Fine vita, mai. Ancora ferma la normativa sulla morte medicalmente assistita

Mar 10, 2026 - 06:30
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Fine vita, mai. Ancora ferma la normativa sulla morte medicalmente assistita

lentepubblica.it

Il dibattito sul fine vita è complesso, inutile negarlo, perché coinvolge aspetti giuridici, etici e sociali; muovendosi in quella zona grigia dove spesso si confondono il diritto all’autodeterminazione della persona e il dovere dello Stato di tutelare la vita dei soggetti più deboli.


Tuttavia, la peggior cosa è decidere di non decidere.

Una legge bloccata in Parlamento da decenni; sentenze della Corte costituzionale che hanno posto importanti princìpi; decisioni discordanti dei Tribunali; Regioni che hanno normato in ordine sparso sulla materia.

In mezzo a questo disordine, la sofferenza dei malati.

Indimenticabili le emozioni suscitate negli anni da storie struggenti, come quelle di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro. Pugni dritti allo stomaco, perché ci hanno fatto associare – mai come allora – corpi e volti reali a vicende lasciate sempre sfumate nell’anonimato.

Il quadro normativo attuale: la legge n. 219/2017

La legge n. 219/2017 stabilisce alcuni princìpi fondamentali, come il consenso informato (per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona) e il diritto al rifiuto delle cure (accertamenti diagnostici, trattamenti sanitari, nutrizione e idratazione artificiali).

Poi c’è il cosiddetto testamento biologico, per cui ogni maggiorenne, capace di intendere e volere, può sottoscrivere Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), dove dichiarare preventivamente le proprie volontà qualora in futuro si trovi in una situazione di incapacità.

Infine, è previsto il diritto del paziente colpito da patologia cronica e invalidante di pianificare con i sanitari il percorso terapeutico da seguire.

Semplificando molto, si potrebbe dire che la legge n. 219/2017 ha riconosciuto un diritto a lasciarsi morire attraverso l’interruzione delle cure, ma nulla ha normato sulla questione più spinosa, ossia i margini per un aiuto attivo alla morte (effettiva autodeterminazione del proprio fine vita e accesso all’eutanasia).

Qualche indicazione è venuta dal percorso giurisprudenziale seguito dalla Corte costituzionale, che ha cercato di supplire ancora una volta al vuoto legislativo, incontrando non poche difficoltà.

Le principali sentenze della Corte costituzionale

Un primo pilastro è stato posto dalla sent. n. 242/2019 – scaturita dal famoso caso DJ Fabo/Cappato – dove il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio al ricorrere delle seguenti condizioni: la persona deve esprimere liberamente, autonomamente, lucidamente la volontà e il consenso; le sofferenze fisiche o psicologiche devono essere ritenute intollerabili per la persona; il paziente deve essere affetto da patologia irreversibile e deve essere sottoposto a trattamento di sostegno vitale. La verifica spetta a una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente.

Successivamente, con sent. n. 135/2024, la Corte ha specificato la portata del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, definendo tali quelle misure necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del malato, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte in un breve lasso di tempo.

Nella sent. n. 66/2025 è stato precisato che possono accedere al suicidio assistito sia quanti abbiano rifiutato ab origine di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale necessari a mantenerli in vita, sia coloro che avendoli accettati decidano in un secondo momento di interromperli.

Cosa è permesso e cosa vietato in Italia

Quindi, per quanto disposto dalla legge n. 219/2017 un malato può scegliere solo il rifiuto delle terapie o l’interruzione previa sedazione profonda; mentre le uniche condizioni per il suicidio assistito sono quelle previste nella sentenza n. 242/2019 e dalle successive pronunce dei giudici costituzionali.

L’assenza di una cornice nazionale, che normi con certezza tempi e procedure per questa ulteriore possibilità, lascia però irrisolti molti dubbi.

Dentro quei confini, ad esempio, per il medico è lecito fornire i mezzi al paziente ma non somministrare il farmaco letale. L’ultimo atto deve essere compiuto sempre in autonomia, poiché l’aiuto di terzi si configurerebbe come un’eutanasia attiva, punibile con il reato di omicidio del consenziente rubricato all’art. 579 c.p.

C’è poi la sedazione palliativa profonda, un trattamento farmacologico utilizzato per alleviare le sofferenze refrattarie, che porta alla perdita di coscienza fino al decesso. È pienamente legale e rientra nelle cure palliative; ma non può essere risolutivo per tutti i casi.

La giurisprudenza della Corte costituzionale non è riuscita ad andare oltre. E ancora nella recente sent. n. 132/2025 ha ritenuto insuperabili i limiti posti dall’art. 579 c.p. in tema di aiuto al suicidio.

Una persona affetta da sclerosi multipla, incapace di autosomministrarsi il farmaco in quanto priva dell’uso degli arti, non ha potuto soddisfare le sue volontà, poiché non è stata accertata l’impossibilità di reperire un dispositivo da lui stesso azionabile pur nelle condizioni date.

Un percorso legislativo difficile da compiere

In questo vuoto hanno trovato spazio le Regioni, approvando legislazioni autonome che hanno generato ulteriori dubbi e confusione.

È stato il thema decidendum della sent. n. 204/2025 sulla normativa della Toscana, depositata lo scorso 29 dicembre. Rimandiamo ad altre occasioni un suo approfondimento, in particolare per il conflitto di competenza sulla materia tra la potestà legislativa statale e regionale.

La discussione sulle proposte incardinate in Senato dovrebbe riprendere nel mese di aprile; ma serpeggia molto scetticismo che si possa approvare un testo condiviso prima della fine di questa legislatura; a maggior ragione se si arrivasse a ridosso delle prossime elezioni.

Intanto l’ultimo rapporto Censis rivela un 74% degli italiani favorevole all’eutanasia o al suicidio assistito, percentuali trasversali al corpo sociale, con consenso ancora più alto tra giovani (83%) e laureati (79%).

Qualcosa vorrà pur dire sul sentimento che è maturato nel nostro Paese.

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