Fastweb nel mirino di AGCOM per teleselling e telemarketing selvaggio

Contro il teleselling e il telemarketing selvaggio AGCOM sta combattendo una guerra serrata e Fastweb ora ne sa qualcosa. Infatti, l’azienda è ora sotto il suo mirino per non aver rispettato gli “obblighi previsti dal codice di condotta allegato alla delibera n. 197/23/CONS“.
Nella Delibera 84/25/CONS si legge: “A partire dal mese di gennaio 2025, è stata effettuata una specifica attività di vigilanza in merito alla corretta applicazione del Codice di condotta approvata con la delibera n. 197/23/CONS in materia di teleselling e telemarketing“.
Cosa è successo nello specifico? Nello specifico, AGCOM è stato il destinatario di una segnalazione di un utente. Questo ha denunciato “contatti telefonici da numerazioni sconosciute a fini di teleselling per l’attivazione di servizi con l’operatore Fastweb” e telemarketing selvaggio nonostante lo stesso fosse iscritto al Registro delle opposizioni.
Fastweb accusata di teleselling e telemarketing selvaggio da AGCOM
Quindi, Fastweb ora è accusata da AGCOM di teleselling e telemarketing selvaggio. “A seguito delle predette verifiche – si legge nella delibera – è emerso che Fastweb, contrariamente a quanto previsto dal Codice di condotta approvato con la delibera n. 197/23/CONS, non ha svolto le previste verifiche, di cui al punto 5 del Codice di condotta, circa il possesso, da parte dei partner che svolgono attività di teleselling e telemarketing, dei requisiti previsti ai fini del legittimo svolgimento di dette attività“.
Fastweb ha spiegato che “prima dell’avvio di ogni campagna promozionale, obbliga i propri partner a comunicare preventivamente i numeri tramite i quali svolgeranno i contatti commerciali verso i potenziali clienti, al fine di verificarne, in primo luogo l’iscrizione al ROC oltre alla richiamabilità e titolarità“.
Tuttavia AGCOM ha specificato che “Fastweb, sebbene abbia posto obblighi in capo al partner, non ha definito in che modo ‘l’Operatore verifica, in qualunque momento, secondo modalità e tempistiche definite nei singoli contratti, la correttezza dell’operato del Partner’“.
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