Nuova accelerata sull’Autonomia differenziata. Il Governo approva quattro intese preliminari

Febbraio 24, 2026 - 05:30
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Nuova accelerata sull’Autonomia differenziata. Il Governo approva quattro intese preliminari

lentepubblica.it

Mentre le cronache sono occupate dalle polemiche per il prossimo Referendum sulla giustizia, la talpa autonomista guidata dal ministro Calderoli continua a scavare nel ventre della penisola; mesi e mesi nascosta in profondità, per poi rispuntare all’improvviso alla luce del sole.


E così, mercoledì 18 febbraio il Consiglio dei ministri ha messo il sigillo su otto Schemi di intesa preliminare, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Un lavoro sottotraccia, che avevamo segnalato da tempo, con cui l’autore della legge n. 86/2024 procede ostinato verso il suo obiettivo; come se nel frattempo la sent. n. 192/2024 della Corte costituzionale non avesse demolito le fondamenta di quella norma, lasciandone in vita poche altre parti, comunque circoscritte nei limiti di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Cosa succede con queste pre-intese

Sia chiaro: nonostante i proclami, queste pre-intese sono semplicemente un adempimento preliminare. Prima che possano produrre effetti dovranno passare al vaglio della Conferenza Unificata Stato-Regioni (entro i prossimi sessanta giorni); ottenere il parere delle Camere, con atti di indirizzo (entro i successivi 90 giorni); ritornare in C.d.M. per l’approvazione degli Schemi di intesa definitiva da inviare alle Regioni richiedenti.

Solo completate tali fasi inizierebbe il vero e proprio iter approvativo: delibera del consiglio regionale interessato; entro i 45 giorni successivi un disegno di legge del C.d.M., con allegato lo Schema definitivo dell’intesa da trasmettere al Parlamento; e infine approvazione della legge da parte di Camera e Senato.

Ma al di là del percorso, ce n’è già a sufficienza per consigliare una rapida riaccensione delle antenne su quanto si sta prospettando; prima che sia troppo tardi.

D’altronde, le parole del ministro Calderoli non lasciano spazio a tentennamenti: «Per la prima volta da quando si parla di regionalismo, c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia da parte del Governo e in piena sintonia con le quattro Regioni che hanno avviato il percorso previsto dalla legge 86/2024. Si tratta di un traguardo storico per il regionalismo, che mai aveva visto l’avvio di un iter istituzionale propriamente detto attraverso degli schemi di intesa, ed è soprattutto una grande emozione personale, perché l’autonomia è la mia ragione di vita. Ora inizia ufficialmente il cammino per portare questi Schemi di intesa all’approvazione definitiva, ma il passo avanti compiuto oggi è veramente decisivo».

Materie e contenuti delle specifiche funzioni

 Le materie su cui si è deciso di cominciare ad attribuire specifiche funzioni alle Regioni sono Protezione civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa, Tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica sanitaria. Così, d’emblée; tanto per gradire.

Rientrano tra quelle che il documento finale licenziato dal Comitato Cassese aveva etichettato come no-LEP, ossia trasferibili immediatamente in quanto prive di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), diritti civili e sociali che, come ribadito anche dalla sentenza della Corte costituzionale, debbono essere garantiti uguali su tutto il territorio nazionale prima di qualsivoglia differenziazione.

Ci si permetta di avanzare qualche dubbio.

Nella sentenza n. 192/2024 il giudice delle leggi ha affermato un principio netto: «qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l’art. 3, comma 3, va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)».

Va compreso, pertanto, se le funzioni previste nelle pre-intese avvallate dal Governo il 18 febbraio vadano o meno a incidere su diritti civili e sociali garantiti dalla nostra Carta.

Le funzioni che si vorrebbero trasferire alle Regioni

Ci sarebbe molto da dire, a cominciare dal tema delle risorse, ancora una volta posticipato a data da destinarsi. Ma per il momento è sufficiente riportare una sintesi delle funzioni che si vorrebbero trasferire alle Regioni.

Si consiglia di porre particolare attenzione su quelle inerenti alla Protezione civile e alla Sanità, dove è più immediato cogliere le molteplici diseguaglianze che si andrebbero a generare con una siffatta differenziazione territoriale.

  • Protezione civile (potere di ordinanza in deroga per emergenze di rilievo regionale; automatica attribuzione al Presidente della Regione del ruolo di commissario delegato per la gestione dell’emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della regione; reclutamento, anche d’urgenza e in deroga alla disciplina statale, di personale regionale di protezione civile; formazione degli operatori di protezione civile; estensione ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale delle disposizioni applicabili a quella nazionale).
  • Professioni (disciplina professioni non ordinistiche di rilievo regionale; riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da cittadini UE per l’esercizio delle professioni regionali).
  • Previdenza complementare e integrativa (promozione di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale e disciplina del relativo funzionamento operativo e organizzativo).
  • Salute – Coordinamento della finanza pubblica (superamento degli specifici tetti di spesa, attraverso l’allocazione delle risorse vincolate su altri ambiti di spesa sanitaria; individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali; autonoma gestione delle risorse per gli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico; istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi).

I paletti posti dalla sentenza della Corte costituzionale

C’è poi un altro punto della sent. n. 192/2024 che appare eluso. I giudici hanno chiarito che ogni richiesta «va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi […] della soluzione prescelta».

E invece i testi pubblicati sono pressoché identici per tutte e quattro le Regioni.

Inoltre, la Consulta aveva avvertito che ogni Intesa deve «essere preceduta da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico».

Cosa di cui, almeno al momento, non sembra trovarsi una traccia credibile.

Tant’è, eppure nemmeno la roccia più dura da scalfire può perturbare l’incedere della talpa.

Si continua a sostenere: la Consulta non ha dichiarato incostituzionale la legge n. 86/2024, quindi è lecito andare avanti con il progetto.

Sotto il profilo formale è così; peccato si dimentichi di richiamare come quella stessa pronuncia abbia posto dei paletti invalicabili per il legislatore, tracciando limiti e modalità attuative univoche dell’art. 116 Cost., terzo comma, che debbono essere necessariamente rispettati per non incappare in nuove censure.

Intanto lo scavo procede per piccole tappe. Metro dopo metro.

Poca roba, per chi voleva un’autonomia differenziata in odore di secessione; abbastanza, per mettere a rischio alcuni princìpi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

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