazione [6].

Va detto, che nelle procedure valutative (quelle di gara, ad esempio) il tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un elemento che, di per sé, possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti che si intende contestare; rileva, invece, unicamente la verifica della correttezza dei risultati alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell’azione amministrativa, rispetto ai quali l’elemento “tempo” rimane un fattore estrinseco, che può assumere un’ipotetica rilevanza solo nel caso in cui alla brevità delle operazioni concorsuali si accompagni un esito irrazionale ed illogico [7].

Infatti, la brevità del tempo impiegato per la valutazione (dell’offerta) può dipendere da molteplici fattori, per esempio, da particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della Commissione, dall’adeguatezza dell’organizzazione dei suoi lavori o anche dalla rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche di quanto va valutato [8].

La parte ricorrente non ha fornito un principio di prova dal quale potere addurre che il “tempo limitato” ha inciso negativamente sul processo di valutazione, con un risultato (giudizio) non coerente con i criteri.

La valutazione tecnica

La sentenza riafferma che il Collegio dei docenti (una commissione) esercita una discrezionalità tecnica, che non è apparsa scalfita dalle censure di parte, né possono essere sollevati rilievi atteso il processo seguito nel definire il giudizio finale; aspetti riportati nei verbali dai quali risulta all’evidenza la correttezza dell’operato dall’Amministrazione, neppure si può sostenere una presunta difformità dei criteri valutativi.

La bocciatura, dalla lettura degli atti di causa, è stata fondata sulla valutazione complessiva della preparazione dell’allievo, risultata gravemente insufficiente non superabile.

Accanto a queste determinazioni, si evidenzia il fine dell’istruzione risiede nell’interesse dell’alunno, non tanto a consistere l’avanzamento – in ogni caso – alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate da un percorso di insufficienza [9].

In dipendenza di ciò e a conferma, è stato ritenuto [10] che la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non potrà elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento, significando che a fronte di un’accertata grave incapacità di comprensione del programma scolastico (lo studio) eventuali “ripetizioni” non assolvono la loro natura di sostegno, superabile se non ripetendo l’anno.

Nello sfondo permane un limite del GA dell’intervento sulle Commissioni tecniche quando le regole procedimentali e le valutazioni non presentano anomalie o vizi di giudizio:

  • il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, non può attivarsi se non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, quali il difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti;
  • nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della Pubblica Amministrazione [11].

Si può concludere che con la valutazione mediante l’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica si applicano regole elastiche ed opinabili (c.d. concetti giuridici indeterminati), rilevando che il giudizio tecnico è connotato da un fisiologico margine di opinabilità e che per superarlo è necessario dimostrare la sua palese inattendibilità, incoerenza, abnormità, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni [12].

Note

[1] Ovvero, nei casi di illogicità e contraddittorietà manifeste, TAR Friuli V. Giulia, Trieste, sez. I, 12 novembre 2022, n. 486.

[2] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 dicembre 2019, n. 1986. In materia di istruzione, una votazione inferiore al sei in tutte le discipline è di per sé idonea a giustificare la mancata promozione all’anno successivo (cfr. l’art. 193, comma 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), e solo eccezionalmente, in caso di insufficienze non gravi e tenuto conto delle effettive possibilità che l’alunno recuperi le lacune rilevate, è ammessa la promozione mediante il ricorso all’istituto dei debiti formativi. Infatti, la finalità propria del debito formativo è quella di consentire il recupero delle carenze manifestatesi in modo da rendere possibile affrontare in maniera adeguata la classe successiva, TAR Veneto, sez. III, 29 marzo 2011, n. 525. È stato, altresì, ritenuto che non sono ammissibili interpretazioni di favore che valorizzino la media delle votazioni conseguite nelle diverse materie, le ragioni che hanno determinato il conseguimento delle insufficienze, il complessivo andamento nel ciclo di studi o l’impegno profuso dal discente durante l’anno scolastico; aspetti questi che possono essere valutati dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale, ma che debbono tradursi, per avere rilevanza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, nell’attribuzione di un voto non inferiore alla sufficienza in ciascuna materia, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4 ottobre 2011, n. 2330.

[3] Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613.

[4] TAR Lombardia, Milano, sez. V, 28 gennaio 2025, n. 256; sez. III, 21 gennaio 2019, n. 110.

[5] TAR Piemonte, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 871.

[6] Cfr. Cons. Stato sez. VII, 18 luglio 2022, n. 6140.

[7] Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203.

[8] Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; sez. V, 28 luglio 2014, n. 3998; sez. IV, 23 marzo 2011, n. 1871. Ne segue, quale logica conseguenza, che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla Commissione ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione, Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323.

[9] Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 12 novembre 2024, n. 9144 e ord. 20 dicembre 2023, n. 5093.

[10] Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2493.

[11] TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 dicembre 2023, n. 1444. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica, Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2022, n. 797; sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282; sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853 e 31 marzo 2016, n. 1270; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153.

[12] Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2020, n. 2337 e 6 ottobre 2018, n. 5749.

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