Graduatorie concorsi, stretta del Garante Privacy: i dati da cancellare
lentepubblica.it
La pubblicazione delle graduatorie nei concorsi pubblici torna al centro dell’attenzione con un intervento destinato a incidere in modo significativo sulle prassi delle amministrazioni.
Con il provvedimento n. 117 del 26 febbraio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito quali informazioni possono essere rese pubbliche e quali, invece, devono rimanere escluse dalla diffusione online.
La decisione nasce da un caso concreto, ma introduce principi di portata generale che coinvolgono l’intero sistema di reclutamento nella pubblica amministrazione. Al centro della questione, il delicato equilibrio tra trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali.
Trasparenza sì, ma senza eccessi
Il punto chiave del provvedimento riguarda il perimetro della pubblicità legale. Secondo il Garante, rendere accessibili le graduatorie non significa poter diffondere qualsiasi informazione relativa ai candidati.
Il quadro normativo di riferimento – che comprende il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Codice in materia di protezione dei dati personali e il d.lgs. 33/2013 – impone criteri stringenti. In particolare, devono essere rispettati tre principi fondamentali:
- minimizzazione dei dati, cioè la diffusione limitata a quanto strettamente necessario;
- pertinenza, in relazione alle finalità perseguite;
- non eccedenza, evitando informazioni superflue rispetto alla trasparenza.
Ne deriva una linea interpretativa chiara: la pubblicazione online deve essere calibrata e proporzionata, senza trasformarsi in una divulgazione indiscriminata.
Quali dati possono essere pubblicati
Alla luce di questi principi, il Garante ha individuato con precisione le informazioni che possono essere legittimamente rese pubbliche nelle graduatorie concorsuali.
In particolare, la diffusione deve limitarsi a:
- nome e cognome dei candidati vincitori;
- punteggio finale conseguito;
- posizione in graduatoria.
Si tratta, dunque, di un set informativo essenziale, sufficiente a garantire trasparenza e verificabilità dell’azione amministrativa, senza incidere in modo eccessivo sulla sfera privata degli interessati.
Al contrario, risultano fuori da questo perimetro una serie di dati frequentemente presenti nelle graduatorie pubblicate online, ma considerati non necessari.
Le informazioni che non devono essere diffuse
Il provvedimento individua chiaramente anche ciò che non può essere pubblicato.
Tra i dati ritenuti eccedenti rientrano:
- il codice fiscale dei candidati;
- il dettaglio analitico dei punteggi;
- i titoli di preferenza o precedenza.
Si tratta di elementi che, pur avendo rilevanza nella formazione della graduatoria, non sono indispensabili per assolvere agli obblighi di trasparenza.
La loro diffusione online, pertanto, è considerata illegittima perché sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
Il nodo degli idonei non vincitori
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la posizione dei candidati idonei ma non vincitori.
Su questo punto, il Garante adotta un orientamento restrittivo: i loro dati non devono essere pubblicati, salvo il caso in cui si proceda allo scorrimento della graduatoria.
Questa impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa recente, che tende a limitare la diffusione dei dati personali quando non strettamente necessaria.
In sostanza, l’idoneità non basta a giustificare la pubblicazione online. Solo un concreto interesse legato all’assunzione può legittimare la divulgazione.
Attenzione ai dati sensibili (anche indiretti)
Particolare cautela viene richiesta per tutte quelle informazioni che possono rivelare aspetti delicati della vita privata dei candidati.
Non si tratta solo di dati esplicitamente sensibili, ma anche di elementi che, se letti in combinazione, possono far emergere condizioni personali specifiche. È il caso, ad esempio, dei titoli di preferenza legati a situazioni familiari o di salute.
Anche quando tali dati sono necessari per la formazione della graduatoria, la loro pubblicazione online non è ammessa. Il rischio, infatti, è quello di rendere accessibili informazioni che incidono su diritti fondamentali della persona.
Le responsabilità di amministrazioni e soggetti esterni
Il provvedimento chiarisce inoltre il regime delle responsabilità.
Da un lato, l’amministrazione che bandisce il concorso resta titolare del trattamento e mantiene un obbligo generale di controllo sulla correttezza delle operazioni.
Dall’altro, anche eventuali soggetti esterni coinvolti nella gestione delle procedure – come società in house o enti strumentali – devono verificare la conformità delle attività svolte alle norme vigenti.
Non è quindi sufficiente attenersi alle istruzioni ricevute: è richiesto un controllo attivo sulla legittimità dei trattamenti effettuati.
Il caso concreto: sanzione da 15mila euro
L’intervento del Garante prende le mosse da una procedura concorsuale gestita per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In quel contesto, erano state pubblicate online graduatorie contenenti dati ritenuti eccedenti, tra cui codici fiscali e informazioni dettagliate sui punteggi.
La valutazione dell’Autorità è stata netta: la diffusione è risultata illecita, con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pari a 15mila euro.
Un segnale chiaro, che richiama le amministrazioni a una maggiore attenzione nella gestione dei dati personali.
Un impatto esteso a tutti i concorsi pubblici
Sebbene il provvedimento riguardi un caso specifico, le indicazioni fornite hanno una portata generale.
I criteri individuati dal Garante devono infatti essere applicati a tutte le procedure concorsuali della pubblica amministrazione, senza eccezioni.
Ciò significa che anche ambiti particolarmente rilevanti – come i concorsi scolastici o le selezioni negli enti locali – dovranno adeguarsi a queste regole.
La pubblicazione delle graduatorie dovrà quindi essere ripensata in chiave più selettiva, privilegiando esclusivamente le informazioni indispensabili.
Verso un nuovo equilibrio tra trasparenza e privacy
Il provvedimento segna un ulteriore passo nella definizione dei confini tra accessibilità dei dati e tutela della persona.
La trasparenza resta un principio cardine dell’azione amministrativa, ma non può tradursi in una diffusione indiscriminata di informazioni personali.
L’indirizzo del Garante va nella direzione di una trasparenza “intelligente”, capace di garantire controllo pubblico senza compromettere i diritti dei cittadini.
Per le amministrazioni si apre ora una fase di adeguamento operativo, che richiederà attenzione, revisione delle prassi e, in molti casi, aggiornamento delle piattaforme digitali.
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