Limiti all’accesso del segreto industriale: il parere del TAR del Lazio
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In questo approfondimento a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca si commenta una recente pronuncia del TAR del Lazio che stabilisce i limiti all’accesso del segreto industriale.
La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.
Il segreto da provare
Il limite all’ostensibilità integrale dell’offerta è, in primo luogo, subordinato a una espressa manifestazione di interesse da parte dell’impresa interessata, sulla quale incombe un onere di allegazione di “motivata e comprovata dichiarazione”, mediante la quale sia dimostrata l’effettiva sussistenza di segreti industriali o commerciali meritevoli di salvaguardia.
La nozione di segreti tecnici o commerciali si desume dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che, in attuazione dell’art. 2 n. 1 della direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, contiene la “definizione omogenea di segreto commerciale” e comprende «il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza», aventi «un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale» (considerando 14) [1].
Si deduce, quindi, che ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento [2].
Al lume dell’art. 36, del d.lgs. n. 36/2023, nel prevedere che l’offerente interessato – il quale intende opporsi alla ostensione della propria offerta tecnica – deve non soltanto motivare, ma anche “comprovare” la sussistenza di un segreto commerciale – c.d. “know how”-, pone a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all’interno dell’offerta le specifiche “informazioni” da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.
In altre parole, non è sufficiente limitarsi ad invocare generiche ragioni di riservatezza/segretezza al proprio “know how”, bensì è indispensabile individuare la parte dell’offerta suscettibile di sfruttamento economico, ossia in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento, e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali) [3].
Accesso e riservatezza
Al di là dell’accoglimento parziale della richiesta di ostensione dell’offerta tecnica, accordando prevalenza al diritto di difesa, privando gli atti di oscuramento, disvelando i nominativi e i curricula presenti, la sentenza offre una valida lettura della norma di riferimento (ex art. 36, comma 2 coordinato con i commi 4 e 5 dell’art. 35 del Codice), dove (al termine) l’accesso va garantito se «indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara» [4].
Sarà cura dell’operatore economico individuare eventuali limiti e della stazione appaltante di verificare concretamente la loro esistenza nell’offerta tecnica, impedendo l’accessibilità completa agli atti di gara (offerte dei concorrenti): è sottratto all’accesso quella parte dell’offerta strettamente afferente al “know how” del singolo concorrente, costituito dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento [5].
Queste particolari informazioni sono l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorrono a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza [6].
La Corte di Giustizia dell’Unione europea
Secondo la giurisprudenza comunitaria [7], le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici mirano principalmente a garantire l’esistenza di una concorrenza non falsata e, imponendo alle PPAA di non divulgare il contenuto delle offerte che potrebbero essere utilizzate per alterare la concorrenza, sia in una procedura di aggiudicazione in corso, sia in procedure di aggiudicazione successive, pena la violazione del rapporto di fiducia tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici.
L’art. 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’Amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario; pur tuttavia la norma consente alla stessa PA di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale [8].
In effetti, a livello comunitario, la tutela della concorrenza passa anche attraverso un’adeguata protezione del patrimonio informativo aziendale, in diretta applicazione del principio sancito dall’art. 21 della direttiva 2014/24/UE, che ne propugna una nozione ampia, estendendola a tutte le «informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte»: si tratterebbe, secondo il nostro giudice civile nazionale di una ipotesi di concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 c.c. [9].
Merito
Fatto questo quadro di riferimento, la disciplina del Codice intende rispondere alle medesime osservazioni poste dal giudice comunitario, imponendo all’operatore economico una «motivata e comprovata dichiarazione», uno sforzo di illustrare gli aspetti più direttamente espressivi dell’identità dell’impresa, al fine di evitare una forma surrettizia di acquisizione di informazioni attinenti al know how piuttosto che alla semplice finalità difensiva: un abuso del diritto, con lo scopo di carpire i segreti del concorrente, non avendo un effettivo interesse all’oggetto della domanda ostensiva [10].
La dichiarazione richiesta dovrà giustificare la presenza di un segreto avente i specifici caratteri di cui all’art. 98, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), non potendo limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta [11].
A fronte di una puntuale (chiara e specifica) dichiarazione, il segreto sottrarrà l’accesso di quella parte dell’offerta tecnica ritenuta riservata, ovvero in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva: in difetto di tali presupposti o nel caso di deboli, generiche e carenti giustificazioni, la trasparenza prevale rispetto al know how dei singoli concorrenti (facendo salva – in ogni caso – la tutela per un uso improprio) [12].
Note
[1] Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857.
[2] TRGA Bolzano, sez. I, 26 febbraio 2026, n. 51.
[3] TAR Piemonte, sez. I, 20 febbraio 2026, n. 363.
[4] Per una ricostruzione del rapporto tra le tre disposizioni in termini di “regola”, “eccezione” e “eccezione all’eccezione”, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 30 gennaio 2025, n. 2051.
[5] Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382.
[6] Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220.
[7] Corte di giustizia dell’Unione, 17 novembre 2022, Antea Polska e a. (C-54/21, EU:C:2022:888); sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19, EU:C:2021:700, punto 115.
[8] Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione IX, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati.
[9] Cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord. 3 febbraio 2022, n. 3454; sez. I, 12 luglio 2019, n. 18772.
[10] Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2016, n. 3909.
[11] Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231.
[12] Cons. Stato sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280.
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