SCIA sotto attacco: il Consiglio di Stato smonta il mito dell’intoccabilità

Mar 29, 2026 - 05:30
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SCIA sotto attacco: il Consiglio di Stato smonta il mito dell’intoccabilità

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Nel diritto amministrativo, pochi istituti hanno avuto una diffusione tanto ampia quanto la SCIA, divenuta nel tempo uno degli strumenti principali di semplificazione dell’azione amministrativa e di liberalizzazione delle attività economiche.


Eppure, proprio l’apparente immediatezza dei suoi effetti ha spesso alimentato l’equivoco secondo cui, una volta presentata la segnalazione e avviata l’attività, la posizione del privato sarebbe in qualche modo “stabilizzata” e sottratta al successivo potere dell’amministrazione.

È proprio su questo terreno che è intervenuta la sentenza n. 2161 del 16 marzo 2026 del Consiglio di Stato, secondo cui non esiste alcuna inoppugnabilità della SCIA quando mancano i presupposti di legge e, soprattutto, il potere repressivo della pubblica amministrazione in materia edilizia non è soggetto né a decadenza né a prescrizione.

Il caso

La controversia trae origine da un complesso intervento immobiliare realizzato nell’ambito di un’operazione di project financing. La società appellante, titolare di un diritto di superficie su un compendio immobiliare destinato anche ad attività commerciali, aveva avviato nel 2018 una serie di iniziative amministrative finalizzate all’apertura di una media struttura di vendita all’interno di un locale di circa 792 mq. A tal fine, in un primo momento presentava una segnalazione commerciale e, successivamente, una CILA per lavori di manutenzione straordinaria, accompagnata da una SCIA edilizia “condizionata” all’acquisizione di ulteriori pareri, tra cui quello dei Vigili del Fuoco.

L’iter procedimentale si rivelava tuttavia piuttosto complesso. Infatti, nonostante una serie di solleciti e diffide, l’amministrazione comunale rimaneva inizialmente inerte, inducendo la società a proporre ricorso avverso il silenzio. Solo successivamente interveniva un provvedimento espresso di diniego, che veniva impugnato.

Nel giudizio di primo grado, il TAR respingeva le domande della società, escludendo sia la legittimità dell’intervento edilizio sia la configurabilità di un danno risarcibile. Contro la pronuncia, risultava proposto appello al Consiglio di Stato.

SCIA sotto attacco: il Consiglio di Stato smonta il mito dell’intoccabilità

La decisione dei giudici di Palazzo Spada fornisce importanti chiarimenti in ordine alle principali questioni giuridiche sollevate dalla vicenda.

In primo luogo, il Collegio esclude che la SCIA presentata dalla società potesse produrre effetti abilitativi, evidenziando come essa fosse carente dei presupposti essenziali richiesti dalla legge. In particolare, la segnalazione risultava non conforme allo stato legittimato dal precedente permesso di costruire, presupponeva una variante urbanistica non approvata e, per di più, era subordinata all’acquisizione di ulteriori atti di assenso mai perfezionati.

I poteri dell’amministrazione

La ratio dell’istituto non può essere distorta fino a trasformarla in uno strumento idoneo a sanare situazioni contra legem. Il Consiglio di Stato richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui, anche dopo l’avvio dell’attività, restano integri i poteri di vigilanza e repressione dell’amministrazione in materia edilizia. Pertanto, non è possibile richiamare una sorta di inoppugnabilità della segnalazione, poiché gli illeciti edilizi hanno natura permanente e sono sempre suscettibili di intervento repressivo. In altre parole, la SCIA non può attribuire al privato una posizione più forte di quella derivante da un titolo edilizio “tipico”. Infatti, anche il titolare del permesso di costruire resta esposto al controllo dell’amministrazione per eventuali abusi.

Legittimo affidamento

Il Collegio affronta poi il tema del legittimo affidamento, escludendone la configurabilità nel caso di specie. Pur riconoscendo la rilevanza del principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e P.A., la sentenza sottolinea come tale tutela presupponga una situazione oggettivamente idonea a generare una ragionevole aspettativa di legittimità. Tuttavia, nel caso in esame, la società era perfettamente a conoscenza dei limiti urbanistici e delle prescrizioni derivanti dagli atti pianificatori, che consentivano esclusivamente la realizzazione di esercizi di vicinato e non di una media struttura di vendita.

Risarcimento del danno da ritardo

Infine, la sentenza analizza la questione del risarcimento del danno da ritardo, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento. Il Consiglio di Stato ribadisce che tale forma di responsabilità presuppone la spettanza del bene della vita, ossia la possibilità per il privato di conseguire l’utilità finale richiesta. In assenza di tale presupposto, non può configurarsi alcun danno ingiusto, poiché il ritardo procedimentale non ha inciso su una posizione sostanziale meritevole di tutela. Nel caso di specie, inoltre, il Collegio evidenzia l’assenza di nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e i danni lamentati, riconducibili piuttosto a scelte imprenditoriali autonome (come la stipula anticipata di un contratto di locazione).

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