Serie A, Giudice Sportivo: che multa al Milan, ecco la motivazione
Le decisioni dopo la 26esima giornata di Serie A
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26esima giornata di Serie A.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ILKHAN Emirhan (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
CORDEIRO DOS SANTO Domilson (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BASTONI Alessandro (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
WALUKIEWICZ Sebastian (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
DIRIGENTI
DIRIGENTI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LUCCARELLI Alessio (Como): per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
MARANGON Alberto (Milan): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolgendosi ad un Assistente, commentato in maniera irriguardosa una decisione arbitrale.
NON ESPULSI
AMMENDA DI €5.000,00
IORIO Davide (Napoli): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto ad alta voce una critica irrispettosa all'operato arbitrale.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara ed al 2° del primo tempo, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.
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