Il decreto fiscale è approvato anche al Senato: adesso è legge

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Con l’ok definitivo da parte del Senato, il decreto fiscale — già votato e approvato dalla Camera il 22 luglio — è stato convertito in legge. Ecco tutte le novità previste.
Il provvedimento, adottato con procedura d’urgenza e approvato senza votazione nominale, introduce una serie di misure che toccano numerosi aspetti del sistema tributario, dalla fiscalità dei professionisti alle scadenze dei versamenti, passando per il trattamento delle spese di trasferta e le norme IMU. Ecco cosa cambia.
Con questo pacchetto di norme, il governo mira a semplificare alcuni adempimenti, favorire la compliance fiscale e fornire maggiore flessibilità ai professionisti e alle imprese nel rispetto delle regole. Ora si attende solo la firma del Presidente della Repubblica per la sua definitiva entrata in vigore.
Tracciabilità delle spese e rimborsi: quando è obbligatoria
Il decreto restringe l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi: l’obbligo riguarda esclusivamente le spese effettuate sul territorio nazionale. Di conseguenza, le spese sostenute all’estero non sono soggette a vincoli di tracciabilità per beneficiare della detassazione o della deducibilità.
Per quanto riguarda i taxi e i servizi di noleggio con conducente, i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se effettuati in Italia con pagamenti tracciabili. All’estero, invece, la tracciabilità non è condizione necessaria.
Anche per i lavoratori autonomi, il principio si applica in modo analogo: i rimborsi spese sono imponibili se non accompagnati da pagamenti tracciabili in Italia, mentre restano esclusi dal reddito se riferiti a trasferte internazionali. In caso di spese non rimborsate, queste possono comunque essere dedotte dal reddito, ma solo se tracciate e sostenute in Italia.
Tassazione delle partecipazioni professionali
Un’altra novità di rilievo riguarda la tassazione delle plusvalenze generate dalla vendita di quote in associazioni o società che svolgono attività artistiche o professionali. Questi guadagni vengono ora qualificati come “redditi diversi” e non più come redditi da lavoro autonomo, con un impatto sulla modalità di tassazione.
La riforma interessa anche la cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in associazioni tra professionisti e società non dotate di personalità giuridica. Le modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) chiariscono che anche in caso di operazioni straordinarie — come fusioni o scissioni — la cessione delle partecipazioni non costituisce un uso improprio della normativa tributaria.
Usufrutto e diritti reali: nuova interpretazione ai fini IRPEF
Il decreto include un’interpretazione autentica delle norme sull’imposizione dei redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su immobili. Secondo il chiarimento, tali introiti sono considerati “redditi diversi” solo se il proprietario mantiene un diritto reale sul bene. Se invece il diritto è trasferito integralmente e si rispettano determinate condizioni temporali, il reddito è trattato come una plusvalenza.
Concordato preventivo e ravvedimento speciale
Il testo prevede anche un nuovo “ravvedimento speciale” connesso al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. In quest’ottica, le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP presentate fino all’8 novembre 2024 saranno considerate tempestive ai fini dell’adesione alla procedura concordataria, ampliando così la finestra temporale utile per i contribuenti.
IMU: proroga e sanatoria
L’articolo 6 introduce una proroga fino al 15 settembre 2025, valida solo per quest’anno, per l’approvazione da parte dei Comuni del prospetto delle aliquote IMU. Inoltre, vengono considerate valide anche le delibere adottate oltre i termini ordinari, purché approvate tra il 1° marzo e il 18 giugno 2025.
IMU e sport: esenzione per attività non commerciali
Introdotto anche l’articolo 6-bis, che definisce le condizioni per l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività sportive svolte senza fini di lucro. I Comuni dovranno determinare e pubblicare i “corrispettivi medi” delle attività svolte in modo concorrenziale per definire quando l’attività è da considerarsi non commerciale.
L’esenzione si applica solo se l’attività sportiva è svolta gratuitamente o dietro versamento di un contributo simbolico che non superi la metà dei corrispettivi medi praticati sul territorio. In assenza di strutture analoghe nel Comune, il confronto può estendersi all’intera regione.
Dealcolazione: anticipo dell’entrata in vigore
L’articolo 11 anticipa l’entrata in vigore della normativa sulla produzione di alcol etilico attraverso processi di dealcolazione, prevista inizialmente per il 1° gennaio 2026. Le nuove regole saranno operative dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo, per favorire lo sviluppo di questa nuova filiera produttiva e accelerare il ritorno sugli investimenti effettuati dagli operatori del settore.
Scadenze fiscali 2025: slittano i versamenti
Per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (ISA), così come per chi aderisce al regime forfetario, il termine per i versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA slitta dal 30 giugno al 21 luglio 2025.
È prevista anche la possibilità di effettuare i pagamenti entro i 30 giorni successivi, con una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. Lo slittamento si applica anche all’imposta sostitutiva prevista per chi aderisce al concordato preventivo biennale.
Il decreto fiscale è approvato anche al Senato: documenti utili
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