Obblighi di monitoraggio sulle gare dopo il Correttivo Appalti: il parere del MIT

Lug 31, 2025 - 12:00
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Obblighi di monitoraggio sulle gare dopo il Correttivo Appalti: il parere del MIT

lentepubblica.it

Le  stazioni appaltanti qualificate hanno determinati obblighi di monitoraggio a seguito dell’entrata in vigore del Correttivo al Codice Appalti: il MIT ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia con il parere 3564/2025.


Ma chi risponde all’ANAC quando la procedura è delegata a una centrale di committenza? Un recente parere risolve il dubbio sollevato dalla Provincia di Avellino.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del decreto Correttivo, si moltiplicano gli obblighi in capo alle amministrazioni qualificate nella gestione delle gare. Tra questi, a partire dal 1° gennaio 2025, spicca l’obbligo per le stazioni appaltanti di tenere sotto controllo la propria “efficienza decisionale” nel processo di affidamento degli appalti. In particolare, sarà necessario monitorare e comunicare all’ANAC il tempo medio che intercorre tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto.

Ma cosa succede quando una procedura viene formalmente delegata, ad esempio, a una Stazione Unica Appaltante (SUA) o a una centrale di committenza? È ancora l’amministrazione originaria a dover rendicontare, oppure tocca all’organismo delegato?

Questo il quesito posto dalla Provincia di Avellino al Servizio Supporto Giuridico, che ha sollevato il problema interpretativo proprio in vista della piena operatività delle nuove disposizioni.

Il dubbio normativo

Nel caso specifico, la Provincia di Avellino — qualificata ai sensi dell’art. 62 del nuovo Codice, e dotata di certificazione ISO 9001:2014 — svolge attività di committenza anche per conto di altre amministrazioni. Tuttavia, la norma contenuta nell’art. 11, comma 4-bis, Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, non esplicita chiaramente chi sia tenuto agli obblighi di rendicontazione nel caso in cui una procedura venga gestita da una SUA per conto di un altro ente.

Da qui la richiesta di chiarimenti: nelle gare formalmente delegate da un’amministrazione a una SUA, chi è obbligato a monitorare e comunicare all’ANAC i tempi della procedura? La stazione appaltante originaria oppure quella che effettivamente gestisce la gara?

La risposta: la responsabilità segue chi gestisce la gara

Il Servizio Supporto Giuridico ha fornito una risposta dettagliata e articolata, incentrata su una lettura combinata delle norme del Codice e degli orientamenti consolidati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In primo luogo, il parere sottolinea che il monitoraggio richiesto dall’art. 11 riguarda l’efficienza della stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle proprie procedure. Non solo: l’art. 62, comma 13 del medesimo decreto stabilisce che, in caso di attività di committenza svolta per conto di altri, la responsabilità resta in capo al soggetto che effettua la gara.

A rafforzare questa interpretazione interviene anche una serie di delibere adottate dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 23 ottobre 2024 (n. 465, 466, 467, 468, 469). In questi provvedimenti, l’Autorità ha ribadito un principio chiave: quando un ente non qualificato delega l’intera gestione di una gara a una centrale di committenza o a un altro soggetto abilitato, spetta a quest’ultimo assumersi ogni responsabilità legata alla procedura, compresi gli adempimenti verso l’ANAC.

Una questione di coerenza e disponibilità delle informazioni

Il ragionamento alla base di questa conclusione si fonda su un principio di coerenza amministrativa: se è la SUA ad avviare, gestire e concludere la procedura, ed è la stessa ad adottare gli atti rilevanti, appare logico che sia essa a monitorare i tempi e a trasmettere le relative informazioni all’Autorità.

Del resto, è la SUA a possedere tutti i dati utili per effettuare tale controllo: dalla data di apertura delle buste fino alla stipula del contratto. Richiedere al soggetto delegante di fornire queste informazioni sarebbe non solo illogico, ma anche poco pratico, considerato che potrebbe non avere accesso diretto ai dati e ai documenti necessari.

Le implicazioni operative

Il chiarimento fornito ha rilevanti conseguenze per l’organizzazione amministrativa degli enti pubblici e per la pianificazione delle attività di rendicontazione.

A partire dal 2025, le centrali di committenza e le SUAs saranno tenute a strutturare adeguati sistemi di rilevazione interna dei tempi di gestione delle gare, anche nei casi in cui operino per conto di soggetti terzi. Al contempo, le amministrazioni che si avvalgono di tali strutture potranno alleggerire il proprio carico amministrativo, affidando la gestione integrale della procedura, inclusa la parte di monitoraggio, al soggetto incaricato.

Verso un sistema più efficiente e trasparente

L’obiettivo del legislatore, con l’introduzione di questo obbligo di monitoraggio, è chiaro: aumentare la trasparenza nei processi di affidamento, incentivare una maggiore rapidità nelle procedure e facilitare l’individuazione di eventuali inefficienze. In questo quadro, risulta essenziale che la responsabilità del monitoraggio gravi sul soggetto che effettivamente svolge la gara.

Il parere del Servizio Supporto Giuridico, supportato dagli orientamenti ANAC, contribuisce così a chiarire una zona grigia del nuovo Codice, offrendo un punto di riferimento utile per tutte le amministrazioni coinvolte nei processi di acquisto pubblico.

Conclusioni

Il chiarimento fornito alla Provincia di Avellino non è di interesse solo locale. Al contrario, riguarda tutte le amministrazioni che, per ragioni di efficienza o per mancanza di requisiti di qualificazione, scelgono di delegare le proprie gare a centrali di committenza o SUAs.

Dal 1° gennaio 2025, ogni procedura pubblica dovrà essere accompagnata da un’attività puntuale di monitoraggio dei tempi decisionali. In presenza di una delega formale, sarà compito della struttura delegata — e non dell’ente originario — raccogliere i dati, analizzarli e trasmetterli all’ANAC.

Un passaggio ulteriore verso una gestione più trasparente, razionale ed efficiente del denaro pubblico, in linea con gli obiettivi di semplificazione e responsabilizzazione che il nuovo Codice dei Contratti si è posto fin dalla sua introduzione.

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Qui il documento completo.

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