Migliorie progettuali e varianti nei contratti pubblici di lavori: le indicazioni ANAC

Aprile 10, 2026 - 16:30
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Migliorie progettuali e varianti nei contratti pubblici di lavori: le indicazioni ANAC

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Migliorie progettuali e varianti nei contratti pubblici di lavori: il confine mobile alla luce della delibera ANAC n. 93/2026. Focus a cura del Dott. Antonio Cacosso.


La delibera ANAC n. 93 dell’11 marzo 2026 offre uno spunto di eccezionale interesse per riflettere sul confine – sempre più labile nella prassi applicativa – tra le soluzioni tecniche migliorative ammesse dalla lex specialis e le varianti progettuali che richiedono invece una espressa autorizzazione della stazione appaltante.

Muovendo dall’analisi del II lotto dei lavori di messa in sicurezza della Media Valle del Tevere, l’Autorità individua nel criterio di aggiudicazione relativo alle «migliorie» una fonte di ambiguità strutturale, che ha consentito la presentazione di proposte tecniche incidenti sulle scelte progettuali essenziali – tipologia dei materiali, comportamento geomeccanico degli argini – in contrasto con il divieto di varianti sancito dal bando.

Le successive modifiche introdotte dal Direttore dei Lavori vengono poi qualificate come sostanziali ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, con potenziale effetto distorsivo sulla par condicio dei concorrenti.

Il contributo analizza la decisione dell’Autorità, la inquadra nel sistema normativo e giurisprudenziale vigente, e ne trae indicazioni per la corretta redazione dei criteri di aggiudicazione nelle gare a offerta economicamente più vantaggiosa.

Il caso e il suo contesto normativo

Con la delibera n. 93 dell’11 marzo 2026 (fasc. ANAC n. 4021/2024), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso la propria attività istruttoria avviata con riferimento agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico posti a cura dei Commissari straordinari nella Regione Lazio, con specifico approfondimento sui lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della città di Roma.

L’intervento, articolato in due lotti, è finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma del 15 luglio 2010 tra la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, integrato da successivi atti aggiuntivi, per un impegno finanziario complessivo che supera i cento milioni di euro a valere su risorse statali e regionali. La delibera, oggetto del presente commento, si concentra in particolare sul II lotto, direttamente gestito dal Soggetto Attuatore delegato dal Commissario, e costituisce un contributo interpretativo di prima grandezza sulla distinzione tra migliorie progettuali e varianti nei contratti pubblici di lavori.

Il II lotto, il cui importo contrattuale ha subito un significativo incremento – da circa 6,8 milioni di euro iniziali a 15,96 milioni di euro – a seguito di prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi, è stato affidato a I.CO.P. S.p.A. Società Benefit all’esito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ex art. 95 dello stesso decreto.

La vicenda istruttoria trae origine dall’anomalia riscontrata nelle proposte tecniche formulate dall’aggiudicatario in sede di gara e nelle successive modifiche apportate dal Direttore dei Lavori in corso di esecuzione, entrambe qualificate dalla stazione appaltante come semplici «ingegnerizzazioni» o affinamenti tecnico-esecutivi, ma ricondotte da ANAC alla categoria delle varianti progettuali non autorizzate.

Il quadro normativo di riferimento

La questione si colloca all’intersezione di due disposizioni del Codice dei contratti pubblici allora vigente (d.lgs. n. 50/2016):

  1. l’art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione delle offerte, ammettendo, nell’ambito dell’OEPV, la valorizzazione delle caratteristiche qualitative delle proposte tecniche dei concorrenti, ivi incluse le «soluzioni migliorative»;
  2. l’art. 106, che regolamenta le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, distinguendo tra variazioni consentite (in ragione di esigenze sopravvenute, imprevedibili al momento della gara, o per modifiche di importo contenuto) e modifiche vietate, tra le quali figurano quelle «sostanziali» che, se previste ex ante, avrebbero potuto influire sulla platea dei concorrenti o sull’esito della gara.

Vale peraltro segnalare che le medesime questioni interpretative si pongono, in termini sostanzialmente analoghi, anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), con specifico riferimento all’art. 120, comma 6, lett. a), che riproduce la logica dell’art. 106 del previgente decreto. La delibera ANAC n. 93/2026 si inserisce pertanto in un filone interpretativo destinato a mantenere piena rilevanza sistematica anche nel nuovo assetto normativo.

Il disciplinare di gara e l’ambiguità strutturale del criterio A

Il disciplinare di gara prevedeva per l’offerta tecnica tre criteri valutativi principali: il criterio A («Soluzioni tecniche migliorative»), che attribuiva fino a 40 punti su un totale di 75 per l’offerta tecnica, con specifico riferimento alle arginature e alle opere di regolazione; il criterio B (organizzazione del cantiere e mitigazione degli impatti ambientali), con un massimo di 15 punti; e il criterio C (interventi analoghi, organizzazione, mezzi e personale), con un massimo di 20 punti.

Il sottocriterio A1 e il rischio di slittamento verso le varianti

Il sottocriterio A1, declinazione del più ampio criterio A, consentiva espressamente ai concorrenti di proporre «modifiche migliorative delle caratteristiche idrauliche e strutturali degli argini». Già nella formulazione letterale, il sottocriterio si prestava a un’interpretazione estensiva: la locuzione «modifiche delle caratteristiche strutturali» non è di per sé incompatibile con interventi che incidano sulle scelte progettuali fondamentali, quali la tipologia dei materiali costitutivi dei rilevati arginali o la geometria delle sezioni tipo.

ANAC rileva che tale ambiguità ha prodotto un effetto distorsivo nella dinamica competitiva: la formulazione del disciplinare non tracciava un confine sufficientemente chiaro tra il miglioramento qualitativo-prestazionale dei materiali o delle lavorazioni – riconducibile alla nozione di «miglioria» – e la sostituzione integrale di scelte progettuali essenziali già cristallizzate nel progetto esecutivo posto a base di gara, che invece integra il concetto di «variante». La conseguenza è stata che l’aggiudicatario ha presentato una proposta tecnica che, senza violare formalmente il bando (il quale escludeva le varianti), si è spinta oltre i limiti di una mera ottimizzazione esecutiva.

Il punto merita un approfondimento. Nella prassi delle gare a OEPV, i criteri di valorizzazione delle offerte tecniche consentono agli operatori di proporre soluzioni che migliorano le prestazioni dell’opera rispetto al progetto base. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo elaborato la distinzione tra migliorie (ammissibili) e varianti (soggette a regime speciale), individuando come elemento discriminante la circostanza che la proposta alternativi incida o meno sull’oggetto del contratto e sulle caratteristiche essenziali del progetto, tali da poter influenzare la valutazione comparativa delle offerte.

La posizione della giurisprudenza e della stessa ANAC

Richiamando la propria delibera n. 211/2022 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ANAC ribadisce che le soluzioni migliorative sono ammissibili esclusivamente entro le «aree aperte» dal progetto a base di gara, senza alterare le caratteristiche progettuali essenziali – tipologiche, strutturali e funzionali. Il discrimine risiede quindi nell’impatto della proposta sulla struttura del progetto: un’ottimizzazione del mix granulometrico dei materiali, un affinamento delle tolleranze di compattazione, una miglioria del sistema di drenaggio superficiale possono costituire legittime migliorie; la sostituzione dell’intera tipologia costruttiva di un rilevato arginale – con modifica del comportamento geomeccanico, delle caratteristiche di filtrazione e del profilo di rischio al sifonamento – costituisce invece una variante progettuale.

La proposta dell’aggiudicatario: da miglioria a variante

L’operatore economico aggiudicatario, I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, ha presentato nell’offerta tecnica una soluzione che, secondo la propria valutazione, mirava a correggere una criticità di stabilità individuata nella sezione tipo del rilevato arginale prevista dal progetto esecutivo, con particolare attenzione al rischio di sifonamento.

Il contenuto della proposta tecnica

La proposta consisteva nella sostituzione integrale dei materiali originariamente previsti nel progetto esecutivo con altri aventi caratteristiche fisiche e meccaniche significativamente differenti. Tale sostituzione non si limitava a una variazione qualitativa dei medesimi materiali – ad esempio l’impiego di argilla di granulometria più fine rispetto a quella prevista – ma implicava la modifica del comportamento strutturale del rilevato nel suo complesso, con alterazione dei meccanismi di filtrazione interna e delle modalità di risposta geomeccanica dell’opera sotto carico idrostatico.

La commissione di gara ha qualificato tale proposta come «miglioria» ai sensi del criterio A del disciplinare, attribuendole il punteggio massimo. Questa valutazione è stata determinante per l’esito della gara, avendo consentito all’aggiudicatario di conseguire il punteggio tecnico più elevato, in combinazione con il ribasso del 10,80% sull’offerta economica.

La qualificazione giuridica di ANAC

L’Autorità censura la qualificazione operata dalla commissione di gara, rilevando che la proposta dell’aggiudicatario non si configura come una ottimizzazione delle caratteristiche esecutive dell’opera, bensì come una modifica delle scelte progettuali essenziali del progettista. In particolare, la sostituzione dei materiali e la modifica della risposta geomeccanica complessiva dell’argine incidono su aspetti che il progettista esecutivo aveva già definito in modo compiuto e consapevole, in quanto rilevanti per la sicurezza e la funzionalità dell’opera.

La delibera richiama il principio per cui le migliorie sono ammissibili solo nelle «aree aperte» del progetto, ovvero in quegli aspetti che il progettista ha intenzionalmente lasciato alla discrezionalità esecutiva dell’appaltatore. Al contrario, la sezione tipo di un rilevato arginale – definita sulla base di analisi geotecniche e idrauliche specifiche, con scelta meditata dei materiali in funzione delle caratteristiche del sito – costituisce una scelta progettuale essenziale che non può essere rimessa alla valutazione dei concorrenti senza che ciò integri, di fatto, una variante progettuale.

Le conseguenze sul piano della legittimità della gara sono rilevanti: una proposta che costituisce variante avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, poiché il bando escludeva espressamente la presentazione di varianti e non le prevedeva in modo esplicito tra i criteri di aggiudicazione. La sua valutazione in sede di gara ha alterato il confronto competitivo, attribuendo all’aggiudicatario un vantaggio competitivo che non avrebbe potuto conseguire nel rispetto della lex specialis.

Le modifiche del Direttore dei Lavori: varianti in esecuzione

La vicenda non si esaurisce nella fase di gara: la tesi sostenuta da ANAC è ulteriormente avvalorata dalle vicende successive all’aggiudicazione. Infatti, prima e durante l’avvio dei lavori, il Direttore dei Lavori ha proposto una ulteriore modifica «migliorativa» della sezione tipo del rilevato arginale, poi approvata dalla stazione appaltante con propria determinazione.

Il contenuto della modifica

La modifica proposta dal Direttore dei Lavori ha mantenuto la tipologia generale, la forma e le finalità dell’opera (rilevato arginale per la difesa idraulica della Media Valle del Tevere), ma ha ridistribuito i materiali già proposti dall’impresa in sede di gara, con l’obiettivo dichiarato di aumentare le prestazioni geomeccaniche, i margini di sicurezza al sifonamento e la durabilità nel tempo dell’opera.

Il Soggetto Attuatore e il RUP hanno qualificato tale modifica come una «ingegnerizzazione» dell’offerta migliorativa, limitata a dettagli esecutivi, che non avrebbe mutato né il quadro economico complessivo né l’insieme di mezzi e tecnologie richiesti, né il potenziale di partecipazione alla gara. A supporto di questa tesi, hanno evidenziato che la modifica non ha richiesto variazioni dell’importo contrattuale e che i pareri acquisiti da enti terzi (Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, strutture regionali in materia ambientale e paesaggistica) non hanno formulato rilievi, inquadrando l’intervento come una variazione tecnico-realizzativa non soggetta a nuova VIA.

La posizione di ANAC: la sostanzialità della modifica

L’Autorità non condivide la qualificazione della stazione appaltante. ANAC osserva anzitutto che la necessità di acquisire il parere dei progettisti originari dell’opera e degli enti istituzionalmente competenti in materia idraulica e ambientale costituisce un indice rivelatore della non marginalità della modifica rispetto alla conformazione tecnica dell’opera. Una variazione di portata meramente esecutiva non richiederebbe il coinvolgimento di soggetti terzi ed il loro pronunciamento formale.

In secondo luogo, ANAC richiama il criterio sostanziale sancito dall’art. 106, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, secondo cui una modifica è sostanziale quando, ove fosse stata prevista nei documenti di gara originari, avrebbe potuto consentire l’ammissione di offerenti diversi, l’accettazione di un’offerta diversa o attrarre ulteriori partecipanti. Applicato al caso di specie, questo criterio porta a concludere che la modifica introdotta dal Direttore dei Lavori altera uno degli elementi essenziali dell’offerta vincitrice – quella proposta tecnica che è stata oggetto di specifica valutazione e che ha determinato l’attribuzione del punteggio tecnico più elevato – senza che ricorrano le esigenze imprevedibili o la necessità sopravvenuta che sole giustificherebbero tale intervento.

Il ragionamento dell’Autorità è coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza europea e nazionale in materia di modifiche contrattuali. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che la modifica di un elemento essenziale del contratto – tale essendo qualsiasi elemento che, se noto ai potenziali offerenti, li avrebbe influenzati nella presentazione delle loro offerte – integra una nuova aggiudicazione, richiedendo l’espletamento di una nuova procedura concorrenziale. Il Consiglio di Stato ha recepito questo orientamento, ritenendo illegittime le modifiche che alterino le condizioni della concorrenza su cui si è fondato il confronto competitivo originario.

ANAC precisa ulteriormente che il parere favorevole degli enti settoriali non equivale a una validazione della modifica sotto il profilo della legittimità contrattuale: i pareri ambientali e idraulici si pronunciano sulla conformità dell’opera modificata ai requisiti tecnici e normativi di settore, ma non verificano il rispetto delle regole della concorrenza pubblica e della par condicio tra offerenti, valutazione che rimane di esclusiva competenza della stazione appaltante.

Le conseguenze sistematiche: par condicio e integrità del confronto competitivo

La delibera ANAC n. 93/2026 solleva, al di là del caso concreto, una questione di sistema che merita di essere esaminata nella sua portata generale.

Il rischio di distorsione del confronto competitivo

Quando una proposta tecnica presentata in sede di gara – e valutata dalla commissione come miglioria ai fini dell’attribuzione del punteggio – si rivela essere in realtà una variante progettuale, il confronto competitivo risulta falsato. Gli altri concorrenti, che si sono astenuti dal presentare proposte di analoga portata (o che le avevano autocensurate in ragione del divieto di varianti contenuto nel bando), hanno operato in condizioni di svantaggio informativo e competitivo rispetto all’aggiudicatario. Il bando, nella sua formulazione letterale, aveva escluso le varianti; il disciplinare, con il criterio A, aveva di fatto aperto una breccia che solo alcuni operatori – quelli più disposti ad assumere il rischio interpretativo – hanno saputo sfruttare.

Questa asimmetria è, per ANAC, incompatibile con il principio di par condicio che deve governare le gare pubbliche. La par condicio non è un principio meramente formale, che impone la medesima formulazione dei documenti di gara per tutti i concorrenti: è un principio sostanziale, che garantisce a ciascun operatore economico di partecipare alla competizione nelle medesime condizioni di conoscenza e di valutazione del quadro regolatorio. Un bando che – attraverso criteri di aggiudicazione ambigui – consente di fatto la presentazione di varianti solo ad alcuni operatori più audaci, senza che tutti gli altri abbiano avuto la medesima opportunità, viola questo principio nella sua dimensione più profonda.

Le implicazioni per la redazione dei documenti di gara

La delibera contiene, implicitamente, un monito di grande rilevanza pratica per le stazioni appaltanti: la redazione dei criteri di aggiudicazione nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’OEPV richiede una cura tecnica e giuridica che va ben oltre la mera indicazione dei punteggi massimi attribuibili. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica devono definire con precisione l’ambito delle soluzioni ammissibili, tracciando con chiarezza il confine tra ciò che costituisce «miglioria» (ottimizzazione nell’ambito delle scelte progettuali già definite) e ciò che costituisce «variante» (modifica delle scelte progettuali essenziali).

In particolare, ogniqualvolta la stazione appaltante intenda consentire ai concorrenti di proporre soluzioni che incidano su aspetti strutturali o tipologici del progetto, essa deve farlo esplicitamente, attraverso la previsione di varianti consentite ai sensi dell’art. 95, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 (o dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023), con indicazione dei requisiti minimi che le proposte alternative devono soddisfare. In assenza di tale previsione esplicita, qualsiasi proposta che incida sulle caratteristiche progettuali essenziali è inammissibile.

Questa indicazione è perfettamente coerente con le Linee guida ANAC n. 2 del 2016 (recentemente aggiornate) e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che già da tempo distinguono tra i criteri di aggiudicazione che valorizzano la qualità esecutiva dell’impresa (migliorie) e quelli che valorizzano la capacità progettuale alternativa (varianti consentite).

Le raccomandazioni dell’Autorità e le prospettive de iure condendo

Le indicazioni operative per il Soggetto Attuatore

In sede conclusiva, ANAC ha rivolto al Soggetto Attuatore specifiche raccomandazioni operative, invitandolo a conformare in futuro l’azione ai principi del Codice dei contratti pubblici, con particolare attenzione a tre profili:

  1. In primo luogo, la corretta distinzione, in sede di redazione del disciplinare di gara, tra migliorie e varianti, con una formulazione dei criteri di aggiudicazione sufficientemente chiara da evitare le ambiguità che hanno caratterizzato il criterio A del disciplinare del II lotto.
  2. In secondo luogo, la coerenza tra bando, disciplinare e criteri di aggiudicazione: il divieto di varianti enunciato nel bando deve trovare rispondenza nella formulazione dei criteri tecnici di valutazione, senza che questi ultimi aprano di fatto spazi di intervento che il primo ha inteso precludere.
  3. In terzo luogo, la tutela della par condicio tra operatori economici in tutte le fasi della procedura: tanto nella valutazione delle offerte tecniche quanto nella gestione delle modifiche in corso di esecuzione, la stazione appaltante deve garantire che il confronto competitivo che ha fondato l’aggiudicazione non venga alterato da interventi successivi non riconducibili a eventi imprevedibili o a necessità sopravvenute.

Riflessioni critiche e prospettive

La delibera ANAC n. 93/2026 merita apprezzamento per la lucidità con cui ricostruisce la catena causale che ha portato alle criticità rilevate: dall’ambiguità dei criteri di gara, alla valutazione acritica della commissione, fino alle modifiche in corso d’opera che hanno consolidato e ampliato la deviazione dal progetto a base di gara. La sequenza evidenzia come le disfunzioni nei contratti pubblici raramente siano il prodotto di un unico atto patologico, ma si sviluppino piuttosto attraverso una successione di scelte sub-ottimali che si sommano e si rafforzano reciprocamente.

Tuttavia, alcuni profili della delibera suggeriscono riflessioni critiche. In primo luogo, la qualificazione dell’offerta dell’aggiudicatario come variante non autorizzata, pur tecnicamente fondata, avrebbe potuto portare a conseguenze molto più radicali di quelle che ANAC ha tratto: la proposta, se qualificata come variante inammissibile, avrebbe dovuto essere esclusa dalla commissione di gara, con possibile riattribuzione del primo posto in graduatoria ad altro concorrente. La delibera, pur rilevando la non piena conformità della proposta alla lex specialis, non formula una indicazione così netta, preferendo un approccio raccomandatorio per il futuro.

In secondo luogo, la distinzione tra migliorie e varianti rimane, nella pratica applicativa, notevolmente sfumata. Ogni intervento tecnico su un’opera pubblica complessa incide in misura variabile sulle scelte progettuali pregresse; il confine tra ottimizzazione ed alterazione essenziale dipende spesso da valutazioni tecnico-ingegneristiche che i giuristi faticano a sindacare ex post. Sarebbe forse utile, de iure condendo, che il legislatore o l’Autorità elaborassero criteri tecnici più precisi per la classificazione delle modifiche progettuali, distinguendo ad esempio tra modifiche che alterano la risposta strutturale dell’opera e modifiche che ne migliorano soltanto le prestazioni mantenendo invariato il comportamento strutturale.

La sentenza TAR Umbria n. 757/2025 sulle offerte migliorative che sconfinano nell’indeterminatezza

La tematica affrontata dalla delibera ANAC n. 93/2026 trova un rilevante elemento di raccordo sistematico nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 757 del 31 ottobre 2025, pronunciata nell’ambito di una procedura aperta per la fornitura di servizi di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. I due provvedimenti, pur riferendosi a settori merceologici distinti – lavori di ingegneria idraulica il primo, forniture di diagnostica ospedaliera il secondo – convergono su un medesimo nucleo problematico: la tendenza dei concorrenti a sfruttare le «aree aperte» lasciate dalla lex specialis per presentare soluzioni che, pur formalmente qualificate come “migliorie”, trascendono i limiti dell’avviso pubblico fino a sfociare nell’indeterminatezza dell’offerta.

Nel caso esaminato dal TAR Umbria, l’aggiudicataria aveva proposto – con riferimento al laboratorio di Città di Castello – la demolizione dei servizi igienici esistenti e la loro ricostruzione in uno spazio adiacente, al fine di ricavare un unico open space per l’installazione dei nuovi macchinari: una soluzione che, nella prospettiva dell’offerente, avrebbe costituito un’integrazione “migliorativa” coerente con la previsione del capitolato tecnico che ammetteva «lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione dei sistemi proposti». Il Collegio ha tuttavia rilevato che tale previsione del capitolato era funzionalmente limitata dall’obbligo, contestuale e non derogabile, di «tenere conto degli spazi/locali disponibili nei vari laboratori»: di conseguenza, la proposta dell’aggiudicataria non si era mantenuta entro il perimetro della compatibilità logistica con gli spazi a disposizione, ma lo aveva ampiamente esorbito, introducendo modifiche strutturali alla distribuzione degli ambienti tali da alterare anche la destinazione funzionale degli stessi.

Nonostante la commissione giudicatrice avesse favorevolmente apprezzato la proposta dell’aggiudicatario il TAR Umbria ha qualificato l’offerta come in larga parte indeterminata e, dunque, inammissibile in quanto condizionata all’assenso della stazione appaltante su tutte le previste modifiche, in violazione dei principi del risultato, della buona fede contrattuale e della parità di trattamento tra operatori economici di cui agli artt. 1 e 5 del Codice dei contratti pubblici e, conseguentemente, annullato l’aggiudicazione a vantaggio del secondo classificato.

Il parallelismo con la delibera ANAC n. 93/2026 si articola su tre piani distinti ma convergenti. In primo luogo, entrambi i provvedimenti muovono dalla medesima premessa teorica – consolidata dalla giurisprudenza amministrativa – secondo cui le soluzioni migliorative sono ammissibili unicamente nella misura in cui si esplicano negli aspetti tecnici che la lex specialis ha lasciato “aperti” a diverse soluzioni, restando preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione.

Poi, in secondo luogo, i due provvedimenti mettono in evidenza come la vaghezza o l’ambiguità nella formulazione dei criteri valutativi possa di per sé costituire il fattore generativo del problema: nel caso della delibera ANAC, la formulazione del sottocriterio A1 aveva aperto uno spazio competitivo “di fatto assimilabile alla presentazione di varianti”; nel caso del TAR Umbria, la previsione capitolare che ammetteva lavori edili senza precisare limiti di incidenza strutturale e funzionale aveva consentito all’offerente di presentare una proposta che sconfinava nella ristrutturazione degli ambienti.

In terzo luogo – e questo è il contributo peculiare del TAR Umbria all’elaborazione della materia – la sentenza valorizza l’indeterminatezza come autonomo vizio dell’offerta: l’offerta che eccede le «aree aperte» dell’avviso pubblico non si limita a configurare una variante non autorizzata, ma diventa anche un’offerta indeterminata perché condizionata, nella sua effettiva consistenza prestazionale, all’accordo con la stazione appaltante su modifiche la cui portata e il cui costo non sono stati univocamente specifi

cati.

In questo modo, all’esclusione per violazione della lex specialis (vizio di tipo “qualitativo”) si aggiunge l’esclusione per indeterminatezza dell’offerta (vizio di tipo “logico-strutturale”), con una duplicazione di profili di illegittimità che rafforza ulteriormente la necessità che le stazioni appaltanti definiscano con precisione, già in sede di predisposizione della lex specialis, i confini entro cui le proposte migliorative sono ammesse, individuando con chiarezza gli elementi essenziali dell’appalto che non possono essere modificati e gli spazi effettivamente “aperti” entro i quali il confronto concorrenziale è destinato a svolg

ersi.

Conclusioni

La delibera ANAC n. 93 dell’11 marzo 2026 si segnala come un contributo interpretativo di primo piano nel panorama del diritto dei contratti pubblici, affrontando con rigore sistematico una delle questioni più delicate che la prassi delle gare a offerta economicamente più vantaggiosa pone agli operatori: il confine tra migliorie progettuali e varianti.

Il caso dei lavori di messa in sicurezza della Media Valle del Tevere evidenzia come l’ambiguità nella formulazione dei criteri di aggiudicazione possa generare distorsioni che si propagano lungo l’intero ciclo del contratto, dalla valutazione delle offerte alla gestione dell’esecuzione. La soluzione non sta nell’eliminazione dei criteri qualitativi di valutazione – che costituiscono uno strumento prezioso per valorizzare la capacità tecnica degli operatori e migliorare la qualità delle opere pubbliche – ma nella loro formulazione precisa e coerente con la complessiva architettura della lex specialis.

Le indicazioni dell’Autorità offrono alle stazioni appaltanti una guida operativa preziosa: i criteri di valutazione dell’offerta tecnica devono essere costruiti in modo da consentire ai concorrenti di esprimere la propria eccellenza tecnica nelle «aree aperte» del progetto, senza che ciò si traduca in una riapertura del confronto sulle scelte progettuali fondamentali già operate dalla stazione appaltante. Quando quest’ultima intenda effettivamente rimettere ai concorrenti tali scelte, deve farlo attraverso la previsione di varianti consentite, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalla legge.

In questa prospettiva, la delibera si inserisce nel più ampio percorso di maturazione del sistema dei contratti pubblici italiano, orientato verso una maggiore qualità e trasparenza non solo nella fase dell’esecuzione, ma già nella fase della progettazione delle procedure di gara.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

  • D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), artt. 60, 95, 106.
  • D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), art. 120, comma 6, lett. a).
  • D.lgs. 24 giugno 2014, n. 91, art. 10 (Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico).
  • ANAC, delibera n. 93 dell’11 marzo 2026, Fasc. n. 4021/2024.
  • ANAC, delibera n. 211/2022, in materia di distinzione tra migliorie e varianti progettuali.
  • ANAC, Linee guida n. 2 del 2016 (Offerta economicamente più vantaggiosa).
  • Corte di Giustizia UE, sentenza 19 giugno 2008, C-454/06 (pressetext Nachrichtenagentur), in materia di modifica sostanziale dei contratti pubblici.
  • Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2022, n. 1302; sez. III, 7 ottobre 2021, n. 6705, in materia di distinzione tra migliorie e varianti nelle gare a OEPV.
  • Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 757 del 31 ottobre 2025.
  • D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione), art. 8, co. 7.

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