Rifiuti urbani, dal Consiglio di Stato stop alla privativa comunale sul recupero

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha segnato un punto di svolta nella gestione dei rifiuti urbani in Italia, affermando con chiarezza la fine del regime di privativa comunale per le attività di recupero. Con la sentenza n. 1976 del 2026 (in allegato a coda dell’articolo, ndr), la Quarta Sezione ha stabilito che i cittadini e le utenze domestiche non sono obbligati a conferire i propri rifiuti destinati al recupero esclusivamente al gestore del servizio pubblico, aprendo di fatto il settore alla libera concorrenza. Questa decisione non solo chiarisce un dibattito giuridico pluriennale, ma delinea anche nuovi scenari operativi per imprese e cittadini, sollevando importanti questioni sulla raccolta, i costi e la Tari.
Il principio: libera concorrenza per il recupero dei rifiuti
Il cuore della pronuncia del Consiglio di Stato risiede in un'interpretazione rigorosa dei principi europei e nazionali di concorrenza]. I giudici hanno ribadito che un regime di privativa, costituendo una "riserva di attività" in deroga al libero mercato, deve essere previsto da una norma di legge esplicita e non può essere desunto in via interpretativa.
Analizzando l'evoluzione normativa, dalla Legge Ronchi (d.lgs. 22/1997) al Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006), il Collegio ha evidenziato come il legislatore abbia progressivamente distinto tra "smaltimento" e "recupero". Mentre la gestione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento rimane soggetta a privativa comunale, le attività di recupero sono state escluse da tale regime. La sentenza afferma che:
[...] il codice dell’ambiente assoggetta a privativa (comunale) esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. art. 198, d.lgs. n. 152 del 2006), non anche l’esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti che è, invece, affidata al rispetto del principio di libera concorrenza.
Questa logica è rafforzata dalla Direttiva europea 2008/98/CE, che incentiva il recupero e prefigura un "sistema complesso nel quale agiscono vari soggetti, pubblici e privati". La scelta di un regime prevalentemente autorizzatorio per le attività di trattamento, e non di riserva esclusiva, è intrinsecamente contraria all'idea di una privativa.
Impianti di recupero e raccolta da utenze domestiche: cosa cambia?
La sentenza risponde affermativamente alla domanda se un impianto di recupero possa ricevere rifiuti urbani direttamente dalle utenze domestiche. Il caso specifico riguardava una prescrizione che vietava a un impianto autorizzato di ricevere tali rifiuti se non tramite il gestore del servizio pubblico. Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo tale divieto, in quanto basato su un'implicita e inesistente privativa sul recupero.
Questo apre la porta a due importanti conseguenze operative:
- Conferimento diretto agli impianti: Gli impianti di recupero autorizzati possono legittimamente ricevere rifiuti urbani (come carta, vetro, plastica, organico, ecc.) conferiti direttamente dai cittadini o da altri soggetti privati, senza la mediazione obbligatoria del gestore pubblico.
- Circuiti di raccolta alternativi: Se il recupero è un'attività di libero mercato, ne consegue che anche la raccolta finalizzata al recupero può essere organizzata da operatori privati. La giurisprudenza ha già chiarito che i cittadini non sono tenuti a conferire i propri rifiuti al servizio pubblico e possono scegliere soggetti diversi dal gestore individuato dall'amministrazione per il ritiro degli stessi, purché destinati al recupero. La normativa europea stessa prevede che il detentore di rifiuti possa consegnarli a un "soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato".
L'Impatto sulla Tari: vantaggi per i cittadini virtuosi?
Una delle questioni più rilevanti per i cittadini riguarda le implicazioni fiscali. Se un'utenza domestica conferisce i propri rifiuti recuperabili a un operatore privato, deve comunque pagare l'intera Tari al Comune?
La sentenza in esame non affronta direttamente l'aspetto tributario. Tuttavia, altre fonti normative e giurisprudenziali forniscono indicazioni preziose. In particolare, una pronuncia del Consiglio di Stato del 2015, citando l'art. 1, comma 661, della L. 147/2013, ha chiarito che "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero" (Consiglio di Stato, sez. V num. 503 del 2015). Lo stesso principio è stato esteso anche a chi conferisce a un'impresa autorizzata diversa dal gestore pubblico.
Questo suggerisce che un utente domestico che possa tracciare e dimostrare di aver avviato al recupero i propri rifiuti tramite un canale privato potrebbe avere diritto a una riduzione della quota variabile della TARI. Tale meccanismo risulta particolarmente efficace nei Comuni che hanno adottato sistemi di tariffazione puntuale (Payt - Pay-as-you-throw), dove l'importo da pagare è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (deliberazione Arera 3 agosto 2021 363/2021/r/rif - approvazione del metodo tariffario rifiuti Mtr-2 per il secondo periodo). In questo scenario, ogni chilogrammo di rifiuto sottratto al sacco dell'indifferenziato e avviato a recupero (tramite servizio pubblico o privato) si traduce in un risparmio diretto per il cittadino.
La liberalizzazione del recupero, quindi, non solo promuove la concorrenza e l'efficienza nel settore, ma può anche creare un incentivo economico diretto per le utenze domestiche a differenziare di più e meglio, in linea con i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti promossi dall'Unione Europea. Rimane fondamentale, come sottolineato dalla stessa sentenza, che l'amministrazione mantenga i propri poteri di controllo per garantire che solo i rifiuti effettivamente destinati al recupero seguano questi canali alternativi, mentre quelli destinati allo smaltimento restino nell'ambito del servizio pubblico.
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