Non tutte le irregolarità elettorali giustificano l’annullamento del voto

Mar 31, 2026 - 19:00
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Non tutte le irregolarità elettorali giustificano l’annullamento del voto

lentepubblica.it

Nel contenzioso elettorale non ogni anomalia è sufficiente a travolgere il risultato delle urne.


A ribadirlo è il TAR Basilicata, che con la sentenza n. 97 del 5 marzo 2026 ha chiarito un principio di rilievo generale: le irregolarità procedurali, anche quando emergono dai verbali o dalla documentazione di seggio, non determinano automaticamente l’invalidità delle elezioni se non incidono in modo concreto sulla libera, genuina e sincera espressione del voto.

La decisione nasce dal ricorso proposto contro gli atti di proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative di un Comune, svoltesi il 25 e 26 maggio 2025, ma assume un significato che va oltre il singolo caso. Il Collegio amministrativo, infatti, ripercorre e consolida alcuni orientamenti ormai centrali nella giurisprudenza: il favor voti, la conservazione del risultato elettorale, la strumentalità delle forme e la cosiddetta prova di resistenza. In sostanza, il giudice afferma che la volontà espressa dagli elettori resta il bene da proteggere in via prioritaria, salvo che venga dimostrato un vizio realmente capace di alterare l’esito della consultazione.

Il ricorso contro la proclamazione degli eletti

La vicenda prende avvio dopo la consultazione amministrativa che ha visto contrapposti due candidati sindaci: all’esito dello scrutinio, come risulta dal verbale dell’adunanza dei presidenti di sezione del 27 maggio 2025, è stata proclamata sindaco uno dei due con 3.117 voti, mentre l’altro candidato si è fermato a 3.007 preferenze. Il margine finale è stato quindi di 110 voti.

A impugnare il risultato sono state due elettrici e, nello stesso tempo, entrambe candidate ed elette come consigliere comunali nella lista collegata al candidato sconfitto. Nel ricorso, proposto ai sensi dell’art. 130 del Codice del processo amministrativo, sono state denunciate numerose irregolarità che, secondo la tesi delle ricorrenti, avrebbero compromesso la regolarità delle operazioni elettorali.

Le contestazioni sollevate: schede mancanti, discrasie e tessere elettorali

Le doglianze hanno riguardato diversi aspetti delle operazioni di voto e scrutinio. Tra i punti più rilevanti figurava la presunta sparizione di 51 schede vidimate e timbrate nella sezione n. 9, circostanza che, secondo le ricorrenti, avrebbe potuto far pensare al fenomeno della cosiddetta scheda ballerina. A questa si aggiungeva il caso della sezione n. 4, dove due schede avanzate sarebbero state consegnate alla sezione n. 3 senza specificazione delle modalità.

Un ulteriore profilo di contestazione riguardava la sezione n. 3, dove le ricorrenti avevano evidenziato discordanze tra verbali e registri elettorali, ipotizzando una differenza di 305 schede. Nel ricorso sono stati poi richiamati l’elevato numero di richieste di nuove tessere elettorali per smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili, la presunta mancanza di garanzie circa la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero, alcune discrepanze nei modelli di sezione e casi isolati di mancata registrazione del voto.

Il TAR ha esaminato nel dettaglio ciascuna censura, dopo aver disposto una verificazione affidata al Prefetto di Matera, le cui operazioni si sono svolte tra novembre e dicembre 2025.

Prima del merito: il TAR respinge le eccezioni preliminari

Prima ancora di entrare nel merito delle contestazioni, il Tribunale ha affrontato alcune eccezioni preliminari sollevate dal Comune e dai controinteressati.

È stata anzitutto respinta la tesi del presunto conflitto di interessi delle ricorrenti. Secondo il TAR, non c’è alcuna incompatibilità tra la qualità di consigliere comunale eletto e quella di elettrice che contesta la regolarità delle operazioni elettorali. L’interesse fatto valere è stato ritenuto unitario: verificare se vi siano state irregolarità tali da aver favorito la lista avversaria.

Il Collegio ha anche escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati non eletti, osservando che questi non rivestono, nel giudizio elettorale, la qualità di controinteressati necessari. Allo stesso modo, è stata disposta l’estromissione dal processo del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Matera, ritenuti privi di legittimazione passiva rispetto alle operazioni di voto e scrutinio, che restano di competenza degli uffici elettorali di sezione e dell’adunanza dei presidenti.

Il principio della strumentalità delle forme nel procedimento elettorale

Il passaggio più importante della sentenza è quello in cui il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di contenzioso elettorale.

Per il giudice amministrativo, nel procedimento elettorale vale il principio della strumentalità delle forme: gli adempimenti e i verbali sono certamente essenziali, ma non ogni inesattezza formale produce automaticamente effetti invalidanti. Ciò che conta è verificare se il vizio abbia davvero inciso sulla genuinità del voto o sull’accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

Da questo principio discende il favor voti, cioè la tendenza a preservare il risultato della consultazione quando le irregolarità non abbiano natura sostanziale. Il diritto elettorale, secondo il TAR, deve infatti contemperare due esigenze: da un lato il ripristino della legalità eventualmente violata, dall’altro la tutela della volontà espressa dagli elettori.

A questo si collega la prova di resistenza, criterio secondo cui l’annullamento delle operazioni può essere disposto solo se l’illegittimità è potenzialmente idonea a modificare il risultato finale.

La questione delle 51 schede mancanti e il tema della “scheda ballerina”

Tra i motivi di ricorso, il più delicato era quello relativo alla sezione n. 9, dove la verificazione ha effettivamente confermato l’ammanco di 51 schede vidimate e timbrate.

Le ricorrenti avevano sostenuto che questa circostanza, da sola, fosse sufficiente a mettere in discussione l’intera regolarità della sezione, evocando la possibilità di un utilizzo illecito delle schede secondo il sistema della scheda ballerina. Il TAR, però, ha ritenuto la censura suggestiva ma infondata.

Secondo il Collegio, un’ipotesi di questo tipo non può essere accolta sulla base del solo dato numerico delle schede mancanti. Occorre invece un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti che renda concretamente verosimile la manipolazione del voto. Nel caso concreto, la verificazione non ha rilevato voti in eccesso, schede irregolarmente introdotte nello scrutinio, rotture dei sigilli o altri indizi compatibili con una frode.

Anzi, dal verbale risultava che le schede autenticate erano state collocate in contenitori sigillati, che i locali erano stati chiusi con strisce controfirmate e che il materiale elettorale era stato affidato alla vigilanza della forza pubblica. Alla riapertura del seggio, inoltre, i sigilli risultavano integri. Per il TAR, quindi, mancava del tutto quel quadro probatorio minimo necessario per trasformare il sospetto in una contestazione fondata.

La prova di resistenza: perché anche 51 schede non avrebbero cambiato l’esito

La sentenza compie poi un ulteriore passaggio decisivo. Anche ipotizzando, in astratto, che le 51 schede mancanti avessero potuto incidere a favore delle ricorrenti, il risultato finale non sarebbe comunque mutato.

Il distacco tra i due candidati sindaci era infatti di 110 voti. Questo significa che il numero delle schede contestate non sarebbe stato sufficiente, neppure nella ricostruzione più favorevole alla parte ricorrente, a rovesciare l’esito della consultazione. Di conseguenza, la censura non supera la prova di resistenza e non può giustificare l’annullamento delle elezioni.

Lo stesso ragionamento viene applicato anche alle due schede che dalla sezione 4 sarebbero state consegnate alla sezione 3. Pur trattandosi di una circostanza documentalmente emersa, il TAR osserva che non vi è stata alcuna alterazione del numero dei votanti, né del totale delle schede utilizzate e non utilizzate. Anche aggiungendo queste due schede alle 51 già contestate, il margine finale resterebbe comunque intatto.

Errori nei verbali e discordanze numeriche: vizi formali non invalidanti

Una parte consistente della decisione è dedicata alle discordanze rilevate nei verbali e nei registri delle sezioni. Le ricorrenti avevano indicato una serie di difformità, tra cui differenze nel numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, discrepanze nei modelli 25/COM e casi di mancata corrispondenza tra annotazioni sulle tessere elettorali e votanti registrati.

Per il TAR, si tratta di errori materiali di compilazione o di imprecisioni redazionali che, in assenza di ulteriori elementi, non possono assumere rilievo invalidante. Il giudice sottolinea che il semplice riscontro di un verbale compilato in modo non perfettamente coerente non equivale a dimostrare un’alterazione delle operazioni elettorali.

Particolarmente significativa, in questo senso, è la vicenda delle 305 schede della sezione n. 3. Le ricorrenti le ritenevano mancanti, ma la verificazione ha accertato che erano invece presenti nel plico della sezione e dovevano essere qualificate come schede autenticate non utilizzate. La loro mancata annotazione nel verbale è stata quindi considerata una semplice irregolarità di redazione, priva di effetti sostanziali.

Tessere elettorali, elettori all’estero e identificazione personale

La sentenza affronta anche altri profili, definendoli tutti non decisivi.

Quanto al numero elevato di richieste di nuove tessere elettorali, il TAR osserva che si tratta di un fenomeno tutt’altro che eccezionale in prossimità delle elezioni. Smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili rappresentano situazioni ordinarie e non possono essere trasformate, senza ulteriori prove, in un indizio di alterazione del voto.

Anche la contestazione relativa agli elettori residenti all’estero risulta respinta. Il Comune aveva prodotto documentazione ritenuta sufficiente a dimostrare l’invio di 1.363 cartoline-avviso tramite servizio postale. In mancanza di elementi oggettivi capaci di provare il mancato recapito, il TAR ha ritenuto non fondata la doglianza. La scarsa partecipazione al voto degli elettori all’estero, inoltre, non si condisera una prova di irregolarità, ma una possibile manifestazione di astensione, che resta una scelta legittima.

Stessa sorte per la censura relativa all’identificazione degli elettori mediante riconoscimento personale anziché documentale. Il Collegio rileva che, soprattutto nei comuni di dimensioni contenute, è normale che molti elettori siano conosciuti direttamente dai componenti del seggio. Senza la prova di voti espressi da soggetti non aventi diritto, il rilievo resta del tutto generico.

La decisione finale del TAR Basilicata

Alla luce di tutte queste considerazioni, il TAR Basilicata ha rigettato sia il ricorso principale sia gli atti di motivi aggiunti. La sentenza conclude che le anomalie denunciate, pur in parte esistenti sul piano documentale, non hanno assunto consistenza tale da compromettere il risultato elettorale né da mettere in discussione la reale volontà espressa dagli elettori.

Il giudice ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che le particolarità del caso giustificassero tale soluzione.

Una sentenza che conferma la centralità della volontà popolare

Il valore della decisione sta soprattutto nel principio che riafferma con nettezza: le elezioni non si annullano per meri vizi formali. Per arrivare a un simile esito serve qualcosa di più di una verbalizzazione incompleta, di una discrasia numerica o di un sospetto non supportato da riscontri concreti. Occorre dimostrare che la violazione abbia inciso davvero sul corretto svolgimento delle operazioni e, soprattutto, sul risultato finale.

La sentenza n. 97 del 2026 si inserisce dunque in una linea giurisprudenziale che attribuisce priorità alla stabilità dell’esito elettorale e alla tutela della volontà del corpo elettorale, purché non emerga una compromissione effettiva della libertà del voto. In questo equilibrio tra legalità formale e sostanza democratica, il TAR sceglie di preservare il significato della consultazione quando gli elementi raccolti non consentono di affermare che il risultato sia stato falsato.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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