Per la Corte Ue, la polizia può raccogliere dati biometrici solo “se strettamente necessario”

Mar 19, 2026 - 14:00
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Per la Corte Ue, la polizia può raccogliere dati biometrici solo “se strettamente necessario”

Bruxelles – Prendere impronte digitali e fotografie non può essere una prassi automatica, ma deve rispondere a criteri di necessità specifica. Lo precisa oggi (19 marzo) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in una sentenza in cui chiarisce i requisiti obbligatori per le autorità nazionali di polizia quando raccolgono dati biometrici (impronte digitali, fotografie) a fini di indagini penali. Di fatto, per i giudici di Lussemburgo, il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente, ma deve essere chiaramente motivato. Altrimenti, c’è l’annullamento della sanzione penale prevista per chi si rifiuta di sottoporsi al controllo.

La vicenda parte da Parigi dove, nel maggio 2020, un cittadino è stato fermato con l’accusa di aver organizzato una manifestazione senza preavviso e per ribellione. Durante il fermo, l’uomo si è opposto al rilievo segnaletico (di tipo dattiloscopico e fotografico) e per questa ragione è stato condannato ad una pena pecuniaria di 300 euro, nonostante fosse stato successivamente prosciolto dall’accusa principale. L’uomo, a sua volta, ha contestato la sua colpevolezza “sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale”. È a questo punto che la Corte d’appello di Parigi ha interpellato la Corte di Giustizia chiedendo se “il diritto dell’Unione consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso”. Il giudice ha anche chiesto “se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporvisi, anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata”.

La Corte ha ribadito che i dati biometrici non sono semplici informazioni, ma fanno parte dei dati sensibili e in quanto tali richiedono una “protezione rafforzata“. In particolare, “il loro trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario e se esistono garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato”, puntualizzano i giudici di Lussemburgo. La Corte rileva che “la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta di dati biometrici. Ogni decisione di effettuare un rilievo segnaletico deve quindi essere corredata di una motivazione chiara, anche solo succinta, che consenta all’interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il suo diritto di ricorso”. Inoltre, “tale obbligo di motivazione non costituisce un onere eccessivo per detta autorità, poiché tale raccolta non può rivestire carattere sistematico”, specifica ancora.

Uno dei punti cardine della sentenza riguarda l’illegittimità di normative nazionali che impongano rilievi segnaletici in modo indifferenziato a chiunque sia sospettato di un reato. La Corte è stata categorica su questo punto: “Una normativa nazionale che renda sistematici tali rilievi, senza che l’autorità di polizia competente possa valutare individualmente tale necessità, sarebbe contraria al diritto dell’Unione in quanto condurrebbe a una raccolta di dati biometrici svolta in modo indifferenziato e generalizzato”.

Infine, la Corte ha affrontato la questione della sanzione per chi si rifiuta di sottoporsi ai rilievi: se la raccolta dei dati è “strettamente necessaria”, la sanzione per il rifiuto non è contraria al diritto UE. In ogni caso, però, deve rispettare il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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Redazione Eventi e News Redazione Eventi e News in Italia