Pensione anticipata, Cassazione cambia prospettiva: valgono anche i contributi figurativi
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Una sentenza della Cassazione chiarisce uno dei dubbi più discussi sulla pensione anticipata: i contributi figurativi possono essere conteggiati per raggiungere i requisiti contributivi. La decisione riguarda il sistema introdotto dalla riforma Fornero e potrebbe incidere su molti lavoratori.
Con la sentenza n. 24952 del 17 settembre 2024, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha chiarito un punto interpretativo che negli ultimi anni aveva generato dubbi e contenziosi: i contributi figurativi – come quelli maturati durante periodi di malattia o disoccupazione – possono essere considerati utili per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata prevista dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011.
La decisione assume un rilievo significativo per molti lavoratori, soprattutto per coloro che hanno attraversato periodi di inattività coperti da accrediti figurativi e che temevano di non poterli utilizzare per il raggiungimento dei requisiti previdenziali.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda nasce dal ricorso di una lavoratrice che aveva richiesto il riconoscimento della pensione anticipata sulla base della normativa introdotta dalla riforma previdenziale del 2011, la cosiddetta riforma Monti-Fornero.
Nel conteggio della propria anzianità contributiva, la lavoratrice aveva incluso anche i periodi coperti da contribuzione figurativa, maturati durante fasi di malattia o disoccupazione. Tuttavia, la Corte d’appello aveva respinto la richiesta ritenendo che, ai fini del pensionamento anticipato, fossero validi esclusivamente contributi effettivamente versati, escludendo quindi gli accrediti figurativi.
Secondo i giudici territoriali, la normativa successiva alla riforma del 2011 non avrebbe modificato il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva previsto dalla precedente disciplina della pensione di anzianità. Di conseguenza, la lavoratrice non avrebbe potuto utilizzare i contributi figurativi per integrare l’anzianità contributiva richiesta.
Contro questa interpretazione la lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione dei contributi figurativi nel sistema della pensione anticipata disciplinato dalla legge n. 214 del 2011.
La riforma del 2011 e il nuovo sistema pensionistico
Per comprendere il ragionamento della Cassazione è necessario tornare alla riforma previdenziale del 2011, approvata in un contesto di forte crisi economico-finanziaria.
Il decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, ha ridisegnato profondamente il sistema pensionistico italiano. Tra le principali innovazioni introdotte vi è stata la sostituzione della pensione di anzianità con la pensione anticipata, accompagnata da criteri più rigidi per l’accesso al trattamento previdenziale.
La riforma ha previsto un progressivo innalzamento dei requisiti contributivi e anagrafici, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema nel lungo periodo.
L’intervento legislativo è contenuto principalmente nell’articolo 24, che disciplina sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata. In particolare, i commi 10 e 11 stabiliscono le condizioni per accedere al pensionamento prima dell’età ordinaria.
I requisiti della pensione anticipata
La normativa individua due diverse modalità di accesso alla pensione anticipata.
La prima, disciplinata dal comma 10 dell’articolo 24, consente di ottenere il trattamento pensionistico anche prima del raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, purché sia stata maturata una determinata anzianità contributiva.
Nel sistema originario previsto dalla riforma, i requisiti erano pari a:
-
42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini
-
41 anni e 1 mese per le donne
Questo meccanismo prescinde dal requisito anagrafico e si basa esclusivamente sulla durata della carriera contributiva.
La seconda modalità è prevista dal comma 11, che introduce una formula alternativa per i lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 1996, cioè coloro che rientrano pienamente nel sistema di calcolo contributivo.
In questo caso la pensione anticipata può essere ottenuta al compimento dei 63 anni di età, a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione raggiunga una determinata soglia minima.
Il nodo dei contributi figurativi
La questione affrontata dalla Cassazione riguarda proprio la distinzione tra contribuzione utile e contribuzione effettiva.
La Corte ha osservato che il comma 11 dell’articolo 24 richiede espressamente la presenza di almeno venti anni di contribuzione effettiva. Questa formulazione, secondo i giudici, indica chiaramente che in tale ipotesi non possono essere considerati i contributi figurativi.
Diversa è invece la formulazione del comma 10, che si limita a richiamare l’anzianità contributiva senza specificare che essa debba essere composta esclusivamente da contributi effettivamente versati.
Secondo la Cassazione, questa differenza non è casuale ma riflette una precisa scelta legislativa. Se il legislatore avesse voluto escludere la contribuzione figurativa anche nel caso del comma 10, lo avrebbe indicato esplicitamente, come avviene nel comma successivo.
Il ragionamento della Cassazione
Nel motivare la decisione, la Corte ha sottolineato che la riforma del 2011 ha introdotto un sistema pensionistico completamente nuovo, che non può essere interpretato alla luce delle regole precedenti.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione, tipico della pensione di anzianità, non trova più applicazione nel nuovo quadro normativo.
Pertanto, la decisione della Corte d’appello – che aveva fatto riferimento al precedente regime – è stata ritenuta giuridicamente errata.
I giudici hanno inoltre evidenziato che escludere i contributi figurativi dal computo previsto dal comma 10 avrebbe effetti paradossali. Considerato l’elevato livello di anzianità contributiva richiesto (oltre 41 o 42 anni), una simile interpretazione renderebbe estremamente difficile, se non impossibile, per molti lavoratori accedere alla pensione anticipata.
Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha stabilito che la contribuzione figurativa può concorrere al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata prevista dal comma 10.
La decisione finale
Accogliendo il ricorso della lavoratrice, la Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza della Corte d’appello e rinviato il caso alla stessa Corte territoriale, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte.
In sostanza, il giudice del rinvio dovrà verificare nuovamente il diritto della lavoratrice alla pensione anticipata, tenendo conto anche dei periodi coperti da contribuzione figurativa.
Implicazioni per lavoratori e sistema previdenziale
La pronuncia assume un’importanza concreta per molti assicurati, in particolare per coloro che hanno accumulato lunghi periodi di carriera caratterizzati da interruzioni coperte da accrediti figurativi, come malattia, disoccupazione o altre situazioni previste dalla normativa previdenziale.
Il principio affermato dalla Cassazione conferma che tali periodi possono essere validamente utilizzati nel conteggio dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata basata esclusivamente sui contributi.
Allo stesso tempo, la sentenza ribadisce la distinzione tra le due modalità di accesso al pensionamento anticipato: nel caso della formula che combina età anagrafica e contribuzione ridotta (comma 11), restano necessari almeno venti anni di contributi effettivamente versati.
Si tratta quindi di un chiarimento interpretativo che potrebbe incidere su numerosi procedimenti pendenti e che offre un orientamento più definito per i futuri contenziosi in materia previdenziale.
Il testo della sentenza
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